Trib. Minorenni Roma, sentenza 12/02/2024, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Roma, sentenza 12/02/2024, n. 71
Giurisdizione : Trib. Minorenni Roma
Numero : 71
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo

Proc. n. 127/20 AB
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici: dott.ssa D Fo Presidente relatore dott.ssa D B Giudice dott.ssa O P Giudice onorario dottor L T Giudice onorario letti gli atti del procedimento civile n. 127/20 AB per l'accertamento dello stato di abbandono della minore nata ad Ariccia il 1° gennaio 2020, da Persona_1 Parte_1
, ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA
Con ricorso in data 25.11.2020 il P.M.M. chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della legge n.
184/1983, l'apertura di un procedimento per la verifica della situazione di abbandono ed eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità della minore indicata in epigrafe, rappresentando che nell'ambito del procedimento n. 1578/2020 VG, aperto a sua tutela, era emersa la necessità di verificare se le capacità genitoriali della madre fossero irrimediabilmente compromesse.
Il Collegio con decreto in data 2/7 dicembre 2020, apriva il presente procedimento per
l'accertamento dello stato di abbandono, rilevando e osservando che:
• con decreto in data 27/28 agosto 2020 era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti della figlia , Parte_1 Per_1
l'affidamento della bambina al Servizio Sociale di Frosinone e la nomina, quale Tutore provvisorio, del Sindaco del Comune di Frosinone, la conferma del collocamento della minore presso la struttura individuata dal Servizio sociale del predetto Comune, con divieto di prelevamento e allontanamento della stessa senza l'autorizzazione di questo
T.M., autorizzando incontri protetti tra madre e figlia, laddove le condizioni cliniche e psichiche della madre lo avessero consentito, e incaricando il medesimo Servizio Sociale
1
di effettuare un'accurata indagine sulla situazione socio-familiare, anche al fine di individuare eventuali e adeguate risorse familiari per il collocamento della minore;

• dagli atti allegati al ricorso del P.M.M. emergeva che:
- la madre della minore in data 14.8.2018 è stata ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Frosinone e la bambina è stata collocata, ex art. 403 c.c., Orga presso il comunale di Frosinone con la collaborazione del Servizio sociale;

- il nucleo madre-bambina non risultava avere una dimora stabile, tanto che, mentre la madre, con evidenti problemi psichici, girovagava senza fissa dimora o veniva sottoposta a ricoveri e TSO nel reparto di psichiatria dell' di Frosinone, la Org_2 bambina veniva “ospitata” presso varie persone;
- il Giudice Tutelare di Frosinone, a fronte di una situazione di grave rischio e incertezza per la minore, ha disposto il suo affidamento al Servizio Sociale di Frosinone, nominando Tutore provvisorio il Sindaco di Frosinone, con incarico di collocamento immediato della bambina in struttura;

- veniva effettuata un'indagine socio-familiare da parte del Servizio sociale di Frosinone, anche al fine di verificare se vi fossero delle risorse familiari idonee ad accogliere la bambina, in quanto “il padre naturale” della stessa, “tale , che non Persona_2 risultava avesse proceduto al riconoscimento della minore, risultava, al momento, irreperibile;

• dalla relazione in data 15.9.2020 -trasmessa il 25.9.2020 dal Servizio Sociale del Comune di Sabaudia- sulla situazione socio-familiare della madre della bambina, sig.ra
[...]
