Trib. Minorenni Bari, sentenza 03/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bari, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bari
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 27/2021 AB
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Celeste Calvanese Presidente Dott.ssa NC Stilla Giudice relatore Dott. ssa Rossella Perillo Giudice Onorario Dott. Filippo Campobasso Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
(nata a Bisceglie in [...] 6.08. 2010), rappresentata e difesa in giudiIO dall'Avv. Persona_1
Riccardina Falcetta del foro di Bari nei confronti di
difeso d'ufficio dall'Avv. Marzano Daniela Controparte_1
EO NC, difesa di fiducia dall'Avv. Fasano Maria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 21.09.2021, il P.M., visti gli artt. 8 e ss. della Legge 184/83, chiedeva
l'apertura di un procedimento per verificare la sussistenza della condiIOne di abbandono della minore suindicato.
Veniva disposta l'udienza del 7 dicembre 2021 per la compariIOne dei genitori.
La figura genitoriale paterna, ritualmente convocata, non compariva. In assenza di prove circa la regolare notifica alla figura genitoriale materna, veniva disposto il rinvio all'udienza del 14 dicembre
2021 ove compariva la signora EO NC.
Giova premettere che la vicenda personale e familiare della bambina e dei suoi fratelli e Per_2 era stata già conosciuta da questo Tribunale nell'ambito del procedimento N. 1737/2017 Per_3
VG, nell'ambito del quale, con decreto definitivo del 22.09.2021, il Collegio aveva disposto la decadenza dall'eserciIO della responsabilità genitoriale dei signori e EO Controparte_1
NC, l'affidamento della minore e dei suoi fratelli al ServiIO sociale del comune di Molfetta, con conferma del collocamento comunitario.
1


La bambina e i suoi fratelli erano stati infatti collocati presso la comunità “i germogli” di Barletta già dal 2 agosto 2019.
La presente vicenda processuale, sin da subito, si intrecciava con la procedura attivata ex art. 44 lett. a) della legge 184/1983 dallo IO paterno il quale richiedeva l'adoIOne di Parte_1
e di uso fratello Per_1 Per_3
Nel presente procedimento si costituiva lo IO paterno che sin dalle prime Parte_1 battute richiedeva l'affidamento della nipote e di suo fratello.
Questo procedimento veniva sospeso per la durata di mesi sei al fine di consentire la definiIOne del procedimento adottivo, nell'ambito del quale era stata disposta la valutaIOne delle capacità accuditive ed educative degli zii paterni.
Nelle more dell'istruttoria, veniva autorizzata la frequentaIOne della bambina e di suo fratello da parte dello IO paterno e di sua moglie, presso il domicilio dei nonni paterni. Per_3
In sede di udienza del 29.03.2022, il signor dichiarava: “confermo la disponibilità Parte_1 all'affidamento di e di Io vivo sia a Molfetta che a in Sardegna a Ossi. Lavoro a Ponza perché Per_1 Per_3 son pescatore e la barca presso cui lavoro è lì. Io Vivo in Sardegna per due/tre mesi all'anno perché ho la ragazza lì. Poi faccio la stagione sulla barca a Molfetta (cinque/sei mesi) e a Molfetta sto pochi giorni all'anno anche se ho la residenza. I ragazzi vivrebbero in Sardegna con la mia ragazza che ho conosciuto quando lei è venuta qua”.
All'udienza del 16 gennaio 2024, venivano ascoltati la responsabile della Comunità “ , Parte_2
l'assistente sociale del comune di Molfetta e l'assistente sociale Testimone_1 Testimone_2 del Consultorio Familiare ASL BA di Molfetta. Non comparivano i difensori dei genitori.
, responsabile della comunità di collocamento della bambina, dichiarava: “la Controparte_2 minore è stata trasferita presso la nostra struttura che è terapeutica a partire dal 5 giugno del 2023. La Per_1
NPIA di Molfetta ha diagnosticato in capo alla bambina “il disturbo ipercinetico della condotta, disabilità intellettiva di grado lieve, eventi negativi dell'infanzia. La bambina ad oggi assume terapia farmacologica consistente in aripiprazolo e il ritalin. Comunque tutto questo è contenuto nella relaIOne in atti con prot.llo del 20.6.2024.
