Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 09/02/2024, n. 12
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZARO
n. 52/23 R. Cont.
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa T C Presidente
Dott.ssa E F Giudice rel.
Dott.ssa F B Giudice On.
Dott. M G Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 52/23 R. Cont. relativo ai minori
, nata a Lamezia Terme, il 25.1.2007, ivi residente in via Azio Davoli, n 141 (CF: Persona_1
);
C.F._1
, nato a Lamezia Terme, il 14.10.2010, ivi residente in via Azio Davoli, n 141 Parte_1
(CF: ), di e . C.F._2 Parte_2 Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il P.M.M.: “Esprime parere favorevole al parziale accoglimento del proprio ricorso, con adozione di provvedimento che imponga rigorose prescrizioni ad entrambi i genitori, a pena di più drastici provvedimenti, perché seguano un percorso di sostegno alla genitorialità, funzionale ad evitare che la conflittualità emotiva che incontrovertibilmente connota il rapporto di coppia possa degenerare in sollecitazioni negative per i minori, avviando percorso di mediazione familiare, con prosecuzione dei percorsi di sostegno genitoriale già in essere, con ulteriore disposizione di proseguire, nel rapporto con i figli, all'applicazione di moduli comunicativi improntati al dialogo ed alla comprensione, con ulteriore prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico per la minore , da estendere anche Per_1 al minore anche finalizzati a superare le complesse situazioni vissute all'esito Pt_1 dell'allontanamento e dei fatti che lo hanno determinato. Con revoca delle ulteriori limitazioni in essere ed affido dei minori ai genitori. Con stringente monitoraggio ed osservazione in ordine all'evoluzione della situazione del nucleo”. Il Curatore Speciale Avv. R G: “Si chiede a codesto Tribunale di non pronunciare alcun provvedimento di decadenza e/o limitazione della responsabilità genitoriale a carico del sig. , Per_1 né della signora . Certamente il nucleo familiare dovrà essere adeguatamente monitorato dal Pt_3
Servizio sociale territoriale e andrà supportata psicologicamente (anche con prescrizione presso uno specialista privato) . ha ribadito di non sentire alcun bisogno di sostegno psicologico. Per_1 Pt_1
Si chiede infine a codesto Tribunale specializzato di impartire prescrizioni per proseguire il sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e conseguente monitoraggio del nucleo familiare da parte del
SS, revocando l'affidamento di al Servizio Sociale, e affidamento di entrambi i minori ai Per_1 genitori, con collocazione presso la casa familiare”. Per il padre Avv. Raffaella Accroglianò: “1) dichiararsi il rigetto del ricorso del Parte_2
PM e contestualmente disporre l'affidamento dei minori e ai propri genitori;
Persona_1 Pt_1
2) reintegrare i sigg.ri e nella piena responsabilità genitoriale sui Parte_2 Parte_3 figli minori;
3) attivarsi un percorso alla genitorialità e intra familiare, con tutte le figure ritenute utili nel prioritario e supremo interesse dei figli minori”. Per la madre Avv. Paola Garofalo e Avv. Michela Gualtieri: “Voglia l'On.le Parte_3
TM adito, a) disporre, a parziale revoca del decreto 7.11.2023, che i figli minori ed Per_1 Pt_1 vengano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la casa familiare;
b) disporre che il SS territorialmente competente continui il monitoraggio del nucleo familiare, continui il percorso di sostegno psicologico in favore della minore , anche con l'ausilio di uno specialista privato;
c) Per_1 disporre che la sig.ra continui il percorso di sostegno alla genitorialità”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva instaurato con ricorso del P.M.M. in data 24.05.2023, ai sensi dell'art. 330 c.c. a carico del padre e art. 333 c.c. a carico della madre, con richiesta di nomina di un curatore speciale ai minori e con richiesta, altresì, di emissione di provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.. In particolare, il P.M.M. chiedeva, quale provvedimento indifferibile, di collocare i minori ed , contestualmente all'esecuzione della misura cautelare Persona_1 Pt_1 nei confronti del padre degli stessi, presso idoneo nucleo familiare affidatario ovvero in idonea struttura comunitaria, con affido ai servizi sociali e divieto di loro distoglimento, nonché di disporre urgenti interventi di supporto anche di natura psicologica per la madre, avviandola a percorsi di sostegno della responsabilità genitoriale e nel merito, di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di laddove lo stesso persistesse in atteggiamenti aggressivi e poco Parte_2 collaborativi nel far fronte alle esigenze della figlia minore , rifiutando di avviare i necessari Per_1 percorsi di sostegno alla genitorialità, oltre ad impartire severe prescrizioni alla madre perché anche la stessa avviasse un percorso di sostegno alla genitorialità, evitando condotte lesive della dignità e della serenità dei figli minori e la loro esposizione agli agiti maltrattanti paterni.