, nata in Romania il 20.7.1991, e, in particolare, da quanto riferito da Persona_3 mergeva che: Parte_2
- la madre della minore ha convissuto per circa 10 anni con lo presso il quale Pt_2 vive attualmente la figlia nata dal rapporto di convivenza con la , la Per_4 Pt_1 quale nel mese di giugno 2018 aveva organizzato un viaggio in Romania portando con se la figlia, con l'autorizzazione del sig. in quanto sembrava che volesse trascor- Pt_2 rere qualche settimana con la sua famiglia d'origine;
- in realtà la aveva raggiunto il suo nuovo compagno in Albania, con il quale Pt_1 aveva contratto matrimonio, e da tale periodo, fino al gennaio 2019, non aveva più fatto ritorno in Italia, motivo per il quale il sig. veva presentato denuncia per sottra- Pt_2 zione di minore;

2
- la dopo il rientro a Sabaudia si era stabilita a Latina, presso amici, con la figlia Pt_1
ma dopo circa un mese era partita per Milano sostenendo di dover risolvere Per_4 alcune cose e non era più tornata, lasciando la predetta figlia al padre, il quale aveva ritirato la denuncia e chiesto la cancellazione della sig.ra dal proprio Stato di Pt_1
Famiglia;

- secondo quanto riferito dal pare che la donna abbia già mostrato nel 2018 una Pt_2 instabilità emotiva, atteso che, senza motivo, inveiva contro di lui aggredendolo sia ver- balmente che fisicamente;
il iferiva, inoltre, che la figlia quando vedeva Pt_2 Per_4
o sentiva la madre, diventava irascibile e per tale motivo il padre la stava facendo seguire privatamente da una psicologa.
Il Collegio con il menzionato decreto in data 2/7 dicembre 2020, in considerazione delle esposte risultanze -dalle quali emergeva una situazione di potenziale grave pregiudizio per la piccola , in ragione della condizione di assoluta precarietà di vita, non solo Per_1 abitativa, della madre e dei conclamati problemi di natura psichiatrica, i quali avevano dato luogo anche a dei trattamenti sanitari obbligatori, nonché della mancanza di altre risorse familiari alle quali affidare una bambina così piccola-, ritenendo insussistenti le condizioni per effettuare una prognosi favorevole circa una progettualità in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore e la necessità di procedere secondo il disposto di cui all'art.
8 della citata legge n. 184/1983, confermava l'inserimento della minore in Casa famiglia senza la madre, già disposto con decreto del 27/28 agosto 2020 (nell'ambito del proc. n
1578/20 VG), con divieto di prelievo e di visita da parte di chiunque, in difetto di una previa autorizzazione di questo Tribunale, e disponeva il collocamento della minore in un contesto familiare adeguato alle esigenze di una bambina in tenera età, previa individuazione di una coppia tra quelle che hanno dato la disponibilità all'adozione.
All'udienza del 12 aprile 2021, presente la madre del minore, assistita dal difensore di ufficio nominato con il decreto di apertura del presente procedimento, si procedeva alla contestazione alla stessa dello stato di abbandono.
La signora rispondendo alle domande poste dall'Ufficio, Parte_1 dichiarava:
...Sono residente a Palestrina, ..., dove ... vivo con il mio compagno ... Non lavoro, il mio compagno ha un'impresa di produzione di spettacoli luminari. Non ho abbandonato mia figlia, sto facendo tutto quanto per poterla riprendere. Non sono seguita da servizi specialistici...ho un'altra figlia che vive con il padre a Sabaudia. Quando ci siamo lasciati
3 ho lasciato la bambina da lui per un periodo e poi è stata affidata a lui. Mi sento con mia figlia tutti i giorni, adesso la incontro quando posso, sto con lei. L'ultima volta sono andata una settimana fa, vado una volta al mese circa, il padre me la porta davanti al cancello e stiamo insieme cinque minuti. Il Servizio sociale di Sabaudia deve organizzare degli incontri protetti. Cosi ha stabilito il tribunale. Da quando sono stati interrotti i rapporti con ho fatto tutti gli esami e ho trovato la casa, adesso sto cercando lavoro. Ho Per_1 visto fino a dicembre scorso. Sono andata al a Frosinone, poi mi hanno detto Per_1 Pt_3 che avevo finito il percorso e non dovevo più andarci. Ho fatto tutte le analisi.”
Terminata l'audizione della madre, la Responsabile della Casa Famiglia, nel riportarsi alla relazione in atti, riferiva “la bambina si è ambientata subito in struttura. Sono stati fatti degli incontri protetti madre-bambina, i rapporti erano freddi e distaccati. Prima c'era un'altro responsabile”.
