Trib. Minorenni Genova, sentenza 15/05/2024, n. 65
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Testo completo
TRIBUNALE per i MINORENNI di GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RG 685/23 CONT
Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in Camera di Consiglio il giorno 12 aprile 2024 nella persona dei signori:
Dott.ssa M C Presidente estensore
Dott.ssa C S Giudice
Dott.ssa F F Giudice onorario
Dott. J M Giudice onorario
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento a tutela della minore
nata a Genova il 30.10.2006, residente in, Genova, via di Mascherona uni, figlia Persona_1
di:
nata a Genova il 12.12.1986, residente in Genova, via Casta Centurione 7B/4°, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to A C del Foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, e di nato in Marocco il 15.11.1979, domiciliato in Genova, via Sparta 13/7, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to E M, del Foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 19.03.2024 nei seguenti termini: i difensori, compresa la Curatrice speciale avvocato C D L, si associano alla richiesta formulata dal
PM nel ricorso introduttivo
Conclusioni rassegnate dal P.M nel ricorso introduttivo: “Visti gli artt. 333, 334 c.c. chiede apertura di procedura a nome della minore , nata a GENOVA il 30/10/2006 con conferma Persona_1 del suo affido al servizio sociale territorialmente competente e nomina ai sensi dell'art. 334 c.c. di curatore speciale”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 333, 334 c.c. del 06.11.2023 il PM chiedeva l'apertura di una procedura contenziosa a nome della minore per la conferma del suo affido al servizio sociale competente e la nomina ai sensi dell'art 334 c.c. di un curatore speciale. A fondamento della domanda il P.M evidenziava che dalla segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Genova ATS 46 del
31.10.2023, cui era già affidata, emergeva che la minore, collocata da tempo presso una comunità residenziale, era affetta da gravi difficoltà di apprendimento refertate in sede di valutazione dell' Pt_3 servizio di NPI a fronte delle quali era necessario l'avvio delle pratiche per il riconoscimento dei diversi benefici di cui alla legge 104/92, per la cui attivazione però la madre era rimasta inerte disdicendo diversi appuntamenti presso il Servizio, mentre il padre allo stato risultava privo di documenti, quindi di fatto impossibilitato a procedere per quanto necessario. La madre, inoltre, insieme al suo compagno, in alcune occasioni aveva chiesto del denaro alla figlia derivante dalla paghetta comunitaria.
Emergeva quindi una condotta pregiudizievole dei genitori anche in punto
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