Veniva pertanto emesso decreto presidenziale indifferibile in data 25.5.2023, che qui di seguito si riporta:
“Ritenuto che le acquisite emergenze processuali siano significative della ricorrenza di una grave situazione di pregiudizio per i minori sopra generalizzati, emergendo in particolare la sussistenza di un grave e sistematico contesto maltrattante realizzato dal padre nei confronti della madre dei minori, che obbliga i minori al ruolo di vittime di violenza assistita, e, al tempo stesso, un'autonoma grave situazione maltrattante posta in essere dal padre – in concorso con la madre – nei confronti della minore in ragione dell'orientamento sessuale dalla stessa manifestato;
Per_1
Considerato come il descritto quadro sia emerso all'esito delle puntuali dichiarazioni rese dalla minore nel corso della sua escussione del 5.4.2023, avvenuta a seguito della segnalazione Per_1 pervenuta dalla scuola frequentata dalla minore che ove veniva notato lo stato di disagio della ragazza - descritta dai docenti come alunna sensibile e modello - nell'atto in cui esternava, anche attraverso un significativo elaborato scritto, il suo malessere correlato ad una gravissima situazione di deprivazione affettiva intranea alla famiglia, con descrizione di alcuni agiti violenti attuati dallo stesso padre non adeguatamente contenuti da parte della madre, pur ella vittima di agiti maltrattanti, supinamente accettati in ragione di un retaggio culturale che la portava non solo a subire agiti svilenti ed aggressivi da parte del marito, ma al contempo a condividere la netta chiusura dell'uomo rispetto all'orientamento sessuale della ragazza, giungendo finanche a non intervenire in alcun modo a tutela della giovane quando il disappunto paterno sfociava in vere e proprie aggressioni fisiche a danno della ragazza;
Letta la richiesta del PM nella quale è testualmente riportato:
“Considerato come le ripercorse emergenze generavano il procedimento penale N 610/23 Mod 21 iscritto presso la competente Procura ordinaria di Lamezia Terme sia in relazioni ai maltrattamenti subiti dalla madre della minore alla costante presenza di entrambi i figli minori, sia in relazione ai maltrattamenti subiti dalla minore con agiti a vario titolo riferibili ad entrambi i genitori, Per_1 procedimento nel cui ambito veniva formalizzata nei confronti del Maresciallo dei Per_1
Carabinieri al comando della Stazione di Lamezia Terme Principale, richiesta di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese;
Rilevato come dal contenuto delle risultanze assunte e nello specifico dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla minore emerga più nel dettaglio come nell'estate del 2020, in piena Per_1 pandemia, i coniugi avessero comunicato alla minore l'intenzione di volersi separare in Per_1 ragione di numerosi tradimenti del padre, confessati alla madre nella stessa giornata.
Su insistenza della madre il padre decideva tuttavia di non abbandonare la casa familiare, essendosi tuttavia da quel momento disgregato il clima di serenità familiare, tanto da risultare ormai connotato da frequenti litigi in occasione dei quali abitualmente il padre minacciava dinanzi agli stessi figli di suicidarsi (in una occasione anche usando l'arma di servizio che aveva portato a casa), al contempo assumendo atteggiamenti aggressivi e violenti anche rivolti verso elettrodomestici ed arredi della casa che venivano dal medesimo danneggiati in attacchi di rabbia incontrollata che a volte si traducevano in attacchi di violenza contro se stesso, tanto da arrivare a colpire a testate le porte od
a picchiandosi da solo le braccia e il volto.
Ripercorreva la minore come, pur non avendo direttamente assistito ad atti di violenza fisica nei confronti del padre verso la madre, ne avesse avuto diretta notizia da quest'ultima quantomeno nell'ottobre del 2022. Nell'occasione la madre aveva allontanato il padre da casa salvo farlo rientrare, nel gennaio 2023, anche in considerazione della concomitanza con eventi luttuosi che avevano colpito la famiglia e che avevano determinato un riavvicinamento tra i coniugi.
La situazione non era tuttavia migliorata, tant'è che i danneggiamenti erano frequenti, risalendo l'ultima violenta lite al giorno precedente l'escussione della ragazza.
Specificava la minore come il clima di oppressione familiare conseguente agli agiti paterni fosse accettato supinamente dalla madre che rifiutava di denunciare i fatti o di allontanarsi dal marito per via dei suoi principi cattolici, al contempo chiarendo come dello stesso clima fosse vittima anche il fratello minore che a fronte delle liti domestiche si estraniava mettendo le cuffie o cambiando stanza, in ogni caso mostrando un attaccamento al padre che lo portava a preferire che la loro situazione familiare non fosse portata all'attenzione di terzi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZARO
n. 52/23 R. Cont.
