Trib. Minorenni Sassari, sentenza 27/03/2024, n. 39
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Testo completo
386 2023 Udienza di discussione orale 29 febbraio 2024
Camera di Consiglio 5 marzo 2024
Repubblica Italiana Tribunale per i Minorenni di Sassari
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori: Dott. G V Presidente Relatore
Dott.ssa M S P Giudice
Dott.ssa A S Giudice Onorario
Dott. A N Giudice Onorario Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento indicato in epigrafe relativo ai minori nata a Nuoro il Persona_1 21.1.2007 e nato a Nuoro il 14/12/2009 promosso dal Pubblico Ministero con ricorso Persona_2 depositato in data 21 novembre 2023 con il quale ha di dichiarare, in via cautelare ed inaudita altera parte, la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con collocamento dei minori in idonea comunità e loro affidamento al responsabile della Comunità
Ricorrente
Nei confronti di entrambi i genitori
Signor nato a Serule, Nuoro 1.8.1961 e Signora nata a Chișinău Persona_3 Persona_4 (Moldavia) il 18.08.1974 residenti in Loiri Porto San Paolo loc. Vaccileddi via delle Querce s.n.c.
Resistenti contumaci Curatore speciale dei minori Avv. G P
CONCLUSIONI Il Pubblico Ministero: conferma delle richieste contenute nel ricorso Curatore speciale: Quanto ad Per_1
contrariis reiectis
- il rigetto della richiesta di adozione dei provvedimenti richiesti dalla Procura, in ordine all' inserimento della minore in comunità idonea;
- incarico ai Servizi Sociali di predisporre e proseguire tutti i percorsi attivati in favore del la minore e dei suoi famigliari, affinché, avvalendosi , se necessario anche della collaborazione dei Servizi Specialistici , adottino gli interventi opportuni /necessari a sostegno della minore e monitorino costantemente la situazione socio familiare, anche con adeguato supporto psicologico e pedagogico.
-Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la minore Quanto a Per_2 contrariis reiectis,
- si associa alle richiesta del P.M. in ordine al collocamento del minore in Per_2 comunità idonea e suo affidamento al responsabile della Comunità
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- il rigetto della richiesta di adozione dei provvedimenti richiesti dalla Procura della Repubblica, in ordine alla dichiarazione di la decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale
- previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di predisporre e proseguire tutti i percorsi attivati in favore del minore e dei suoi famigliari, affinché, avvalendosi, se necessario anche della collaborazione dei Servizi Specialistici, adottino gli interventi opportuni/necessari a sostegno del minore e monitorino costantemente la situazione socio familiare, anche con adeguato supporto psicologico e pedagogico.
-Assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per il minore. Motivazione La vicenda familiare e il precedente intervento a protezione dei minori
Questo tribunale è stato già chiamato a intervenire a protezione dei minori in questione, a seguito delle notizie ricevute relative alla loro condizione di notevole disagio familiare, considerato che la signora si era rivolta al " ", poiché vittima di Per_4 Organizzazione_1 Org_2Per_ violenze fisiche e psicologiche da parte del Signor , che sarebbero avvenute anche alla presenza dei figli. La Signora aveva trovato ospitalità per un certo periodo assieme ai figli in un luogo sicuro, ma successivamente avevano scelto di tornare a vivere con il padre. Per_2 Per_1 Ulteriore fonte di preoccupazione era costituita dal comportamento di che Per_2 frequentava la scuola in maniera irregolare e aveva ricevuto segnalazioni per comportamenti antisociali e violenti. Il giudice aveva proceduto all'ascolto dei minori e all'audizione della madre, mentre non è Per_ stato possibile procedere all'audizione del Signor perché non si era presentato in udienza. Nel corso del loro ascolto, entrambi i ragazzi erano apparsi palesemente schierati con il padre, poiché avevano accusato la madre di averli abbandonati e di essere responsabile della separazione dei genitori mentre la Signora, che era ancora ospite di Centro antiviolenza, aveva Per_ confermato i maltrattamenti subiti, descrivendo il Signor come un uomo violento con sé e i figli, dal carattere dispotico e minaccioso, sostenendo di aver vissuto nella paura durante tutta la convivenza matrimoniale. Il tribunale, con decreto emesso in data 4 aprile 2023, ravvisando carenze dei due genitori, ha affidato i due minori al servizio sociale ed emesso prescrizioni nei confronti di entrambi.
