Trib. Minorenni Milano, decreto 10/02/2025
TRIBMIN Milano
Decreto
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 10000197/2023 R.Gen./E
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Paola Ortolan Presidente Rel.
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice
Dott.ssa Stefania Gambini Giudice Onorario
Dott. Andrea De Liberto Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento promosso ex art. 31 D.Lgs. 286/1998 relativo ai minori:
nato a [...], Italia il 02/10/2020; Persona_1 nata a [...], Italia il 22/02/2019; Parte_1 figli di nata a [...], Tunisia il 04/10/1975; Persona_2
e di
nato a [...], Tunisia il 08/06/1974; Parte_2 domiciliato a Milano (MI), Via Privata Meina n.5; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Mendola del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, via Pietro Panzeri n.5 ha eletto domicilio per questo procedimento;
visto il ricorso depositato il 28/11/2022 con cui il padre chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 D.lgs. 286/1998;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
assunte informazioni:
- dalla Polizia Locale del Comune di Milano;
- dalla Questura di Milano Ufficio Immigrazione;
sentito il ricorrente in data 09/02/2024;
Acquisito il parere espresso dal P.M. in sede;
pagina 1 di 4
Rilevato che: la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Paola Ortolan Presidente Rel.
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice
Dott.ssa Stefania Gambini Giudice Onorario
Dott. Andrea De Liberto Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Nel procedimento promosso ex art. 31 D.Lgs. 286/1998 relativo ai minori:
nato a [...], Italia il 02/10/2020; Persona_1 nata a [...], Italia il 22/02/2019; Parte_1 figli di nata a [...], Tunisia il 04/10/1975; Persona_2
e di
nato a [...], Tunisia il 08/06/1974; Parte_2 domiciliato a Milano (MI), Via Privata Meina n.5; rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Mendola del Foro di Milano, presso il cui studio sito in Milano, via Pietro Panzeri n.5 ha eletto domicilio per questo procedimento;
visto il ricorso depositato il 28/11/2022 con cui il padre chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 D.lgs. 286/1998;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
assunte informazioni:
- dalla Polizia Locale del Comune di Milano;
- dalla Questura di Milano Ufficio Immigrazione;
sentito il ricorrente in data 09/02/2024;
Acquisito il parere espresso dal P.M. in sede;
pagina 1 di 4
Rilevato che: la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico
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