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa T C Presidente
Dott.ssa E F Giudice rel.
Dott.ssa F B Giudice On.
Dott. M G Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 52/23 R. Cont. relativo ai minori
, nata a Lamezia Terme, il 25.1.2007, ivi residente in via Azio Davoli, n 141 (CF: Persona_1
);
C.F._1
, nato a Lamezia Terme, il 14.10.2010, ivi residente in via Azio Davoli, n 141 Parte_1
(CF: ), di e . C.F._2 Parte_2 Parte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il P.M.M.: “Esprime parere favorevole al parziale accoglimento del proprio ricorso, con adozione di provvedimento che imponga rigorose prescrizioni ad entrambi i genitori, a pena di più drastici provvedimenti, perché seguano un percorso di sostegno alla genitorialità, funzionale ad evitare che la conflittualità emotiva che incontrovertibilmente connota il rapporto di coppia possa degenerare in sollecitazioni negative per i minori, avviando percorso di mediazione familiare, con prosecuzione dei percorsi di sostegno genitoriale già in essere, con ulteriore disposizione di proseguire, nel rapporto con i figli, all'applicazione di moduli comunicativi improntati al dialogo ed alla comprensione, con ulteriore prosecuzione dei percorsi di sostegno psicologico per la minore , da estendere anche Per_1 al minore anche finalizzati a superare le complesse situazioni vissute all'esito Pt_1 dell'allontanamento e dei fatti che lo hanno determinato. Con revoca delle ulteriori limitazioni in essere ed affido dei minori ai genitori. Con stringente monitoraggio ed osservazione in ordine all'evoluzione della situazione del nucleo”. Il Curatore Speciale Avv. R G: “Si chiede a codesto Tribunale di non pronunciare alcun provvedimento di decadenza e/o limitazione della responsabilità genitoriale a carico del sig. , Per_1 né della signora . Certamente il nucleo familiare dovrà essere adeguatamente monitorato dal Pt_3
Servizio sociale territoriale e andrà supportata psicologicamente (anche con prescrizione presso uno specialista privato) . ha ribadito di non sentire alcun bisogno di sostegno psicologico. Per_1 Pt_1
Si chiede infine a codesto Tribunale specializzato di impartire prescrizioni per proseguire il sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori e conseguente monitoraggio del nucleo familiare da parte del
SS, revocando l'affidamento di al Servizio Sociale, e affidamento di entrambi i minori ai Per_1 genitori, con collocazione presso la casa familiare”. Per il padre Avv. Raffaella Accroglianò: “1) dichiararsi il rigetto del ricorso del Parte_2
PM e contestualmente disporre l'affidamento dei minori e ai propri genitori;
Persona_1 Pt_1
2) reintegrare i sigg.ri e nella piena responsabilità genitoriale sui Parte_2 Parte_3 figli minori;
3) attivarsi un percorso alla genitorialità e intra familiare, con tutte le figure ritenute utili nel prioritario e supremo interesse dei figli minori”. Per la madre Avv. Paola Garofalo e Avv. Michela Gualtieri: “Voglia l'On.le Parte_3
TM adito, a) disporre, a parziale revoca del decreto 7.11.2023, che i figli minori ed Per_1 Pt_1 vengano affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la casa familiare;
b) disporre che il SS territorialmente competente continui il monitoraggio del nucleo familiare, continui il percorso di sostegno psicologico in favore della minore , anche con l'ausilio di uno specialista privato;
c) Per_1 disporre che la sig.ra continui il percorso di sostegno alla genitorialità”. Pt_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva instaurato con ricorso del P.M.M. in data 24.05.2023, ai sensi dell'art. 330 c.c. a carico del padre e art. 333 c.c. a carico della madre, con richiesta di nomina di un curatore speciale ai minori e con richiesta, altresì, di emissione di provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.. In particolare, il P.M.M. chiedeva, quale provvedimento indifferibile, di collocare i minori ed , contestualmente all'esecuzione della misura cautelare Persona_1 Pt_1 nei confronti del padre degli stessi, presso idoneo nucleo familiare affidatario ovvero in idonea struttura comunitaria, con affido ai servizi sociali e divieto di loro distoglimento, nonché di disporre urgenti interventi di supporto anche di natura psicologica per la madre, avviandola a percorsi di sostegno della responsabilità genitoriale e nel merito, di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di laddove lo stesso persistesse in atteggiamenti aggressivi e poco Parte_2 collaborativi nel far fronte alle esigenze della figlia minore , rifiutando di avviare i necessari Per_1 percorsi di sostegno alla genitorialità, oltre ad impartire severe prescrizioni alla madre perché anche la stessa avviasse un percorso di sostegno alla genitorialità, evitando condotte lesive della dignità e della serenità dei figli minori e la loro esposizione agli agiti maltrattanti paterni.
