Trib. Minorenni Salerno, sentenza 13/12/2024, n. 145
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Testo completo
R.G. n. 844 2024
TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati e giudici
onorari:
dott. Piero Avallone Presidente
dott.ssa Giancarla D'Avino Giudice del.
dott.ssa Daniela Grimaldi Giudice onorario
dott. Andrea Fronzino Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Su ricorso de potestate iscritto il 10.09.2024 al n. 844/2024 con il quale è stata formulata richiesta di adozione di pertinenti prescrizioni ex art. 333 c.c.
PROPOSTO DAL
P.M. in sede in persona del Procuratore Patrizia Imperato
Ricorrente
NEI CONFRONTI
DI
1
(nato a [...] il [...]), C.F. : Controparte_1
difeso di fiducia dall'avvocato Mariano C.F._1
Cariano presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II n. 95 ha eletto domicilio;
(nata a [...] il [...]), C.F.: Controparte_2
difesa di fiducia dall'avvocato Anna Forte C.F._2 presso il cui studio in Salerno alla Via G. de Jacobis n. 3 ha eletto domicilio;
Resistenti
Concisa esposizione dello svolgimento del procedimento
Il procedimento in oggetto, afferente i minori CP_3
e è originato da un ricorso del
[...] Controparte_4
P.M. in sede con il quale veniva formulata richiesta di adozione di pertinenti prescrizioni, ex art. 333 c.c., nei confronti dei genitori dei minori per le criticità palesate nell'esercizio della responsabilità genitoriale stante l'alta conflittualità che comportava notevoli ripercussioni sui figli minori sia da un punto di vista emotivo che organizzativo, nella vita quotidiana di entrambi. In particolare il P.M. esponeva che il 3 aprile corrente anno il aveva CP_1 denunciato l'ex moglie per inosservanza dolosa del CP_2 provvedimento del giudice in ordine all'affidamento dei due figli avendo il predetto lamentato che la madre dei figli non avesse rispettato gli accordi adottati in sede di separazione riferendo, altresì, di telefonate della donna con la quale costei gli comunicava con tono aggressivo di volere rivedere l'organizzazione programmata quanto al rapporto con i figli. Emergeva, pure, che il fosse stato destinatario di CP_1 un provvedimento di ammonimento per condotte
“persecutorie” poste in essere nei confronti dell'ex moglie essendogli stato intimato di desistere da qualsivoglia comportamento violento e vessatorio come si ricava dal verbale di ammonimento in atti allegato. Veniva, altresì, evidenziato che entrambi i genitori dei minori avevano costituito altro nucleo familiare presentandosi le relative abitazioni adeguate a soddisfare le esigenze dei figli constando, nondimeno, difficoltà da parte di ognuno dei genitori, a causa degli impegni lavorativi di ciascuno,
2
comportando ciò una continua riorganizzazione dei loro orari portando i minori a spostarsi frequentemente fra le due abitazioni. Tale situazione creava difficoltà soprattutto a
che aveva esplicitato tale disagio e che in CP_4 occasione del colloquio con la figura professionale dei
S.S.T. si era abbandonato ad un pianto liberatorio. Fra gli ex coniugi, poi, non sussisteva alcun canale di comunicazione utilizzando i predetti le e-mail.
A fronte di quanto innanzi prospettato, pertanto, il P.M.M. formulava richiesta di avviare i genitori dei minori ad un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità favorendo fra i due un canale di comunicazione, equilibrato e funzionale fra le parti necessario per il benessere psico fisico dei minori medesimi.
Il Giudice del., con decreto di comparizione emesso in data
12.09.2024, disponeva la comparizione dei genitori dei minori innanzi a sé per il giorno 20.11.2024 presso la sede di questo T.M. disponendo l'acquisizione presso i S.S.T. di una relazione sulle condizioni dei minori, sul rapporto con ciascuno dei genitori e fra costoro nonché l'attivazione nei confronti dei genitori dei minori di un percorso di mediazione familiare, nelle more dell'ulteriore attività istruttoria a farsi, ove ne constasse il consenso.
Nel procedimento così instaurato ciascuno dei genitori dei minori si è costituito rappresentando la Difesa della madre dei minori che pendesse fra le stesse parti procedimento innanzi al T.O. di Salerno, originato da un ricorso ex art.
