Trib. Minorenni Venezia, sentenza 05/12/2024, n. 171
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
N 60000006/2020 r.g.
riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Savina CARUSO est
GIUDICE dr.ssa Antonella TONIOLO
GIUDICE ONORARIO dr. Francesco POMPEI
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Eleonora GAGGIATO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra emarginato, promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983, per verificare lo stato di eventuale abbandono e adottabilità della minore :
nata a [...] il [...] Parte_1
figlia di con l'Avv Chiara Cattaneo del Foro di Padova, dif. di fiducia Persona_1
(rinunciante al mandato)
con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Lucio Squillace del Foro di Padova nominato tutore provvisorio.
Causa passata in decisione nella camera di consiglio del 18.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
per il P.M.: si intendono confermate le conclusioni di cui al ricorso
per la madre : non pervenute Persona_1
per il Curatore speciale e tutore provvisorio della minore: si dichiari lo stato di abbandono con conseguente declaratoria di adottabilità
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con provvedimento provvisorio del Tribunale emesso in via d'urgenza il 24.1.2020 la minore è stata affidata al servizio sociale del Comune di Padova per sostegno e controllo e per collocamento in idoneo ambiente etero familiare con caratteristiche terapeutiche, con la madre se consenziente.
Invero la minore alla nascita, avvenuta presso il nosocomio di Padova, manifestava sintomi di astinenza neonatale da intossicazione da sostanze stupefacenti che ne rendevano necessaria la somministrazione di terapia farmacologica ( e successivi controlli neurologici di follow up). La madre, unico genitore ad averla riconosciuta, annoverava una lunga storia di consumo di stupefacenti sin dall'adolescenza e risultava aver intrapreso più programmi riabilitativi, sia presso il SER.D. di Padova ove era seguita, che in contesti residenziali. L'ultimo percorso di tentato affrancamento dalle sostanze esogene risultava essersi interrotto per fuoriuscita volontaria dalla donna dalla struttura nel novembre 2019, dopo la scoperta della gravidanza in atto. La madre della minore faceva nell'occasione rientro presso l'abitazione della propria madre , proseguendo nel Parte_2 consumo di oppiacei e di cocaina, e rifiutando sulle prime un nuovo inserimento comunitario.
A fronte di un tanto il Tribunale, visto il ricorso del PM e ravvisando un forte rischio di pregiudizio evolutivo per la minore, stante anche la incapacità della nonna materna di contenere le condotte improprie della figlia, e vista l'assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali risorse vicarianti nella famiglia allargata, disponeva con decreto urgente del 24.1.2020 l'affidamento di Parte_1
al Servizio sociale di Padova, oltre che per sostegno e controllo della situazione, altresì per
[...] collocarla – non appena dimettibile dall'ospedale – presso una comunità terapeutica con la madre se consenziente, idonea anche alle esigenze della minore.
La madre della minore veniva sentita avanti al Tribunale in data 8.7.2020, delegando all'ascolto un giudice onorario, costituendosi la donna in giudizio e dichiarando in detta sede di voler affrontare i propri problemi nell'interesse della minore. Il Tribunale procedeva a nominare alla minore un curatore speciale a mente dell'art 473 bis.8 c.p.c. (poi sostituito durante l'istruttoria).
Aveva luogo l'inserimento presso la comunità San Francesco di IC ( terapeutico-riabilitativa) con andamento inizialmente positivo ( dava prova di discrete capacità accuditive Persona_1 ed affettive), tanto che la diade veniva inserita nell'aprile 2021 presso un appartamento cd. “di sgancio”.
Il collocamento della diade presso la realtà terapeutica si protraeva dal 2020 sino a giugno 2022, data in cui madre e figlia venivano trasferite alla comunità educativa “Villaggio SOS di Vicenza”, nell'ambito di un progetto di progressiva maggiore autonomia. Si registra in detto contesto la fatica della signora a sottostare ed adeguarsi alle regole, e viene evidenziata nella relazione Per_1 dei responsabili comunitari la fragilità e la difficoltà nell'autoregolazione emotiva. Si è registrato nella ricerca del lavoro un atteggiamento passivo e comunque non proattivo, che anche nella redazione del proprio curriculum ha dimostrato poco interesse. UN paio di opportunità lavorative non hanno trovato seguito per mancato superamento della prova.
