Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 162
Giurisdizione : Trib. Minorenni Catanzaro
Numero : 162
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
n. 634/24 MIN– rel D. Garcea
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto
dott. Teresa Chiodo Presidente
dott. Donatella Garcea Giudice rel.
dott. Marzia Colace Giudice onorario
dott. Massimo Barbieri Giudice onorario
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del procedimento n. 634/24 MIN relativo al minore Persona_1
(nato Cosenza 30.8.2012), di e , rappresentata e difesa dall'avv. Elvira Persona_2 Controparte_1 Campana, res. presso la madre in Corigliano Rossano – Area Urbana via Dora 4;

curatore speciale del minore avv. del foro di Catanzaro Persona_3
OSSERVA e RILEVA
Con ricorso ex art. 330 e ss CC in data 7.5.2024 , rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Elvira Campana domandava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre o eventuale provvedimento sospensivo, anche con espletamento di Persona_2
CTU e deduceva:
-che dal matrimonio tra la ricorrente e nasceva il piccolo ;
Persona_2 Per_1
- che il Tribunale ordinario di Castrovillari ha dapprima omologato la separazione consensuale con affidamento condiviso del minore, collocazione prevalente presso la madre e statuizioni accessorie e poi in sede di divorzio contenzioso ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- che il padre sin dalla nascita del figlio è stato sempre assente e distaccato, non si è mai interessato delle esigenze del bambino e dopo il suo trasferimento in Germania non ha mai provveduto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento , né a qualsivoglia spesa o bisogno economico del minore;

1


-che la madre nell'anno 2022 ha cercato di ricucire il rapporto recandosi in Germania con il figlio, con effetti disastrosi in quanto l'uomo era anche assuntore di sostanze stupefacenti, per cui , per proteggere sé stessa ed il figlio è rientrata in Italia con il bambino;

-che il è genitore totalmente inaffidabile ed anaffettivo, mentre le conseguenze sullo Per_2 stato emotivo-comportamentale del minore si evincono sulla scorta della allegata relazione della pedagogista dott. Persona_4
-che il genitore ha disatteso ogni dovere inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale e tanto si traduce in un pregiudizio gravissimo per il minore;

concludeva, dunque, insistendo nel ricorso. Allegava i provvedimenti del Tribunale di
Castrovillari e relazione di osservazione pedagogica del minore.
Con decreto presidenziale 10.5.2024 era fissata udienza 10 settembre 2024 per la comparizione personale dei genitori ed era nominato quale curatore speciale l'avv.
. Persona_5
Avviata attività istruttoria dalle informazioni dei CC di Rossano risultava che il minore vive con la madre ed è ben integrato nell'ambiente scolastico e ricreativo, che il padre è figura totalmente assente sotto il profilo affettivo e materiale.
Dati non dissimili provenivano ulteriormente dai Servizi Sociali di
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