L'assistente sociale aggiungeva “La signora non aveva la residenza a Frosinone CP_1 ed
è stata trovata il 14 agosto in giro di notte con la figlia in stato confusionale e in emergenza abbiamo inserito la bambina in una struttura protetta e la madre in SPDC. Poi la signora
è sempre stata irreperibile, e ci diceva di parlare con il suo avvocato, anche dopo il decreto non ha mai chiesto di vedere la bambina. E' andata al Serd, anche su indicazione del SDPC
La signora è risultata negativa alle analisi, mentre al SDPC era risultata positiva durante il ricovero. È stata orientata verso un altro servizio, di sostegno, visto che la signora … si presentava sempre in stato confusionale, ma … si è rifiutata”;
da una nota di aggiornamento è emerso che “l'SDPC … ha valutato la signora con diagnosi di disturbo di personalità NAS, associata ad assunzione di sostanze stupefacenti. La signora ha subito 5 ricoveri... Rispetto all'altra figlia, non ho molte notizie, non è nel nostro territorio. La signora é residente a Palestrina da gennaio scorso, prima era a Sabaudia. Durante gli incontri protetti la madre arrivava in ritardo e non era sempre regolare, per questo abbiamo attivato uno spazio neutro, durante il quale è stata osservata la sua freddezza nella relazione con la bambina”.
L'assistente sociale riferiva “abbiamo cercato negli ultimi mesi di contattare la Tes_1 signora ma è sempre stata irraggiungibile e continua ad avere un atteggiamento diffidente verso
i
Servizi. Ha sempre vagato per alberghi, e solo adesso sappiano che ha una sede”. 4
Il difensore della madre chiedeva un approfondimento delle competenze genitoriali della madre, la quale aveva attraversato un periodo di vita complesso, inserita anche in un ambiente di sfruttamento della prostituzione.
Il Curatore speciale non avanzava richieste istruttorie, ma nel caso in cui il tribunale avesse ritenuto di effettuare degli accertamenti, chiedeva lo svolgimento di accertamenti sulla per- sonalità della madre, essendo emerso “un disturbo serio, che ha portato a vari ricoveri psi- chiatrici. In tal caso la valutazione dovrebbe essere estesa anche al compagno della signora”.
Il Tribunale, ritenendo la causa sufficientemente istruita, invitava le parti a concludere.
Il difensore della madre si riportava alle richieste istruttorie e, nel merito, si rimetteva alle decisioni del tribunale.
II Curatore speciale chiedeva la declaratoria dello stato di adottabilità della minore.
L'Ufficio disponeva trasmettersi gli atti al Tutore e al P.M. per il parere, riservando la decisione all'esito.
Il P.M.M. in data 22 aprile 2021 e il Tutore in data 30 aprile 2021 esprimevano parere favorevole alla declaratoria dello stato di adottabilità della minore.
All'esito dell'acquisizione dei pareri del Tutore e del P.M. il giudizio veniva deciso nella camera di consiglio del 10 maggio 2021 che emetteva sentenza con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore che veniva collocata presso una coppia a rischio giuridico.
Con sentenza in data 10/23 maggio 2022 la Corte di Appello di Roma, a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte della madre di , ha annullato la sentenza Per_1
n. 295/2021 emessa da questo Tribunale in data 27 ottobre 2021, per difetto di contraddittorio nei confronti del padre anagrafico della minore, Sig. (come Persona_5 risulta dall'estratto di nascita acquisito dalla Corte di appello) marito di Parte_1
all'epoca della nascita di .
[...] Per_1
Quindi, con decreto in data 15 giugno 2022. il Collegio ha disposto la convocazione dello
all'udienza del 18 luglio 2022, ai sensi dell'art. 12 della legge nr. 184/1983, alla quale Pt_1 ha convocato, altresì, la madre, il difensore della madre, il Curatore speciale, il Tutore, il
Servizio Sociale del Comune di Frosinone ed il difensore del padre anagrafico della bambina disponendo la notifica al predetto per il tramite dell'Autorità Consolare della Repubblica di
Albania in Italia;
all'udienza, assente lo ed in assenza di prova della avvenuta Pt_1
5
notifica dei decreti in data 2/7 dicembre 2020 e 15 giugno 2022, non risultando un domicilio noto dell'uomo sul territorio italiano, il Tribunale disponeva nuova convocazione per
l'udienza del 13 febbraio 2023, con rinnovazione della notifica dei menzionati decreti, unitamente al ricorso in riassunzione depositato dal Curatore speciale, per il tramite dell' - ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e Controparte_2 della Convenzione relativa alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (Aja 1965).