Il nuovo ricorso del Pubblico Ministero. La nuova richiesta del Pubblico Ministero è conseguente alle notizie ricevute con le relazioni del servizio sociale del 2.10.2023, del 10.11.2023 e del 16.11.2023) e con la nota dell'istituto scolastico comprensivo di Loiri Porto San Paolo del 14.11.2023 nonché dalla Comunicazione della Notizia di Reato a Stazione Carabinieri di Loiri Porto San Paolo del 16.11.2023, dalle quali emergerebbe un progressivo peggioramento della situazione familiare con aggravamento della condizione di pregiudizio dei minori. Per_ Il Signor , infatti, avrebbe un approccio inadeguato con il Servizio Sociale, disapprovando gli interventi progettati, attuando tentativi di condizionamento dei figli allo scopo di non farli collaborare e mostrandosi aggressivo anche alla presenza dei figli nei confronti degli assistenti sociali ed inoltre si rivolgerebbe alla ex compagna apostrofandola con epiteti ingiuriosi nonostante la presenza dei figli. Dal canto suo la Signora , mentre era in corso il percorso di riavvicinamento al figlio Per_4
non essendo stato possibile attuare quello con e la primogenita maggiorenne Per_2 Per_1Per_
che si sono rifiutate di vederla ) ha lasciato l'isola per trasferirsi in una località sconosciuta, avvisando il figlio della propria decisione per mezzo telefonico e solo a trasferimento avvenuto e senza avvertire neppure al Servizio Sociale.
L'assistente sociale ha descritto come un'adolescente con una condotta Per_1 apparentemente regolare dal punto di vista scolastico e comportamentale seppur caratterizzata da un atteggiamento di chiusura che sarebbe indice di rancore e disagio provato per la propria situazione familiare. i è sempre svincolato da ogni percorso predisposto in suo favore dal Servizio Sociale, Per_2 non frequenta regolarmente la scuola e ha assunto un contegno inadeguato e pericoloso in classe, viene spesso segnalato per comportamenti aggressivi ed irrispettosi nei confronti sia del personale docente che di altri compagni, i quali subiscono le sue vessazioni e ne sarebbero impauriti.
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Il ragazzo, peraltro, alterna comportamenti di rabbia durante i quali cercherebbe lo scontro anche fisico con i docenti, a fasi nelle quali piange cercando il conforto e la compassione di queste figure e riferisce loro di non essere compreso né ascoltato in famiglia. inoltre, si sarebbe reso responsabile di comportamenti penalmente rilevanti, Per_2 essendo indagato per il delitto di percosse e per il furto di un motorino. Il padre, più volte interpellato dalla scuola e dal Servizio Sociale, ha sempre giustificato e sminuito la portata dei comportamenti devianti del figlio, limitandosi ad addebitare alla madre la responsabilità di eventuali fragilità del figlio e l'uomo, inoltre, in data 15.11.2023 è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a seguito del rinvenimento nella sua disponibilità di circa 50 gr di cocaina oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.
L' udienza di comparizione dei genitori e l'ascolto dei figli. All'udienza del 29 gennaio 2024, fissata per la comparizione dei genitori, alla presenza del curatore speciale, è comparso esclusivamente il Signor mentre non è comparsa la Persona_3 Signora nonostante la notifica alla stessa del ricorso e del decreto di fissazione Persona_4 dell'udienza con le modalità previste dall'articolo 143 c.p.c. Nessuno dei due genitori si è costituito nel procedimento. Per_ Il Signor , ha riferito che da quando è finita la sua relazione con la Signora , da Per_4 Per_ circa due anni, vive assieme ai tre figli, oltre e Anche che è maggiorenne, Per_1 Per_2 in una casa condotta in locazione, nel Comune di Loiri Porto San Paolo L'uomo ha informato di essere disoccupato da circa un anno, svolgendo lavori saltuari nell'ambito della ristorazione e di percepire una pensione di invalidità di 280 euro mensili e ha riconosciuto di essere stato condannato in primo grado per maltrattamenti ai danni della Signora
, alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione, pur proclamando la sua innocenza, avendo Per_4 presentato appello. Per_ Il Signor ha altresì ammesso di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per il trasporto di cinquanta grammi di cocaina. Il suddetto genitore ha informato che la signora non ha rapporti né con lui né con i Per_4 figli e ha sostenuto che le assenze dei figli da scuola dipenderebbero da motivi di salute, anche se capita che faccia rimanere casa, quando lo vede molto nervoso. Per_2 L'uomo ha affermato che il figlio non sarebbe cattivo, ma soffrirebbe di scatti d'ira, soprattutto quando lo offendono e ha segnalato che dorme con lui nel letto, avendo Per_2 incubi notturni. Per_ Il Signor ha dichiarato di aver discusso con l'assistente del problema e di aver convinto ad incontrarsi da uno psicologo e ha espresso il convincimento che il ragazzo debba Per_2 essere aiutato e che debba rimanere a casa. Il giudice ha proceduto all'audizione anche della figlia oramai maggiorenne della coppia,
nata a Perugia il 13.7.2001 la quale ha riferito di studiare per conseguire il diploma di Persona_6 operatrice socio sanitaria di confidare di ottenere il diploma tra due anni e poi proseguire gli studi, iscrivendosi all'Università. La giovane ha confermato che, nell'ultimo periodo della loro convivenza, i genitori litigavano spesso, tuttavia ha sostenuto che sarebbe stata la madre, spesso in stato d'ebbrezza, a essere aggressiva e a provocare il padre, il quale non reagiva. Per_
ha dichiarato che tutti in famiglia sono consapevoli del problema di che Per_2 anche a casa ha dei momenti di isteria ma se lo si riesce a prendere nella giusta maniera, si riesce a gestirlo e ha sostenuto che il padre si comporterebbe in maniera adeguata, anche dal punto di vista normativo, avendo un buon rapporto con tutti i figli. Per_ Anche , nel corso del suo ascolto, ha affermato di trovarsi bene a casa con il padre e che l'unico problema è costituito dal comportamento del fratello Per_2 Entrambe le sorelle hanno espresso l'opinione che potrebbe essere utile un inserimento in comunità del fratello. dal canto suo, ha dichiarato di essere a conoscenza delle lamentele dei suoi Per_2 comportamenti in ambito scolastico e ha ammesso che qualche volta ha reagito con offese nei confronti anche dei professori, tuttavia ha sostenuto di subire continue provocazioni, soprattutto da parte di una professoressa di sostegno e inoltre avrebbe avuto un litigio con un alunno di un'altra classe, perché quest'ultimo avrebbe offeso entrambi i genitori.
