Trib. Minorenni Firenze, sentenza 20/02/2024, n. 38
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Testo completo
11000233 2023
n. 233/2023 ADN
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 11 gennaio 2024 nelle persone di:
dott. R L presidente relatore dott. A D Z giudice dott.ssa E B giudice on. dott. M M giudice on.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura instaurata ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184/83 su ricorso proposto, in data 29 maggio
2023 da nata a Pisa il 9.10.1989, residente a San Vincenzo (LI) via Michelangelo 2, Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv. F T e A M del foro di Livorno elettivamente domiciliata presso i difensori;
OSSERVA
1.- Con il ricorso in epigrafe, la signora ha chiesto, a norma dell'art. 44, primo comma, Parte_1 lett. d) della legge n. 184/1983, di adottare la minore nata a Cecina (LI) il 26 marzo Persona_1
2023, figlia biologica della propria compagna di vita unita civilmente nata a Livorno il Persona_2
29.8.1989;
Nel ricorso si esponeva che:
1
• la ricorrente e la sua compagna si sono conosciute il 9 luglio 2016 quando tra loro è nata una grande amicizia e dopo pochi messi hanno iniziato a convivere a San Vincenzo dove la ricorrente ha un ristorante di proprietà dove ha cominciato a lavorare;
hanno vissuto qualche anno insieme al fratello di Per_2 Pt_1
( ) e nel frattempo (diplomatasi in OSS) ha iniziato a lavorare presso una cooperativa con un Per_3 Per_2 contratto a tempo indeterminato;
hanno poi acquistato anche grazie all'aiuto dei genitori una casa con giardino a loro adatta a “San Carlo” una frazione di San Vincenzo dove si sono trasferite;
il 29 agosto 2021 si sono unite civilmente;
nel frattempo è nato in loro il desiderio di allargare la famiglia e quindi hanno pensato
a un progetto genitoriale che si è concretizzato in Danimarca con una inseminazione eterologa che nonostante alcune difficoltà (si rinvia nel dettaglio al ricorso) alla fine ha visto la piccola Persona_4 partorire;
durante tutto il percorso (designata davanti a un notaio tutore a tutela della piccola : Pt_1 Per_1 documento allegato n. 3 ) è stata presente;
• la coppia ha una forte rete amicale (vd. p. 3 ricorso per i dettagli);
• il loro ruolo di mamme e la stabilità del loro rapporto è testimoniato dalle dichiarazioni (riportate e Tes_ allegate in ricorso: documenti da 4 a 10) di e Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_5
e , altri di cui al documento 10),
[...] Testimone_6 Testimone_7 Persona_5
La ricorrente allegava al ricorso il certificato di unione civile, il certificato di nascita della minore, la designazione del tutore (documenti da 1 a 3), le dichiarazioni sopra indicate, il consenso all'adozione rilasciato da (documento 11), il certificato cumulativo di nascita, residenza e stato di Persona_2 famiglia della ricorrente e il certificato di residenza della minore, i documenti di identità e i codici fiscali di ricorrente e madre biologia e il codice fiscale della minore (documenti 12 e 13, i certificati dei carichi pendenti
e del casellario della ricorrente (documenti 14 e 15) e un album fotografico attestante momenti di vita familiare (documento 16).
La ricorrente chiedeva, pertanto, sostenendo anche in diritto la sua richiesta (si rinvia alle pp. 4/15 del ricorso) di adottare la figlia della propria convivente cui è unita civilmente e ciò in base a quanto previsto dall'art. 44 comma 1 lett. d) della legge n. 184/8 chiedendo altresì che la minore si denominino con il doppio cognome delle due donne anteponendo il cognome derogando alla regola generale prevista dall'art. 299 Per_1
c.c..