All'udienza del 13 febbraio 2023 lo non compariva;
veniva, quindi, sentita la Pt_1
che, a seguito della decisione della Corte d'Appello, aveva incontrato in forma Pt_1 protetta la figlia presso il Centro per la Famiglia di Frosinone. Il Tribunale dava atto delle condizioni di agitazione psicomotoria della e del comportamento fuori contesto Pt_1 della donna che non riusciva a contenersi ed interrompeva più volte la conduzione dell'udienza chiedendo ad un tratto di allontanarsi avvertendo difficoltà respiratorie.
Quindi, il Curatore speciale rilevava la necessità di limitare l'attività istruttoria alla integrazione del contraddittorio nei confronti dello , come disposto dalla Corte Pt_1
d'Appello, il Tutore depositava relazione relativa alla osservazione sugli incontri tra Per_1
e la attivati come da indicazione del giudice del gravame, il difensore della Pt_1 Pt_1 chiedeva l'espletamento di una CTU e l'audizione di alcuni testi e il difensore d'ufficio dello
chiedeva il rinnovo della notifica. Il Tutore chiedeva, dunque, come proseguire gli Pt_1 incontri tra la minore e la alla luce delle criticità segnalate in sede di osservazione Pt_1 in spazio neutro ed emergenti dalla relazione della quale si dava lettura. Il Tribunale riservava la decisione autorizzando il Tutore a sospendere gli incontri tra la minore e la donna ove pregiudizievoli per . Per_1
A scioglimento della riserva, il Tribunale riteneva che le richieste istruttorie formulate dalla difesa di dovessero essere respinte ritenendo il procedimento Parte_1 sufficientemente istruito con relativa prova della inadeguatezza materna e della situazione di potenziale e grave pregiudizio per la piccola a causa della condizione di assoluta Per_1 precarietà di vita, non solo abitativa, della madre e dei suoi conclamati problemi di natura psichiatrica, nonché della mancanza di altre risorse familiari alle quali affidare una bambina così piccola. Osservava il Tribunale che l'attività istruttoria espletata nell'ambito del procedimento de responsabilitate RG.n. 1578/20 VG, confermata dai successivi accertamenti e che aveva fatto ritenere insussistenti le condizioni per effettuare una prognosi favorevole circa una progettualità in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore, non doveva essere rimessa in discussione a seguito della sentenza emessa dalla
6
Corte d'Appello. Il secondo giudice, infatti, non ha rivisitato le funzioni genitoriali materne limitandosi a chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre anagrafico di . Ne conseguiva che, a seguito della riassunzione, la conservava, a giudizio Per_1 Pt_1 del Collegio, la stessa posizione processuale che la vede già oggetto di valutazione da parte del Tribunale con riferimento all'attività processuale già presente nel fascicolo processuale relativo al procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono (che contiene anche gli atti istruttori espletati nel procedimento de responsabilitate) e che si era concluso con la sentenza dichiarata nulla per difetto di notifica rispetto al padre “anagrafico” della minore.
D'altra parte, osservava il Collegio, il percorso di avvicinamento di alla Per_1 Pt_1 attivato presso il di Frosinone, in attesa della definizione del Organizzazione_3 procedimento che necessita di un rinnovo della notifica allo , imponeva la Pt_1 sospensione degli incontri tra la bambina e in assenza di un interesse Parte_1 di al mantenimento della relazione con una donna che non ha mai rappresentato per Per_1 la bambina una figura materna;
l'interesse della bambina era ed è, piuttosto, quello di mantenere la stabilità affettiva con i collocatari e di preservare i legami di attaccamento costruiti con la coppia che le assicura un ambiente idoneo a soddisfare le sue esigenze psico- evolutive ed emotive. D'altra parte, l'osservazione sugli incontri in spazio neutro restituisce un quadro caratterizzato da un carico emotivo eccessivo per la piccola ed il conseguente disagio vissuto da . Scrive il Centro per la Famiglia (che con delicatezza ed attenzione Per_1 ha costruito il percorso di avvicinamento di alla ) che va evidenziata, come Per_1 Pt_1 riferito anche dai collocatari “… una certa correlazione tra gli incontri ed un cambiamento comportamentale in che mostra segnali di regressione e di agitazione quali enuresi Per_1 notturna e una certa irritabilità” quando viene preparata all'incontro. Pertanto, conclude la relazione, “… alla luce di quanto emerso è plausibile inferire che tale percorso possa rappresentare per la bambina un carico emotivo fonte di stress e di difficile gestione di cui al momento non è possibile prevederne gli effetti”.