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a affermato di andare d'accordo con le sorelle e con il padre e ha confermato Per_2 di dormire con lui, perché spesso soffre d' incubi notturni e ha sostenuto di non ritenere di aver bisogno di essere inserito in comunità, ritenendo di potercela fare a cambiare con l'aiuto del padre e delle sorelle. Nel corso dell'ascolto, il minore è apparso fisicamente molto agitato, tuttavia il suo comportamento è stato adeguato e ha mostrato il desiderio di raccontarsi. Tutti i fratelli hanno confermato che oramai da anni la madre è sparita dalla loro vita e n particolare ha mostrato di soffrire molto per l'assenza della mamma. Per_2 In assenza di attività istruttoria, il giudice ha fissato udienza per la discussione orale nella quale ha udito e trascritto le conclusioni delle parti costituite e ha quindi riferito in camera di consiglio. La decisione a definizione del procedimento La compiuta istruttoria ha confermato che la madre ha volontariamente deciso di scomparire dalla vita dei suoi figli, facendo mancare loro la propria cura materiale e il suo affetto, con grave pregiudizio sia per , sia soprattutto per Per_1 Per_2 Anche a voler considerare che la donna abbia subito maltrattamenti da parte del Signor Per_
( circostanza ancora da accertarsi in via definitiva, essendo pendente l'appello in sede penale
) il comportamento dell'uomo non giustificherebbe la reazione delle Signora nei confronti Per_4 dei figli, tanto più che gli operatori, in esecuzione di quanto stabilito dal tribunale con il precedente provvedimento, avevano predisposto interventi di sostegno finalizzati anche a consentire il riavvicinamento della madre ai figli. È inoltre opportuno rammentare alla Signora che la decadenza non costituisce un Per_4 provvedimento irrevocabile, poiché al contrario la legge espressamente prevede la possibilità di reintegrazione dei genitori nella responsabilità genitoriale, allorché cessino le ragioni per le quali era stata pronunciata, in modo da poter escludere ogni pericolo di pregiudizio per i figli ( art. 336 del Codice Civile). Si deve inoltre ricordare alla Signora che ella rimane tenuta, in ogni caso, a Per_4 contribuire al mantenimento dei figli, in armonia con il constante insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il provvedimento di decadenza lascia tuttavia inalterati i doveri di natura economica e morale del genitore, sicché, in caso di mancato rispetto degli stessi, è comunque ravvisabile il relativo reato, punito e previsto dall'articolo 570 cod. pen. Per quanto riguarda il padre, pur dovendosi prendere atto che il suo stile di vita non appare adeguato, avuto riguardo al suo coinvolgimento in vicende di rilevanza penale, si deve tuttavia constatare che egli ha dimostrato di avere un valido legame affettivo con tutti i figli, nei confronti dei quali si dimostra sufficientemente adeguato ed accogliente, avendo dimostrato, in particolare, particolare attenzione alle esigenze del figlio in relazione sia ai suoi problemi Per_2 comportamentali, sia alle sue fragilità emotive. Non si ritiene, pertanto, di dover disporre la decadenza dell'uomo dalla responsabilità genitoriale, anche se appare opportuno confermare le prescrizioni nei suoi confronti, per indurlo ad accrescere le sue capacità educative e a essere maggiormente collaborativo con gli operatori. Non si ritiene, infine, corrispondente all'interesse dei minori disporre il loro inserimento comunitario, avendo entrambi dimostrato un attaccamento al padre e alla sorella maggiore. Per quanto riguarda in particolare il tribunale ritiene che i suoi problemi Per_2 comportamentali siano indice di una notevole fragilità, come dimostrato dai suoi incubi notturni e dall'esigenza di dormire con il padre, sicché appare maggiormente rispondente ai suoi bisogni prevedere interventi di sostegno psicoterapeutico e educativo a domicilio. Entrambi i minori sono stati già affidati al servizio sociale, tuttavia appare necessario definire la durata secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia e salvo ulteriori provvedimenti assunti nei confronti di Per_2 nell'ambito della procedura amministrativa aperta in relazione ai suoi problemi di comportamento