Veniva pertanto emesso decreto presidenziale indifferibile in data 25.5.2023, che qui di seguito si riporta:
“Ritenuto che le acquisite emergenze processuali siano significative della ricorrenza di una grave situazione di pregiudizio per i minori sopra generalizzati, emergendo in particolare la sussistenza di un grave e sistematico contesto maltrattante realizzato dal padre nei confronti della madre dei minori, che obbliga i minori al ruolo di vittime di violenza assistita, e, al tempo stesso, un'autonoma grave situazione maltrattante posta in essere dal padre – in concorso con la madre – nei confronti della minore in ragione dell'orientamento sessuale dalla stessa manifestato;
Per_1
Considerato come il descritto quadro sia emerso all'esito delle puntuali dichiarazioni rese dalla minore nel corso della sua escussione del 5.4.2023, avvenuta a seguito della segnalazione Per_1 pervenuta dalla scuola frequentata dalla minore che ove veniva notato lo stato di disagio della ragazza - descritta dai docenti come alunna sensibile e modello - nell'atto in cui esternava, anche attraverso un significativo elaborato scritto, il suo malessere correlato ad una gravissima situazione di deprivazione affettiva intranea alla famiglia, con descrizione di alcuni agiti violenti attuati dallo stesso padre non adeguatamente contenuti da parte della madre, pur ella vittima di agiti maltrattanti, supinamente accettati in ragione di un retaggio culturale che la portava non solo a subire agiti svilenti ed aggressivi da parte del marito, ma al contempo a condividere la netta chiusura dell'uomo rispetto all'orientamento sessuale della ragazza, giungendo finanche a non intervenire in alcun modo a tutela della giovane quando il disappunto paterno sfociava in vere e proprie aggressioni fisiche a danno della ragazza;
Letta la richiesta del PM nella quale è testualmente riportato:
“Considerato come le ripercorse emergenze generavano il procedimento penale N 610/23 Mod 21 iscritto presso la competente Procura ordinaria di Lamezia Terme sia in relazioni ai maltrattamenti subiti dalla madre della minore alla costante presenza di entrambi i figli minori, sia in relazione ai maltrattamenti subiti dalla minore con agiti a vario titolo riferibili ad entrambi i genitori, Per_1 procedimento nel cui ambito veniva formalizzata nei confronti del Maresciallo dei Per_1
Carabinieri al comando della Stazione di Lamezia Terme Principale, richiesta di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese;
Rilevato come dal contenuto delle risultanze assunte e nello specifico dalle circostanziate dichiarazioni rese dalla minore emerga più nel dettaglio come nell'estate del 2020, in piena Per_1 pandemia, i coniugi avessero comunicato alla minore l'intenzione di volersi separare in Per_1 ragione di numerosi tradimenti del padre, confessati alla madre nella stessa giornata.
Su insistenza della madre il padre decideva tuttavia di non abbandonare la casa familiare, essendosi tuttavia da quel momento disgregato il clima di serenità familiare, tanto da risultare ormai connotato da frequenti litigi in occasione dei quali abitualmente il padre minacciava dinanzi agli stessi figli di suicidarsi (in una occasione anche usando l'arma di servizio che aveva portato a casa), al contempo assumendo atteggiamenti aggressivi e violenti anche rivolti verso elettrodomestici ed arredi della casa che venivano dal medesimo danneggiati in attacchi di rabbia incontrollata che a volte si traducevano in attacchi di violenza contro se stesso, tanto da arrivare a colpire a testate le porte od
a picchiandosi da solo le braccia e il volto.
Ripercorreva la minore come, pur non avendo direttamente assistito ad atti di violenza fisica nei confronti del padre verso la madre, ne avesse avuto diretta notizia da quest'ultima quantomeno nell'ottobre del 2022. Nell'occasione la madre aveva allontanato il padre da casa salvo farlo rientrare, nel gennaio 2023, anche in considerazione della concomitanza con eventi luttuosi che avevano colpito la famiglia e che avevano determinato un riavvicinamento tra i coniugi.
La situazione non era tuttavia migliorata, tant'è che i danneggiamenti erano frequenti, risalendo l'ultima violenta lite al giorno precedente l'escussione della ragazza.
Specificava la minore come il clima di oppressione familiare conseguente agli agiti paterni fosse accettato supinamente dalla madre che rifiutava di denunciare i fatti o di allontanarsi dal marito per via dei suoi principi cattolici, al contempo chiarendo come dello stesso clima fosse vittima anche il fratello minore che a fronte delle liti domestiche si estraniava mettendo le cuffie o cambiando stanza, in ogni caso mostrando un attaccamento al padre che lo portava a preferire che la loro situazione familiare non fosse portata all'attenzione di terzi.
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