473bis29 c.p.c., con il quale era stata formulata richiesta a detta A.G. di modifica delle condizioni del divorzio istando la signora per l'affido esclusivo dei figli alla sua CP_2 persona, con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate;
veniva, altresì, richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento. Con il ricorso introduttivo di quel procedimento la madre dei minori lamentava condotte poco consone ed adeguate del padre dei minori
TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati e giudici
onorari:
dott. Piero Avallone Presidente
dott.ssa Giancarla D'Avino Giudice del.
dott.ssa Daniela Grimaldi Giudice onorario
dott. Andrea Fronzino Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Su ricorso de potestate iscritto il 10.09.2024 al n. 844/2024 con il quale è stata formulata richiesta di adozione di pertinenti prescrizioni ex art. 333 c.c.
PROPOSTO DAL
P.M. in sede in persona del Procuratore Patrizia Imperato
Ricorrente
NEI CONFRONTI
DI
1
(nato a [...] il [...]), C.F. : Controparte_1
difeso di fiducia dall'avvocato Mariano C.F._1
Cariano presso il cui studio in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II n. 95 ha eletto domicilio;
(nata a [...] il [...]), C.F.: Controparte_2
difesa di fiducia dall'avvocato Anna Forte C.F._2 presso il cui studio in Salerno alla Via G. de Jacobis n. 3 ha eletto domicilio;
Resistenti
Concisa esposizione dello svolgimento del procedimento
Il procedimento in oggetto, afferente i minori CP_3
e è originato da un ricorso del
[...] Controparte_4
P.M. in sede con il quale veniva formulata richiesta di adozione di pertinenti prescrizioni, ex art. 333 c.c., nei confronti dei genitori dei minori per le criticità palesate nell'esercizio della responsabilità genitoriale stante l'alta conflittualità che comportava notevoli ripercussioni sui figli minori sia da un punto di vista emotivo che organizzativo, nella vita quotidiana di entrambi. In particolare il P.M. esponeva che il 3 aprile corrente anno il aveva CP_1 denunciato l'ex moglie per inosservanza dolosa del CP_2 provvedimento del giudice in ordine all'affidamento dei due figli avendo il predetto lamentato che la madre dei figli non avesse rispettato gli accordi adottati in sede di separazione riferendo, altresì, di telefonate della donna con la quale costei gli comunicava con tono aggressivo di volere rivedere l'organizzazione programmata quanto al rapporto con i figli. Emergeva, pure, che il fosse stato destinatario di CP_1 un provvedimento di ammonimento per condotte
“persecutorie” poste in essere nei confronti dell'ex moglie essendogli stato intimato di desistere da qualsivoglia comportamento violento e vessatorio come si ricava dal verbale di ammonimento in atti allegato. Veniva, altresì, evidenziato che entrambi i genitori dei minori avevano costituito altro nucleo familiare presentandosi le relative abitazioni adeguate a soddisfare le esigenze dei figli constando, nondimeno, difficoltà da parte di ognuno dei genitori, a causa degli impegni lavorativi di ciascuno,
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comportando ciò una continua riorganizzazione dei loro orari portando i minori a spostarsi frequentemente fra le due abitazioni. Tale situazione creava difficoltà soprattutto a
che aveva esplicitato tale disagio e che in CP_4 occasione del colloquio con la figura professionale dei
S.S.T. si era abbandonato ad un pianto liberatorio. Fra gli ex coniugi, poi, non sussisteva alcun canale di comunicazione utilizzando i predetti le e-mail.
A fronte di quanto innanzi prospettato, pertanto, il P.M.M. formulava richiesta di avviare i genitori dei minori ad un percorso di mediazione familiare e di supporto alla genitorialità favorendo fra i due un canale di comunicazione, equilibrato e funzionale fra le parti necessario per il benessere psico fisico dei minori medesimi.
Il Giudice del., con decreto di comparizione emesso in data
12.09.2024, disponeva la comparizione dei genitori dei minori innanzi a sé per il giorno 20.11.2024 presso la sede di questo T.M. disponendo l'acquisizione presso i S.S.T. di una relazione sulle condizioni dei minori, sul rapporto con ciascuno dei genitori e fra costoro nonché l'attivazione nei confronti dei genitori dei minori di un percorso di mediazione familiare, nelle more dell'ulteriore attività istruttoria a farsi, ove ne constasse il consenso.
Nel procedimento così instaurato ciascuno dei genitori dei minori si è costituito rappresentando la Difesa della madre dei minori che pendesse fra le stesse parti procedimento innanzi al T.O. di Salerno, originato da un ricorso ex art.
473bis29 c.p.c., con il quale era stata formulata richiesta a detta A.G. di modifica delle condizioni del divorzio istando la signora per l'affido esclusivo dei figli alla sua CP_2 persona, con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate;
veniva, altresì, richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento. Con il ricorso introduttivo di quel procedimento la madre dei minori lamentava condotte poco consone ed adeguate del padre dei minori
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