Nell'ambito del procedimento si acquisiva la qui integralmente richiamata relazione del servizio sociale di
P 27.9.2023 redatta congiuntamente dall'assistente sociale dott.ssa e dalla Testimone_8 psicologa dott.ssa da intendersi qui integralmente richiamata e da cui emerge un parere Testimone_9 pienamente positivo sulla richiesta di adozione confermando la prospettiva di cui al ricorso e l'interesse della minore a essere maggiormente tutelata giuridicamente posto che nulla cambierebbe rispetto allo stile di vita riscontrato durante l'indagine improntato al reciproco rispetto ed affetto che ha sempre caratterizzato il nucleo familiare (né sono emersi durante i colloqui clinici fattori di rischio psicopatologici;
da qui il giudizio di idoneità all'adozione richiesta della ricorrente che ha quindi piena attitudine della ricorrente ad educare la minore al pari della madre biologia.
Nel corso della loro audizione dell'11 dicembre 2023 (presenti i difensori della ricorrente) entrambe le donne confermavano quanto esposto in ricorso e la richiesta di adozione (si rinvia integralmente al verbale di audizione:
Il Pm il 21 dicembre 2023 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2
Il ricorso, pertanto, sulla base degli atti istruttori sopra riportati e della documentazione prodotta è stato esaminato e deciso dal collegio nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024 e va accolto alla luce della giurisprudenza in merito all'adozione ex art. 44 lett. d) da parte di persone unite civilmente al genitore naturale degli adottandi.
Il ricorso in esame pone due ordini di questioni: la prima questione, di carattere necessariamente preliminare, che viene trattata nel presente paragrafo, riguarda la possibilità giuridica di consentire e realizzare l'adozione, nella forma prevista dall'art. 44 lett. d) della legge n. 184/83, con gli effetti dell'adozione in casi particolari disciplinata nel titolo IV di tale legge, nell'ipotesi in cui ad avanzare la richiesta sia il partner del genitore biologico del minore, in particolare, per quanto ora interessa, nell'ambito di una coppia formata da persone del medesimo sesso;
la seconda questione, una volta risolta positivamente la prima, concerne la valutazione sui vari aspetti di merito considerati nell'art. 57 della legge n. 184/83 (idoneità affettiva e capacità educativa, situazione personale, economica e sanitaria, ambiente familiare, personalità del minore e dell'adottante e possibilità di idonea convivenza, motivi dell'adozione), onde verificare se l'adozione, nel caso concreto in esame, realizza il 'preminente interesse del minore'.
Per quanto concerne il primo profilo, è necessario, innanzitutto, richiamare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383 del 1999, secondo cui '… l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art.
7. In questa logica di apertura, la lettera c) (testualmente corrispondente alla vigente lettera d dello stesso art. 44, n.d.r.) fornisce un'ulteriore valvola per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle lettere a) e b)';
in tutte le ipotesi considerate nel primo comma dell'art. 44, '… il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitari rispetto a quella legittimante, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore'.
Rispetto alle altre ipotesi considerate nelle prime tre lettere dell'art. 44 della legge n. 184/83, quella di cui alla lettera d) è caratterizzata da un minor grado di determinatezza, essendo solo prevista la condicio legis della 'constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo'. Sull'interpretazione di tale formula normativa si sono confrontate due tesi opposte: quella 'restrittiva', che si fonda sulla qualificazione della 'constatata impossibilità di affidamento preadottivo' come 'impossibilità di fatto', che richiede ineludibilmente la preesistenza di una situazione di abbandono del minore (per il quale sia stato poi vanamente tentato
l'affidamento ad una coppia di coniugi, ipotesi alla quale deve essere equiparata quella dell'eventuale revoca dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 23 della legge n. 184/83);
la tesi 'estensiva', secondo la quale, ai fini dell'inverarsi della condizione di cui alla lett. d) dell'art. 44, è sufficiente l''impossibilità giuridica o di diritto' dell'affidamento preadottivo, la quale può verificarsi anche in mancanza di una situazione di abbandono.
Secondo quest'ultima tesi, nessuna delle quattro fattispecie previste dall'art. 44, comma 1, richiede il preventivo accertamento di una situazione di