Trib. Minorenni Torino, sentenza 03/12/2024, n. 602
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA
Riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Muriel FERRARI
GIUDICE REL. dr.ssa Giulia PREVITERA
GIUDICE ONORARIO dr. Michele RAFFA
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Vincenzina FRAGASSO
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 941/2024 Reg. Cont. promosso dal PM sede nell'interesse della minore , nata a [...] il [...], Persona_1
figlia di e , Persona_2 Persona_3
causa passata in decisione nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 sulle richieste delle parti:
Curatore Speciale della minore, avv.to Raffaella Baroni del Foro di Torino:
“…chiede la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e che vengano confermati/disposti i Per_ divieti di incontri e di contatti tra il padre e anche in caso di cessazione del regime detentivo
evidenziando come continui a ripetersi la tendenza del padre a minimizzare e a chiedere scusa solo a posteriori, mancando peraltro il punto di vista della bambina e ravvisandosi solo il desiderio degli adulti”
Difensori della madre, avv.to Laura Cargnino del Foro di Torino:
“…chiede la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e disporsi il divieto di avvicinamento del padre alla minore, chiedendo anche la trasmissione del provvedimento al carcere”
Difensore del padre, avv.to Gabriella Graglia del Foro di Torino:
“…si rimette sulla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, per tutta la durata della pena comminata con la sentenza penale, ed insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
1 disporre la presa in carico del sig. da parte del Servizio Sociale, del Servizio di NPI Persona_2
/ Psicologia e del CSM se ritenuto necessario, volto al recupero delle sue funzioni genitoriali, già durante il periodo detentivo;
demandare al Servizio Sociale la futura organizzazione degli incontri padre – figlia, se ritenuta adeguata all'interesse della minore”
Pubblico Ministero:
Non pervenute conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024 il PM chiedeva ai sensi degli artt. 330 c.c. e 473 bis.40 c.p.c. di dichiarare la decadenza e la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , di confermare il divieto di ogni contatto tra il padre e la minore e il divieto Per_1
di coabitazione tra gli stessi anche a seguito della cessazione del periodo detentivo del sig. Per_1
con nomina di un Curatore Speciale per la minore.
A fondamento del proprio ricorso la Procura sede rappresentava che con sentenza del
19.05.2023 il Tribunale di Torino aveva condannato il sig. alla pena finale di anni dieci di Per_1 reclusione per il tentato omicidio del minore (all'epoca dei fatti di soli cinque anni), Persona_4 figlio della compagna convivente sig.ra , essendo per l'appunto il bambino stato Controparte_1
ripetutamente colpito dal sig. con forti pugni al corpo -in un'occasione anche dopo avere Per_1
legato con una sciarpa le mani del minore dietro la schiena- e avendo procurato al piccolo lesioni interne di gravità tale da provocare la morte dello stesso se non fosse stato sottoposto a un delicato e urgente intervento chirurgico. Il padre di era stato altresì condannato per il reato di Per_1 maltrattamenti a danno sia della compagna, madre della bambina e di , avendo l'uomo posto in Per_4
essere condotte verbalmente e fisicamente aggressive nei confronti della convivente costringendola in uno stato di costante ansia e umiliazione psicofisica e timore per l'incolumità propria e del figlio, sia del minore avendo per l'appunto il sig. posto in essere nei suoi confronti Per_4 Per_1
comportamenti ingiuriosi, minacciosi e umilianti, nonché avendogli comminato punizioni fisiche e psicologiche quali costringerlo ad annusare i propri escrementi, a mangiare il cibo controvoglia compreso quello sputato o facendogli fare la doccia con l'acqua fredda e lasciandolo poi asciugare sul balcone al freddo.
Con la summenzionata sentenza al sig. venivano inoltre comminate le pene accessorie Per_1 dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata della pena inflitta.
2
Nel proprio ricorso introduttivo la Procura sede dava atto altresì di avere depositato nell'immediatezza dei fatti di reato un ricorso urgente a tutela dei minori e (che Per_1 Per_4
incardinava il procedimento n. 114/2022 Reg. V.G.) con richiesta di collocamento comunitario dei minori unitamente alla madre in attesa degli approfondimenti investigativi in merito alla dinamica delle lesioni, all'autore delle stesse e alla posizione della madre nell'intera vicenda tenuto conto dell'atteggiamento ambivalente della donna la quale in una prima fase aveva ricondotto le lesioni del figlio a una caduta accidentale dalle scale;
peraltro, le intercettazioni ambientali nel frattempo attivate avevano fin da subito dimostrato la non veridicità della predetta versione che non solo era stata concordata dal sig. e dalla madre dei minori, ma che anche nei giorni successivi al ricovero e Per_1
pure mentre si trovava ancora in pericolo di vita era stata più volte insistentemente riproposta Per_4
dalla coppia al minore affinché questi la raccontasse, assicurandogli che tale bugia gli avrebbe garantito regali e benessere. Solo a seguito dell'arresto del padre di e della sua traduzione in Per_1
carcere il comportamento della madre era mutato radicalmente in quanto la signora aveva Per_3
disvelato la gravità dei maltrattamenti da tempo posti in essere dal compagno in danno proprio e del figlio . Per_4
Sicché, nell'ambito del summenzionato procedimento con decreto emesso inaudita altera parte in data 21.01.2022 –qui integralmente richiamato- questo Tribunale disponeva il collocamento urgente di unitamente alla madre in adeguata comunità mamma-bambino idonea ad accogliere Per_1
anche , una volta dimissibile dall'ospedale dove si trovava ricoverato, con prescrizione alla Per_4
madre di non allontanarsi dalla struttura portando con sé i figli e previsione che in caso di rifiuto della madre di fare ingresso in comunità
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