Trib. Minorenni Roma, sentenza 30/08/2024, n. 490
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n. 200-23 min
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA In nome del popolo italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio il 22 agosto 2024 nelle persone di: Dr.ssa G C Presidente Dr. E C Giudice est. Dr.ssa P P Giudice onorario Dr. S S Giudice onorario
visti gli atti relativi alla minore:
, nata in Roma il 3-7-2010, C_1 figlia di , nato a Roma il 15- 5-1958, residente in Latina, via Valmontorio 3426, Persona_1 ricorrente, e nata in Romania il 23-7-1981, residente in Latina Via C_2
Massimo D'Azeglio N. 9;
ha pronunciato questa SENTENZA Il padre della minore formulava ricorso il 3 luglio 2023, rappresentando che nel 2005 aveva intrattenuto una convivenza more uxorio con la sig.ra dalla loro unione sentimentale era nata la minore Parte_1 indicata in epigrafe, che egli era stato in precedenza sposato con la sig.ra e Parte_2 dalla loro unione erano nati due figli ora maggiorenni, di 32 anni e di 30, con i quali aveva Per_2 Per_3 un ottimo rapporto;
che, con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma emesso il 24-9- 2019, a conclusione del proc. n. 42/2018 V.G., era stata dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulla figlia minore per condotte classificate come pregiudizievoli, con il signor C_1 che all'epoca si era trovato agli arresti domiciliari, per cui il Tribunale aveva ritenuto impossibile CP_1 la valutazione delle sue competenze genitoriali e/o l'avvio di percorso di sostegno delle capacità genitoriali;
che con sentenza del 18-7-2018 del Tribunale di Latina il sig. era stato condannato alla CP_1 pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione essendo stato ritenuto colpevole del reato di calunnia perché avrebbe indotto la figlia a riferire accuse contro la madre e il di lei compagno onde ottenerne l'affidamento;
che, col decreto del 24/26-9-2019 emesso nello stesso procedimento, confermato dalla Corte di Appello di Roma, era stato disposto: “visto l'art.330 definitivamente pronunziando nell'interesse della minore
[...]
, nt. A Roma il 03.07.2010, revocato ogni diverso e precedente provvedimento, così C_1 dispone: a) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore. b) Persona_1 dispone il divieto di rapporti tra padre e figlia. C) dispone il divieto di rapporti tra la minore, la nonna paterna e la sorella. c) conferma il collocamento della minore presso la madre. D) incarica il Servizio di continuare a dare ogni opportuno sostegno al nucleo madre-figlia con continuazione degli interventi in atto sino al definitivo consolidamento della situazione e di effettuare un attento monitoraggio della situazione”;
che dal dicembre 2020 il sig. aveva intrapreso un percorso di sostegno delle CP_1 competenze genitoriali e si era sottoposto a varie valutazioni, dalle quali si evinceva che il sig. CP_1 attualmente era nel possesso delle funzioni genitoriali, ovvero quella protettiva, affettiva, regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, e significante, che non era portatore di alcun disturbo o malattia
della sfera psichica e pronto a riprendere i rapporti con la figlia;
che la signora veva proposto CP_2 denuncia querela ex artt. 612 bis e 388 c.p., lamentando atti persecutori da parte dell'ex compagno, denuncia querela fondata su falsità e su dati non riscontrabili, in quanto il sig. si era recato presso CP_1 la scuola della minore