Trib. Minorenni Bari, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bari, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bari
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI - BARI
N. 556/2024 MIN
In nome del popolo italiano
Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:
1) dott. Valeria Montaruli presidente
2) dott. Maria Luisa Alessio giudice rel.
3) dott. Adelaide Minenna giudice onoraria
4) dott. Antonio Calamo Specchia giudice onorario
- letti gli atti relativi al minore , nato a [...] il [...], figlio di , Persona_1 Persona_2
- valutate le informazioni assunte;

- preso atto delle conclusioni manifestate dal P.M., che ha chiesto di dichiarare lo stato di adottabilità del minore;

- sentito il giudice relatore nell'odierna camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ricorrono, ad avviso del Collegio, le condizioni per la pronuncia invocata dal P.M. a norma dell'art.
8 L. 184/1983
. Il caso di veniva portato a conoscenza del Tribunale a seguito della Persona_1
segnalazione del servizio sociale di Lesina prospettandosi una situazione di abbandono morale e materiale del minore.
Per una migliore comprensione della vicenda che ha interessato il minore si riporta il contenuto del provvedimento in data 4.5.2022 che ha definito il procedimento di volontaria giurisdizione n.
1150/2019 VG:
“letto il ricorso del P.M.M. depositato il 3.9.2019 nell'interesse del minore , nato Persona_1
a Pescara il 5.7.2012, figlio di , minore già affidato ai nonni materni, coniugi Persona_2
, per il quale il servizio sociale ha segnalato che è stato necessario collocarlo in Persona_3 comunità per la difficoltà degli affidatari nel gestire da ultimo il nipote;


1 Richiamato il precedente decreto di questo tribunale, in data 18.9.2019, con il quale è stato disposto l'affidamento del minore al servizio sociale del Comune di Lesina con nomina dell' Avv. Maria Emilia De Martinis quale curatrice speciale del minore;
preso atto del contenuto del successivo decreto di questo tribunale in data 24.8.2021, che si riporta in parte per comodità espositiva, :

“….rilevato, all'esito dell'ulteriore istruttoria espletata, che: il minore ha intrapreso un percorso di frequentazione con la coppia individuata dai servizi di concerto con la comunità;
tale percorso si è rivelato molto positivo per , che non ha più inteso fare Per_1 rientro in comunità, manifestando la propria ferma volontà di rimanere con i predetti coniugi, per i quali mostra già un forte attaccamento;
il minore ha anche chiesto che fosse la responsabile della comunità a comunicare ai nonni materni l'avvio del percorso di collocamento presso i coniugi in atti indicati, temendo di offendere la sensibilità dei propri congiunti;
gli operatori, inoltre, propongono in questa delicata fase di inserimento del minore nel nucleo accogliente di sospendere nuovamente i contatti con i nonni, onde evitare che possano essere trasmessi al minore, in particolare da parte della nonna, che appare meno consapevole, messaggi che ne turbino la serenità;
ritenuto, alla luce di tali emergenze, che ricorrano i presupposti per confermare l'affidamento del minore al servizio sociale perchè lo mantenga collocato presso i coniugi in atti indicati, esercitando interventi di stretto monitoraggio e di incaricare il CF territorialmente competente di interventi di sostegno del percorso di inserimento familiare e perché valuti l'opportunità di mantenere la relazione con la famiglia di origine, sospendendo i contatti con i nonni materni per un periodo di tre mesi;

PQM

Letti gli artt. 333 e seg. c.c., 737 c.p.c., preso atto del conforme parere del P.M., così provvede in via provvisoria e urgente:

1) conferma l'affidamento del minore al servizio sociale di Lesina perché lo Persona_1 mantenga collocato presso i coniugi in atti indicati esercitando interventi di stretto monitoraggio;

2) incarica, per il tramite del SS di Lesina, il CF territorialmente competente di interventi di sostegno del percorso di inserimento familiare e di valutazione dell'opportunità di mantenere la relazione con la famiglia di origine;

3) sospende per la durata di tre mesi i contatti tra il minore ed i nonni materni;….”. riportato per comodità espositiva il contenuto del più recente decreto di questo tribunale:
“Rilevato, all'esito dell'ulteriore istruttoria espletata, che: la madre del minore continua a essere detenuta in carcere;
i nonni, essendo trascorsi tre mesi, hanno chiesto di riprendere i contatti con il nipote;

sta avendo una crescita serena presso la coppia collocataria, è molto migliorato nel suo Per_1 percorso scolastico e sociale;
dalla sue dichiarazioni emerge di avere sviluppato un forte legame con loro e la famiglia allargata e conduce una esistenza più che adeguata alla sua età;
ha dichiarato che vorrebbe salutare i nonni, così come gli piacerebbe salutare la responsabile della comunità che lo ospitava;
i coniugi collocatari si stanno impegnando anche per consentire a di contenere le proprie Per_1 intemperanze comportamentali, attraverso un percorso con un pedagogista;
sono disponibili a proseguire l'esperienza di cura del minore, consentendogli anche di mantenere i contatti con i nonni materni;
il minore ha ripreso a avere contatti telefonici con i nonni con cadenza quindicinale, il sabato pomeriggio;

2 gli operatori psico-sociali propongono che sia dato incarico al consultorio familiare competente rispetto al luogo di residenza dei coniugi collocatari di valutare l'opportunità di mantenere la relazione con la famiglia di origine, oltre che di fornire sostegno al percorso di inserimento familiare;
ritenuto, alla luce di tali emergenze, che ricorrano i presupposti per
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