Trib. Minorenni Sassari, sentenza 10/12/2024, n. 189

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Sassari, sentenza 10/12/2024, n. 189
Giurisdizione : Trib. Minorenni Sassari
Numero : 189
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

281 2024
Udienza di discussione orale 11 novembre 2024
Camera di Consiglio 26 novembre 2024
Repubblica Italiana
Tribunale per i Minorenni di Sassari In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi:
Dott. Guido Vecchione Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Stefania Palmas Giudice
Dott.ssa Valentina Pinna Giudice Onorario
Dott. G.Filippo Dettori Giudice Onorario
Letti gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe relativo alle minori nata a [...] il Persona_1
18.12.2006 e ata a Sassari il 27/10/2008 e promosso dal Pubblico Ministero con Persona_2 ricorso depositato in data con il quale ha chiesto:

1. Applicare ad entrambi i genitori le idonee prescrizioni che la S.V. riterrà maggiormente opportune, tra le quali:
- quella di collaborare con il Servizio Sociale territorialmente competente;

- quella di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità per acquisire e/o rafforzare le proprie competenze genitoriali;

2. Ammonire i genitori sul rispetto delle prescrizioni, avvisando che, in caso contrario, oltre alla condanna al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 38 co. 2 disp. att. c.c. e dell'artt. 473-bis.39 c.p.c., potranno essere adottati provvedimenti più incisivi, quali la sospensione/decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'allontanamento del minore.

3. Interessare il Consultorio Familiare e l' ciascuno per quanto di propria CP_1 competenza;

1




4. Prevedere l'inserimento comunitario della minore in regime residenziale in idonea struttura da individuarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché possa essere avviato un percorso socio-educativo che favorisca il superamento della condizione di isolamento sociale della minore, agevoli la sua socializzazione, garantisca una costante osservazione sul rispetto della terapia farmacologica e degli incontri con gli specialisti;

5. Affidare la minore al Servizio Sociale del luogo di residenza abituale, invitando il predetto
Servizio ad indicare, nel termine di giorni 15, il nominativo del responsabile dell'affidamento, e, nel contempo, specificare i limiti e l'entità dei poteri dell'affidatario, dei genitori non decaduti
e dell'eventuale curatore, indicare la durata dell'affidamento e la periodicità con la quale il
Servizio dovrà riferire in ordine all'andamento dell'affido e ai rapporti con i genitori – in particolare si ritiene opportuno attribuire al Servizio Sociale la gestione dell'aspetto sociosanitario della minore;

6. Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti affinché, avvalendosi, se necessario, anche della collaborazione dei Servizi Specialistici, adottino gli interventi opportuni/necessari
a sostegno della minore e monitorino costantemente la situazione socio-familiare.
Ricorrente
Nei confronti di entrambi i genitori
NO nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Era n. 29 Controparte_2
Resistente contumace
e NOa nata il [...] a [...] residente a [...]
2 Traversa n. 3E, elettivamente domiciliata preso lo studio dell'Avvocato Vittorio Marrocu che la rappresenta e difende giusta procura in atti Resistente
Curatore speciale delle minori Avvocato Claudia Selis
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero: ha concluso insistendo nell'accoglimento delle istanze così come originariamente formulate, ad eccezione della richiesta di inserimento comunitario, in considerazione del fatto che, come si legge nel verbale di ascolto della minore, non appare opportuno allontanarla dalla NN, definita come “il suo tutto”.
Il curatore speciale: ha concluso con l'accoglimento delle conclusioni già formulate in sede di comparsa di costituzione, prevedendo che le stesse siano estese anche a . ER
L'Avvocato della madre: ha concluso opponendosi fermamente all'inserimento di
in comunità, non opponendosi ad interventi di sostegno a suo favore, né al collocamento _2 della stessa presso la NN materna, rimettendosi per quanto riguarda eventuali provvedimenti nell'interesse di , peraltro prossima alla maggiore età. ER
Motivazione
La vicenda e il ricorso del Pubblico Ministero
La richiesta del Pubblico Ministero è conseguente alla segnalazione di evasione dall'obbligo scolastico da parte di . _2
2
La famiglia in questione, peraltro, era già conosciuta dal Servizio Sociale di Sorso dal mese di marzo 2022, a seguito di analoga segnalazione di evasione dall'obbligo scolastico e inoltre la ragazza, dopo il divorzio dei genitori avvenuto nel 2019, ha iniziato a manifestare grave disagio psicologico, ponendo in essere atti di autolesionismo, fino ad arrivare addirittura a tentare il suicidio.
, a seguito di valutazione dell' di Sassari, dovrebbe assumere una terapia _2 Parte_1 farmacologica, ma la stessa non si è mai dimostrata costante nelle cure e avrebbe volontariamente smesso di assumere la medicina ed interrotto ogni contatto con l' determinando un serio CP_1 peggioramento delle sue condizioni di salute.
Entrambi i genitori, inoltre, avrebbero mostrato scarsa attenzione e consapevolezza rispetto alla condizione di disagio della propria figlia e ad aggravare ulteriormente la situazione personale della minore vi sarebbe stata la decisione della signora di trasferirsi a casa del compagno, CP_3 lasciando alle cure della NN materna, NOa . _2 Controparte_4
non avrebbe buoni rapporti con la nuova compagna del padre, sicché per questa _2 ragione, non sarebbe ipotizzabile un suo trasferimento presso l'abitazione del suddetto genitore e la neuropsichiatria ha manifestato preoccupazione per la condizione della ragazza che continuerebbe a non andare a scuola, a non assumere la terapia farmacologica e a compiere atti di autolesionismo.
, invece, è stata descritta come una ragazza che non desterebbe alcuna ER preoccupazione.
Nel procedimento, il padre è rimasto contumace, mentre si è costituita la madre tramite difensore.
Le udienze di comparizione dei genitori e l'ascolto delle due minori
All'udienza del 23 maggio 2024, sono comparsi entrambi i genitori.
La NOa ha confermato che attualmente abita con il suo compagno NO CP_3 CP_5
in un appartamento in locazione a Sorso in Via Eleonora d'Arborea n. 7 mentre le mie figlie
[...]
e , ancora minorenni, abitano in località Bagnu, sempre a Sorso, a circa tre chilometri _2 ER dal cento, con la NN materna, NOa , di 76, e l'altro loro fratello Controparte_4 maggiorenne, che dovrebbe diplomarsi a breve presso l'istituto nautico. Per_3
Al piano superiore dello stesso edificio, in appartamento distinto, abita l'altra sua figlia , Per_4 con il suo attuale compagno.
La NOa ha informato che le figlie e per un breve periodo si erano trasferite _2 ER da lei ma poi
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