Il Tribunale, quindi, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni previo rinnovo della notifica allo (che la ha dichiarato essersi “allontanato, Pt_1 Pt_1 continua a dorgarsi e non gliene frega niente della bambina…”) con il rito degli irreperibili, al fine di dare una chiara cornice di riferimento ad una vicenda complessa che vede al centro la piccola alla quale va assicurato un ambiente sicuro ed un concreto affidamento Per_1 nelle figure genitoriali di riferimento che per la piccola sono, senza alcun dubbio, i coniugi collocatari.
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Ciò detto, sciogliendo la riserva in data 13 novembre 2023, lette le note di parte ed il parere del Tutore e del PM, favorevoli alla dichiarazione di adottabilità della minore, ritiene il
Tribunale che sussista lo stato di abbandono di . Per_1
Preso atto dell'assenza del padre anagrafico di e concentrando l'attenzione sulla Per_1 madre della bambina, rileva il Collegio che è indubbia l'inadeguatezza genitoriale materna risalente nel tempo e conclamata dagli ultimi atti istruttori;
gli elementi acquisiti nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione (n. 1578/20 VG) e nel presente procedimento portano ad escludere la necessità di disporre ulteriori attività istruttorie, sia sotto il profilo della verifica della sussistenza di adeguate competenze genitoriali e della recuperabilità delle stesse in tempi compatibili con le esigenze psico-evolutive della minore, che sotto l'aspetto concernente la verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse della piccola al Per_1 mantenimento di contatti con la madre.
Risalendo nel tempo, fin dai primi momenti istruttori si rileva quanto segue.
Dalla relazione concernente l'incontro protetto svoltosi in data 7.10.2020 presso il Servizio
Sociale di Frosinone emergeva che: la madre della minore “si è presentata puntuale, in abiti estivi, inadeguati al clima prettamente autunnale, accompagnata da un conoscente, che non è stato presente all'incontro. Alla vista della bambina l'ha abbracciata, levandosi più volte la mascherina, tanto che la donna è stata richiamata dagli operatori alle regole, per motivi di sicurezza e
a tutela della piccola. La signora è stata quasi sempre in silenzio, non rispondeva alle domande” volte a sapere come stesse e dove alloggiasse o su altri argomenti. “… non ha chiesto nulla sulla piccola, non esprimendo alcun tipo di curiosità né agli operatori della struttura ospitante, né al servizio sociale. La madre si è mostrata poco collaborativa e ha palesato un atteggiamento sospettoso e di difesa. Non si è evidenziata una particolare emozione o gesti di affettuosità verso la figlia, in considerazione però della situazione artificiale dell'incontro protetto, del contesto e la condizione di sentirsi osservata dagli operatori ed anche forse dalla limitazione mascherina. Come operatori non siamo riusciti
a creare un clima di fiducia con la madre e a relazionare con lei in modo spontaneo, in quanto la stessa appariva distaccata e a tratti assente”.
Dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Frosinone in data 7.4.2021 emergeva che:
- la bambina è stata ospitata dal 14 al 19 agosto 2020 presso il di Frosinone Org_4
e poi trasferita presso una struttura protetta di Ferentino e sta bene;
8
- l'ultimo incontro protetto madre-figlia è avvenuto il 7 dicembre 2020 presso lo Spazio
Neutro “ ", ossia in epoca precedente a quella di ricezione (il Organizzazione_3
9.12.2020) del decreto del 2/7 dicembre 2020, con il quale sono stati sospesi gli incontri;
- la madre della minore dall'ultimo ricovero avvenuto dal 31 ottobre al 4 novembre 2020 non è stata più ricoverata c/o il Nosocomio di Frosinone e dal 28 dicembre successivo ha concluso la valutazione c/o il . Organizzazione_5
Dalla relazione delle educatrici di riferimento, in data 22.3.2021, concernente le condizioni della minore risultava che “la minore, , è stata inserita presso la Casa Persona_1 famiglia “ ” il 19.8.2020, all'età di 8 mesi... non ha avuto particolari problemi Org_6 nell'inserimento e sin da subito ha mostrato un buon attaccamento con tutti gli operatori
e/o educatori presenti nella struttura. Al suo arrivo la bambina veniva alimentata solamente con il latte artificiale... su indicazione dello specialista è iniziato lo svezzamento... Dalle visite mediche di controllo è emerso un buono stato di salute”;
essendo la bambina “sprovvista di libretto delle vaccinazioni”, accertato che “non le era stato somministrato alcun vaccino ..., in data 25 gennaio 2021 e 16 marzo 2021, ha effettuato alcune delle vaccinazioni obbligatorie... Dal mese di gennaio la bambina è in grado di camminare autonomamente, di organizzare il gioco e di comunicare all'adulto di riferimento, tramite gesti e vocalizzi, i suoi bisogni primari.. Durante la sua permanenza nella struttura, la bambina ha avuto alcuni incontri con la madre Parte_1 di cui, due presso il comune di Frosinone e uno presso il centro per la Famiglia. La bambina, durante gli incontri, non ha mai mostrato attaccamento nei confronti del- la figura materna. Ad oggi la bambina ha consolidato una buona relazione con tutti gli operatori/educatori della casa-famiglia e tutti gli altri minori presenti. Mostra una buona socializzazione e ha uno sviluppo idoneo all'età”.
Inoltre, dalla relazione del 2.4.2021, del “ ” del Comune di Frosinone, Organizzazione_3 emergeva che in occasione del colloquio preliminare con la signora avvenuto il Pt_1
4.12.2020, al fine di farle conoscere la sede del Centro e di fornirle tutte le informazioni relative, sia ai tempi che alle modalità degli incontri, la signora, inizialmente, ha manifestato un atteggiamento alquanto diffidente e sospettoso riguardo la compilazione della modulistica prevista, tanto da pretendere una copia “… dopo averle fornito tutte le spiegazioni ed averle chiarito l'inammissibilità di una tale richiesta, si è tranquillizzata a seguito della visione della stanza in cui avrebbe incontrato la bambina, ritenendola adeguata ed accogliente. Inoltre, prima di congedarla, le è stato consegnato un calendario con le date e gli orari previsti per il mese di dicembre 2020 e dalla stessa sottoscritto.
9 Nonostante le sia stato ribadito più volte la necessita di presentarsi con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario indicato, in maniera tale da essere lei ad accogliere la bambina, alla data del primo incontro la signora non è riuscita ad arrivare puntuale, tanto da doverla contattare telefonicamente per sollecitare l'arrivo. E' arrivata circa mezz'ora dopo
l'orario previsto, piuttosto contrariata per il fatto che l'avessimo chiamata, non comprendendo che il suo ritardo avrebbe comportato una serie di disguidi non solo per
l'organizzazione del Servizio, ma anche per quanto concernevano gli orari della bambina che sarebbe dovuta ritornare in struttura per il pranzo. Alla vista della bambina la signora era emozionata, benché tentasse di non far emergere tale stato d'animo come se ciò la rendesse vulnerabile. Infatti ha iniziato subito ad “ispezionarla" per accertarsi che stesse bene e fosse ben curata e ad ogni tentativo di rassicurazione da parte delle scriventi, reagiva con tono polemico, affermando continuamente di essere la madre e quindi solo a lei spettava tale valutazione, mostrando un evidente bisogno di "riappropriarsi della figlia”. Inoltre è stato necessario ribadire più volte alla signora di indossare correttamente la mascherina poiché tendeva ad abbassarla. Pur comprendendo la difficoltà di non poter vivere appieno questo momento con la figlia, è rilevante il fatto che la signora mal tollerasse le prescrizioni, anche se relative alla salvaguardia della bambina. Per quanto attiene all'interazione con la piccola la signora non sempre riusciva a sintonizzarsi Per_1 con i bisogni della figlia, intervenendo con un fare normativo, non appropriato all'età della bambina e alla situazione, tanto da non gradire gli interventi facilitatori delle operatrici, che viveva come intrusioni. Al termine dell'incontro, nonostante sia stato consentito di recuperare il ritardo della signora, è stato difficoltoso farla congedare dalla figlia, pertanto, si è resa necessaria una comunicazione più assertiva rispetto al fatto che non si potesse protrarre più a lungo. In conclusione, come già menzionato, essendo stato effettuato un solo incontro , non è possibile fornire ulteriori elementi al Parte_4 riguardo.