L'osservazione clinica effettuata presso il Consultorio familiare dell ha evidenziato la Pt_3 presenza di un disturbo di personalità misto, border line con tratti narcisistici, che al momento della
somministrazione dei tests per la valutazione appariva in compenso per la somministrazione di terapia farmacologica.
In comunità educativa si sperimentavano ricadute della madre della minore nel consumo di stupefacenti e di alcol, come attestato dagli esiti dei controlli di metaboliti urinari svolti il 2.1.2023 ed il 9.1.2023. Già in precedenza, pur a fronte di controlli dei metaboliti ad esito negativo, gli operatori comunitari rilevavano che la donna rientrava talvolta agitata e nervosa dalle uscite, sospettando la ripresa frequentazione di ambienti devianti. In seguito si allontanava in data Persona_1
10.1.2023 dalla comunità, abbandonandovi la figlia che lasciava all'asilo nido, andandosene senza neppure salutarla. Come si legge nella relazione del Servizio affidatario di gennaio 2023, la minore realizzava con disperazione l'avvenuto allontanamento materno.
Un tanto rendeva necessario inserire urgentemente la piccola in una famiglia collocataria, Pt_1 che il Tribunale sulla scorta di decreto in data 13.1.2023, individuava tra le coppie a vocazione adottiva e disponibili al cd. rischio giuridico, anche al fine di evitare la prosecuzione dell'istituzionalizzazione della bambina, che aveva già trascorso i primi tre anni di vita in comunità.
Pur a fronte di quanto sopra il Tribunale non procedeva alla sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, in considerazione del buon attaccamento affettivo dimostrato e delle competenze accuditive dimostrate per un periodo, posticipando la valutazione alle sopravvenienze segnalate dal Servizio Sociale affidatario.
Le emergenze riportate nelle relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale di Padova in data
3.5.2024 (e nella sostanza confermate con il successivo aggiornamento del 16.7.2024) notiziavano di condotte materne incongrue e di mancata collaborazione di con il Servizio Persona_1 stesso. La donna dopo aver fatto ingresso in altra struttura comunitaria terapeutica ma ne allontanava e quindi veniva dimessa dai responsabili nell'agosto 2023. Non contattava per mesi il
Servizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
N 60000006/2020 r.g.
riunito in camera di consiglio nella persona dei sottoindicati componenti:
PRESIDENTE dr.ssa Savina CARUSO est
GIUDICE dr.ssa Antonella TONIOLO
GIUDICE ONORARIO dr. Francesco POMPEI
GIUDICE ONORARIO dr.ssa Eleonora GAGGIATO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento sopra emarginato, promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 8 L. 184/1983, per verificare lo stato di eventuale abbandono e adottabilità della minore :
nata a [...] il [...] Parte_1
figlia di con l'Avv Chiara Cattaneo del Foro di Padova, dif. di fiducia Persona_1
(rinunciante al mandato)
con l'intervento del Curatore speciale del minore, avv. Lucio Squillace del Foro di Padova nominato tutore provvisorio.
Causa passata in decisione nella camera di consiglio del 18.10.2024 sulle seguenti conclusioni:
per il P.M.: si intendono confermate le conclusioni di cui al ricorso
per la madre : non pervenute Persona_1
per il Curatore speciale e tutore provvisorio della minore: si dichiari lo stato di abbandono con conseguente declaratoria di adottabilità
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con provvedimento provvisorio del Tribunale emesso in via d'urgenza il 24.1.2020 la minore è stata affidata al servizio sociale del Comune di Padova per sostegno e controllo e per collocamento in idoneo ambiente etero familiare con caratteristiche terapeutiche, con la madre se consenziente.
Invero la minore alla nascita, avvenuta presso il nosocomio di Padova, manifestava sintomi di astinenza neonatale da intossicazione da sostanze stupefacenti che ne rendevano necessaria la somministrazione di terapia farmacologica ( e successivi controlli neurologici di follow up). La madre, unico genitore ad averla riconosciuta, annoverava una lunga storia di consumo di stupefacenti sin dall'adolescenza e risultava aver intrapreso più programmi riabilitativi, sia presso il SER.D. di Padova ove era seguita, che in contesti residenziali. L'ultimo percorso di tentato affrancamento dalle sostanze esogene risultava essersi interrotto per fuoriuscita volontaria dalla donna dalla struttura nel novembre 2019, dopo la scoperta della gravidanza in atto. La madre della minore faceva nell'occasione rientro presso l'abitazione della propria madre , proseguendo nel Parte_2 consumo di oppiacei e di cocaina, e rifiutando sulle prime un nuovo inserimento comunitario.