ADR: la bambina da quando è da noi è sostanzialmente migliorata. Adesso la ragazza è notevolmente migliorata
e sarà necessario una presa in carico presso la NPIA territorialmente competente nelle ipotesi di dimissioni.
ADR: va a scuola, i suoi comportamenti sono di natura comportamentale e può in astratto essere ascoltata Per_1
ADR: lo IO continua ad essere un punto di riferimento per anche in occasione del Parte_1 Per_1 cambiamento della residenza. Il signor è un punto di riferimento normativo adeguato. Anche con lui mi Pt_1 sono confrontato per l'iscriIOne a scuola e per tutte le questioni di carattere sanitario.
Il Consultorio Familiare dichiarava: “ho conosciuto il signor . Lui vive e lavora in provincia Parte_1 di Livorno mentre la moglie di la signora vive ad Ossi in provincia di AS. Abbiamo Pt_1 Persona_4 rilevato che la signora ha avuto dei problemi psicologi e so che è attualmente seguita da un ServiIO specialistico. Pt_3
2 So che il signor aveva proposto alla moglie di adottare i bambini. Inizialmente aveva detto di no non potendo Pt_1 riuscire a gestire i minori. Successivamente ha ritenuto di potersi fare aiutare. E' indispensabile che la coppia sia unita. ADR: il signor sta tre giorni al mese ad Ossi e di fatto vive a Portoferraio (Livorno). Il ServiIO Pt_1 sociale dichiara: il signor è residente a [...]. Sulla condiIOne abitativa non abbiamo fatto alcuna verifica. Pt_1
ADR: ho convocato presso i miei uffici la signora Lei ha conosciuto sia che Si è creato Per_4 Per_1 Per_3 un legame anche con la signora ADR: ritengo sia necessario predisporre accertamenti sulle condiIOni di vita Per_4 dei signori e che comunque ad oggi il proseguo del collocamento comunitario per e Parte_4 Per_3
sia adeguato.” Per_1
Alla medesima udienza venivano ascoltati i signori e ormai Parte_1 Persona_4 coniuge.
Il signor dichiarava: “risiedo in via Leonoardo Tilocca n. 2 ad Ossi. Lavoro come Parte_1 pescatore. Vivo e dormo sulla barca di proprietà della ditta Padre Pio. Mi riservo di produrre il contratto di lavoro.
Sino al mese scorso lavoravo presso un'altra ditta e ho cambiato ditta perché non mi avevano versato i contributi.
Esco la sera verso le 20.30 in mare e rientro la mattina alle ore 10.30 e 11.00. Adesso devo trovare una casa in affitto di appoggio. Per il momento dormo sulla barca. Sono sposato con la signora e il 28 maggio facciamo Per_4 due anni di matrimonio. Ci conosciamo dal 2015. ADR: il mio progetto è portare i miei figli ad Ossi. Aspettavo di vedere se era possibile avere con me e e poi avrei cambiato lavoro e mi sarei trasferito a Ossi. Per_3 Per_1
ADR: in cinque minuti sono in grado di trasferirmi ad Ossi.”
La signora dichiarava: “ho conosciuto nel 2015 su un gruppo whats app e è Persona_4 Pt_1 Pt_1 venuto a conoscermi a Ossi. Dopo cinque sei mesi ci siamo messi assieme. ADR: abbiamo convissuto dal 2016 ad oggi. ADR: mio marito non abita con me e quando posso prendo e parto e lo raggiungo ADR. Adesso non possiamo pensare ad avere dei nostri figli perché sono sottoposta ad una terapia farmacologia ADR: soffro di crisi epilettiche fotosensibili. Se vado a concerti o mi trovo in ambienti chiusi con luci forte mi viene il capogiro, il sudore. Prendo farmaci salvavita
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