Orga Dalla nota a firma degli operatori di riferimento e del Direttore del DSM dell' di
Frosinone in data 17.11.2020 emergeva che la madre della minore si è ripresentata presso il
del DSM di Frosinone il giorno 28.9.2020 ed ha ripreso il programma di valutazione Pt_3 interrotto, mostrando “scarsa disponibilità ai colloqui con gli operatori di riferimento”, in particolare, è apparsa “sospettosa e reticente riguardo ai suoi vissuti, anche rispetto alle motivazioni dei plurimi ricoveri in SPDC. La valutazione, considerata la scarsa compliance della ” sarebbe proseguita per circa un mese, “basandosi Pt_1
10 esclusivamente sulle analisi bisettimanali dei metaboliti urinari per la ricerca delle sostanze psicotrope illegali”, che in quel momento risultavano negative.
Ancora, ulteriori elementi circa l'inadeguatezza della signora allo svolgimento del Pt_1 ruolo genitoriale emergevano dal decreto il 24.3.2021 dal Tribunale ordinario di Latina
(allegato alla memoria di costituzione depositata nell'interesse della madre della minore), con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo della figlia primogenita, Persona_6 al padre, con collocamento presso lo stesso e diritto di visita della madre ed è stato predisposto un calendario di incontri settimanali fra madre e figlia, in modalità integrata con il consultorio familiare e con il dipartimento di salute mentale.
In tale decreto si dava atto delle risultanze riferite dai Servizi sociali, dalle quali emergeva
l'instabilità di vita della , le “problematiche di natura psichiatrica e di uso di Pt_1 sostanze”, e che la stessa “pur volendo continuare ad essere presente nella vita della figlia, di fatto va a trovarla saltuariamente e non contribuisce al suo mantenimento”.
Alla riferite risultanze, che danno conto delle fragilità e delle problematiche di natura psichiatrica, connesse anche all'uso di sostanze, che avevano determinato i plurimi ricoveri della , le condotte abbandoniche poste in essere dalla stessa nell'esercizio del Pt_1 ruolo genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione con lo , la scarsa CP_3 collaborazione mostrata dalla medesima nel corso degli effettuati incontri protetti e dei colloqui presso il SerD del competente DSM, unitamente alla mancanza di un consolidato regime di vita stabile e da ultimo l'osservazione sugli incontri madre-figlia, impongono la dichiarazione di adottabilità della bambina.
In conclusione, le problematiche evidenziate dalla di carattere non transitorio, Pt_1 che hanno caratterizzato il suo percorso di vita, improntato ad una precarietà abitativa e lavorativa, (soltanto a partire dal mese di gennaio 2021 risulta abbia preso in locazione un'abitazione), la mancanza di qualsivoglia rete familiare e l'assenza di elementi per ipotizzare la realizzazione di un percorso che possa portare ad una autonomia di vita, al superamento delle evidenziate problematiche psichiche e comportamentali e al conseguente recupero delle competenze genitoriali, in tempi compatibili con le esigenze psico-evolutive della minore, impongono che la pronuncia circa la sussistenza dello stato di abbandono della minore sia seguita dalla rescissione dei rapporti con la madre. Persona_1
deve, quindi, rimanere collocata presso la coppia che le ha garantito di proseguire Per_1 correttamente il suo percorso di crescita recuperando i vuoti affettivi provocati dalle carenze materne e che ne ha compreso i bisogni più profondi non rendendosi disponibile ad
11
accompagnare la bambina nel percorso di riavvicinamento alla madre rivelatosi poi disfunzionale.
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