Trib. Minorenni Catania, sentenza 11/11/2024, n. 237
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Testo completo
n. 1506/17 Ab
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Tribunale per i Minorenni, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg:
Dott.re R D B ..Presidente
“ M S…………Giudice rel.
“ L P .………Componente privato
“ ..….…………Componente privato CP_1
ha pronunciato la seguente riunito in camera di consiglio nella procedura n. 1506/17 Reg. AB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di adottabilità dei minori:
nata a Acireale il 10.08.2009, e nata ad Acireale Parte_1 Parte_2
(CT) il 03.06.2013 attualmente collocati presso , nato a Giarre il Controparte_2
01.01.1960 e , nata a Giarre il 03.10.1959, entrambi residenti in via Parte_3
Monteleonoti n. 4, M (CT), promossa dal P.M. in sede con ricorso del 3.3.2023 nei confronti di:: rico , nato a Taormina (ME) il 01.12.1990, residente in via Cuzzulù n. 17 Parte_4
M (CT), genitore di , rappr. e dif. d'ufficio dall'avv. V Parte_1
Aldisio,
e , nata a Touroing (Francia) il 19.01.1988, residente in via Monteleonoti Parte_5
n. 4 M (CT), genitore di entrambi i minori, rappr. e dif. dall'avv. Sebastiana Calì.,
letti gli atti e fatte precisate le conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I fatti.
Con decreto presidenziale del 18.09.2017 veniva ordinata l'apertura del procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilità dei due minori in oggetto in quanto:
i minori erano figli di di nazionalità francese, e di due uomini diversi, Persona_1
ma la più piccola non era stata riconosciuta dal padre;
il padre di , dopo Pt_1 Pt_1
un breve periodo di convivenza con la non aveva mantenuto più rapporti con il Per_1
figlio;
i minori avevano vissuto fin dalla nascita, unitamente alla made all'epoca minorenne, presso il nucleo familiare dei signori , res. in M, Via Monteleonoti Parte_6
n.4;
la madre risultava avere condotto una vita travagliata per ragioni di povertà e trascuratezza anche da parte del nucleo di origine segnato dalla vita errabonda del padre oltre che dalle violenze e abusi subiti in suo danno;
la giovane donna, benché supportata ed aiutata dalla famiglia aveva poi subito un momento di forte destabilizzazione CP_2
conseguente alla morte della di lei madre e alla scarcerazione del padre, ristretto per lungo periodo preso l'Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, e si era allontanata, in data 3.8.2017, dal nucleo ivi lasciando i propri figli. CP_2
La relazione pervenuta dal Servizio Sociale di M, in data 03.10.2017, riferiva che , padre del minore , aveva intrapreso da tempo una Parte_4 Parte_1
stabile relazione di convivenza con una nuova compagna e che pur avendo mantenuto contatti costanti con il figlio aveva dichiarato di non aver “… mai avuto un vero rapporto padre-figlio…”, di fatto delegando in toto i compiti di assistenza e di cura del figlio minore alla coppia (“…a tal proposito dichiara che il nucleo che ha accolto il figlio, ha sempre Parte_6
provveduto in maniera eccellente a tutte le esigenze materiali ed affettive del proprio figlio e che non gli è stato mai ostacolata la possibilità di vedere proprie condizioni economiche non gli hanno Per_2
permesso di provvedere e o supportare economicamente il mantenimento dello stesso…”);
la madre dei minori , già provata dalle disfunzionali cure ricevute nella propria Parte_5
famiglia d'origine, oltre che dalle violenze ed abusi agiti a suo danno, aveva rappresentato
al Servizio Sociale di essersi allontanata dai figli a seguito del disorientamento determinato dalla morte della propria madre e dai timori per la sua incolumità e per quella dei figli, conseguente alle dimissioni del proprio padre dall'OPG, lasciandoli alle cure della coppia
che li accoglieva sin dalla loro nascita, senza alcuna volontà abbandonica. Parte_6
Tuttavia, la stessa da due mesi si limitava a contatti telefonici con i figli e non aveva fornito al Servizio Sociale il suo attuale domicilio (“…riferisce di essere temporaneamente presso un'amica
(non specificata) nella città di Perugia, dove ha trovato lavoro e che ha intenzione di racimolare un po' di soldi per poter rientrare in Sicilia e sistemare la situazione dei figli…”).
Con comparsa depositata in data 1.2.2018 si costituiva in giudizio
[...]
Parte_5
In data 1.2.2018 venivano sentiti e ai sensi dell'art. Parte_4 Parte_5
12 L.A.
In data 8.2.2018 venivano sentiti i collocatari.
I Servizi Sociali di M nella relazione del 3.4.2018 riferivano che i bambini erano molto sereni. La sig.ra , aveva trovato lavoro a Giarre, ed era rientrata presso Pt_5
l'abitazione della famiglia di appoggio nel febbraio del 2018. I rapporti tra e il Pt_1
padre non erano regolari.
Con relazione del 27.3.2018 l' relazionava per , padre CP_3 Parte_4
di : “ capacità intellettive nella norma con buona capacità organizzativa, adeguato Pt_1
senso pratico ma interessi li limitati. Tende a soffocare la vita affettiva, emergono tratti di insicurezza e impulsività…. Ha difficoltà nell'identificarsi negli altri e nel mantenere rapporti significativi, realizzando un contatto affettivo superficiale…In conclusione, Il ha un profilo di personalità sufficientemente armonico con qualche tratto Pt_1
d'impulsività e immaturità. Non ha mai convissuto con il figlio e tra loro intercorre un rapporto più fraterno che genitoriale, tuttavia possiede discrete capacità affettive e si relaziona con il minore in maniera positiva”;
per quanto riguarda “… Parte_5
ha subito in passato abusi dal padre, poi rinchiuso nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, ha subito la trascuratezza del nucleo di origine ove la madre era malata psichica…
”capacità genitoriali: “ il suo profilo di personalità è disarmonico, con tratti di labilità emotiva e instabilità affettiva che si ripercuotono nei comportamenti. Il fallimento delle
relazioni sentimentali dalle quali sono nati i due minori, probabilmente è il frutto di un progetto affrettato, di fondare un proprio nucleo familiare in cui il ruolo paterno svalutato, per compensare le carenze personali vissute. La presenza dei coniugi ha Parte_6
garantito ai minori quella stabilità affettiva che la madre da sola non avrebbe potuto dargli, pur essendo sufficientemente adeguata nell'accudimento e nel riconoscimento dei bisogni del bambino , in atto le sue capacità genitoriali necessitano di un percorso di sostegno e recupero”.
Con relazione del 14.12.2018 i Servizi affidatari informavano che la madre, che aveva trovato lavoro, si era trasferita in un'altra abitazione e che sia lei che il padre del minore erano disponibili ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Pt_1
Il Consultorio familiare di Acireale, nella relazione del 29.7.2018, riferiva che il non si era mai presentato agli appuntamenti per impegni di lavoro, incontrava il Pt_1
figlio circa una volta alla settimana e non era disponibile ad intensificare la frequenza degli incontri;
la madre era stata sempre presente e aveva riferito di avere intrapreso una nuova relazione con un uomo, di vivere a Zafferana, e di sentirsi protetta dalla gestione dei figli da parte della famiglia d'appoggio. Il Consultorio
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