A fronte di un tanto il Tribunale, visto il ricorso del PM e ravvisando un forte rischio di pregiudizio evolutivo per la minore, stante anche la incapacità della nonna materna di contenere le condotte improprie della figlia, e vista l'assenza di informazioni sull'esistenza di eventuali risorse vicarianti nella famiglia allargata, disponeva con decreto urgente del 24.1.2020 l'affidamento di Parte_1
al Servizio sociale di Padova, oltre che per sostegno e controllo della situazione, altresì per
[...] collocarla – non appena dimettibile dall'ospedale – presso una comunità terapeutica con la madre se consenziente, idonea anche alle esigenze della minore.
La madre della minore veniva sentita avanti al Tribunale in data 8.7.2020, delegando all'ascolto un giudice onorario, costituendosi la donna in giudizio e dichiarando in detta sede di voler affrontare i propri problemi nell'interesse della minore. Il Tribunale procedeva a nominare alla minore un curatore speciale a mente dell'art 473 bis.8 c.p.c. (poi sostituito durante l'istruttoria).
Aveva luogo l'inserimento presso la comunità San Francesco di IC ( terapeutico-riabilitativa) con andamento inizialmente positivo ( dava prova di discrete capacità accuditive Persona_1 ed affettive), tanto che la diade veniva inserita nell'aprile 2021 presso un appartamento cd. “di sgancio”.
Il collocamento della diade presso la realtà terapeutica si protraeva dal 2020 sino a giugno 2022, data in cui madre e figlia venivano trasferite alla comunità educativa “Villaggio SOS di Vicenza”, nell'ambito di un progetto di progressiva maggiore autonomia. Si registra in detto contesto la fatica della signora a sottostare ed adeguarsi alle regole, e viene evidenziata nella relazione Per_1 dei responsabili comunitari la fragilità e la difficoltà nell'autoregolazione emotiva. Si è registrato nella ricerca del lavoro un atteggiamento passivo e comunque non proattivo, che anche nella redazione del proprio curriculum ha dimostrato poco interesse. UN paio di opportunità lavorative non hanno trovato seguito per mancato superamento della prova.
L'osservazione clinica effettuata presso il Consultorio familiare dell ha evidenziato la Pt_3 presenza di un disturbo di personalità misto, border line con tratti narcisistici, che al momento della
somministrazione dei tests per la valutazione appariva in compenso per la somministrazione di terapia farmacologica.
In comunità educativa si sperimentavano ricadute della madre della minore nel consumo di stupefacenti e di alcol, come attestato dagli esiti dei controlli di metaboliti urinari svolti il 2.1.2023 ed il 9.1.2023. Già in precedenza, pur a fronte di controlli dei metaboliti ad esito negativo, gli operatori comunitari rilevavano che la donna rientrava talvolta agitata e nervosa dalle uscite, sospettando la ripresa frequentazione di ambienti devianti. In seguito si allontanava in data Persona_1
10.1.2023 dalla comunità, abbandonandovi la figlia che lasciava all'asilo nido, andandosene senza neppure salutarla. Come si legge nella relazione del Servizio affidatario di gennaio 2023, la minore realizzava con disperazione l'avvenuto allontanamento materno.
Un tanto rendeva necessario inserire urgentemente la piccola in una famiglia collocataria, Pt_1 che il Tribunale sulla scorta di decreto in data 13.1.2023, individuava tra le coppie a vocazione adottiva e disponibili al cd. rischio giuridico, anche al fine di evitare la prosecuzione dell'istituzionalizzazione della bambina, che aveva già trascorso i primi tre anni di vita in comunità.
Pur a fronte di quanto sopra il Tribunale non procedeva alla sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale, in considerazione del buon attaccamento affettivo dimostrato e delle competenze accuditive dimostrate per un periodo, posticipando la valutazione alle sopravvenienze segnalate dal Servizio Sociale affidatario.
Le emergenze riportate nelle relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale di Padova in data
3.5.2024 (e nella sostanza confermate con il successivo aggiornamento del 16.7.2024) notiziavano di condotte materne incongrue e di mancata collaborazione di con il Servizio Persona_1 stesso. La donna dopo aver fatto ingresso in altra struttura comunitaria terapeutica ma ne allontanava e quindi veniva dimessa dai responsabili nell'agosto 2023. Non contattava per mesi il
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