Trib. Minorenni Bari, sentenza 10/12/2024, n. 403
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 791/23 cont. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott. Antonio Torre Giudice onorario
4) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 791/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il 7.11.2023, in favore della minore n. a San Severo (FG) il Persona_1
22.02.2011, di e rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 Parte_2
Angela Zagaria
Contro
non costituito in giudizio con un difensore Controparte_1
costituita in giudizio con l'avv.to Giuseppina Ciampi Parte_2
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.11.2023, il pubblico ministero in sede ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale, l'affidamento al Servizio sociale della minore per una azione di sostegno, coordinata con gli altri servizi territoriali.
Con decreto in data 9.11.2023 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per la minore.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, fissata per la comparizione delle parti, in tal senso si disponeva:
“Il Giudice Delegato, visto l'art. 473 bis 22 cpc, all'esito dell'istruttoria svolta, preso atto delle allegazioni delle parti, della relazione dei servizi coinvolti e delle richieste formulate;
evidenzia per un verso, che detta istruttoria, ha individuato l'esistenza di un rapporto non reciso tra padre e figlia e comunque la verbalizzata volontà del genitore di non abdicare al proprio ruolo genitoriale, prospettando comunque una progettualità di vita che non esclude la minore;
per altro verso, che la competenza del Tribunale per i Minorenni è limitata ad intervenire sulle condizioni di pregiudizio dei minori e non sul conflitto in ordine alla ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, di modo che il Tribunale per i Minorenni non può disporre sul luogo di permanenza dei minori né sulla attribuibilità di un regime preferenziale di affidamento, laddove competente a farlo è il Tribunale Ordinario, in una visione più complessiva;
ritenuto pertanto di soprassedere, allo stato, rispetto alla formulata richiesta di decadenza del genitore, di confermare l'assetto già individuato dal TO in quanto rispondente alle esigenze di vita ancora attuali della minore (potendo, sotto questo profilo, ogni eventuale diversa istanza essere sottoposta in sede di modifica di tali disposizioni al giudice competente) e di incaricare il servizio sociale di interventi di monitoraggio della relazione padre-figlia;
così provvede fino a prossima verifica istruttoria:
1. incarica il servizio sociale di San Severo dello svolgimento di utili interventi di monitoraggio e sostegno in favore della minore, supportando lo svolgimento della relazione della stessa con il genitore secondo le modalità già in precedenza individuate ovvero secondo gli accordi che le parti vorranno condividere circa le modalità e la tempistica;
2. incarica il servizio sociale, di concerto con il locale consultorio, di favorire la socializzazione della minore coinvolgendola in attività del territorio ad ella gradite;
3. invia la minore allo Snipia territoriale per una valutazione
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 791/23 cont. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott. Antonio Torre Giudice onorario
4) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 791/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il 7.11.2023, in favore della minore n. a San Severo (FG) il Persona_1
22.02.2011, di e rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Parte_1 Parte_2
Angela Zagaria
Contro
non costituito in giudizio con un difensore Controparte_1
costituita in giudizio con l'avv.to Giuseppina Ciampi Parte_2
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.11.2023, il pubblico ministero in sede ha chiesto, previa nomina di un curatore speciale, l'affidamento al Servizio sociale della minore per una azione di sostegno, coordinata con gli altri servizi territoriali.
Con decreto in data 9.11.2023 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per la minore.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, fissata per la comparizione delle parti, in tal senso si disponeva:
“Il Giudice Delegato, visto l'art. 473 bis 22 cpc, all'esito dell'istruttoria svolta, preso atto delle allegazioni delle parti, della relazione dei servizi coinvolti e delle richieste formulate;
evidenzia per un verso, che detta istruttoria, ha individuato l'esistenza di un rapporto non reciso tra padre e figlia e comunque la verbalizzata volontà del genitore di non abdicare al proprio ruolo genitoriale, prospettando comunque una progettualità di vita che non esclude la minore;
per altro verso, che la competenza del Tribunale per i Minorenni è limitata ad intervenire sulle condizioni di pregiudizio dei minori e non sul conflitto in ordine alla ripartizione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, di modo che il Tribunale per i Minorenni non può disporre sul luogo di permanenza dei minori né sulla attribuibilità di un regime preferenziale di affidamento, laddove competente a farlo è il Tribunale Ordinario, in una visione più complessiva;
ritenuto pertanto di soprassedere, allo stato, rispetto alla formulata richiesta di decadenza del genitore, di confermare l'assetto già individuato dal TO in quanto rispondente alle esigenze di vita ancora attuali della minore (potendo, sotto questo profilo, ogni eventuale diversa istanza essere sottoposta in sede di modifica di tali disposizioni al giudice competente) e di incaricare il servizio sociale di interventi di monitoraggio della relazione padre-figlia;
così provvede fino a prossima verifica istruttoria:
1. incarica il servizio sociale di San Severo dello svolgimento di utili interventi di monitoraggio e sostegno in favore della minore, supportando lo svolgimento della relazione della stessa con il genitore secondo le modalità già in precedenza individuate ovvero secondo gli accordi che le parti vorranno condividere circa le modalità e la tempistica;
2. incarica il servizio sociale, di concerto con il locale consultorio, di favorire la socializzazione della minore coinvolgendola in attività del territorio ad ella gradite;
3. invia la minore allo Snipia territoriale per una valutazione
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