Trib. Minorenni Milano, sentenza 07/03/2025, n. 168
TRIBMIN Milano
Sentenza
7 marzo 2025
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7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Proc. n. 1623 / 2023 RG/CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Via Leopardi n. 18 Milano
Il Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Ilaria Mazzei Presidente relatore
M. Elenia Sambatakakis Giudice
Emanuela Piombo Giudice onorario
Emanuele Zanaboni Giudice onorario
nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 332 e ss. c.c. – 473 bis 1 e ss. c.p.c. dal padre per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] in [...] Persona_1 residente in [...] figlia di:
nato a [...] il [...] Persona_2 residente in [...]
nata a [...] il [...] Parte_1 residente in [...]
ha emesso la seguente:
SENTENZA
Fatto e motivazione della decisione
Con ricorso del padre della minore del 17 ottobre 2023 veniva richiesto al Tribunale Persona_2 per i Minorenni di disporre la reintegrazione del padre nella propria responsabilità genitoriale;
assumeva in particolare il sig, che: _1
- con decreto definitivo del 5/3/18 pronunciato a chiusura del procedimento n. 1711/2015 RG/E
1922/18 il Tribunale per i Minorenni di Milano dichiarava il Sig. decaduto dalla Persona_2 responsabilità genitoriale sulla figlia prescriveva altresì, al padre, di contribuire Persona_1 al mantenimento della minore e, qualora avesse avuto intenzione di riprendere gli incontri con la figlia, di contattare i Servizi Sociali che previe adeguate verifiche avrebbero provveduto a regolamentare gli incontri padre/figlia;
- le ragioni di detto provvedimento venivano ravvisate, dal Tribunale per i Minorenni, nella omissione, da parte del Sig. relativa alla prosecuzione della presa in carico presso _1 il ed il CPS, mantenendosi astinente da alcol e droghe;
CP_1
- le circostanze che avevano condotto il Sig. al decreto erano quelle che lo avevano portato _1 ad un periodo di carcerazione, a situazioni di depressione e alla dipendenza da alcol e droghe;
- in data 27/2/2020, tuttavia il Sig. faceva il suo primo accesso presso il Centro _1
Accoglienza Ponzate (comunità di tipo residenziale) e detto momento determinava il primo passo per un efficace percorso di guarigione. La presa di coscienza personale lo aveva indotto a chiedere di aderire a tale percorso. La relazione del 26/5/23, a firma della responsabile della struttura di cui in parola (Doc. 2), ci descrive infatti, un paziente consapevole del proprio bisogno di “interrompere il consumo di sostanze e recuperare le relazioni più significative compromesse proprio a causa dell'uso di alcol e sostanze”. Prosegue la relazione: “al centro del proprio percorso c'è sempre stato il pensiero di un ricongiungimento la figlia se all'inizio ci si è presi del tempo per verificare e consolidare _1 il percorso che stava svolgendo, lui ha saputo dimostrare nei mesi di lavoro Per_2 personale, la veridicità di tale desiderio. A confermare ulteriormente dell'impegno nel voler raggiungere tale obiettivo, al termine della propria pena il Sig. ha espresso la volontà _1 di voler proseguire il percorso terapeutico consapevole di dover lavorare su aspetti di fragilità che ancora lo caratterizzavano”. La relazione di cui in parola riferisce anche di rimandi sempre più positivi da parte dei Servizi (dell'Olgiatese e Servizio Tutela minori di
Sondrio);
- nel corso di tutto questo periodo il ricorrente ha mantenuto una attenzione e una costante partecipazione alla vita della figlia, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal
Servizio che, ad oggi, lo vedono legittimato ad incontrare la figlia un'ora al mese;
ad oggi il Sig. ha riacquistato la padronanza della propria vita: ha un lavoro a tempo pieno presso una _1 autofficina sita nel comune di residenza (Doc. 3), ha un appartamento che i di lui genitori gli hanno concesso in comodato gratuito per mezzo di contratto regolarmente registrato;
anche in ordine alla questione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti il Sig ha dimostrato la seria _1 prosecuzione del percorso come documentato dalle relazioni, del Servizio sociale e del . CP_1
Si costituiva la madre e alla prima udienza del 22 febbraio e del 7 marzo 2024 venivano ascoltati separatamente i genitori;
veniva quindi emessa dal giudice delegato la prima ordinanza provvisoria che prevedeva:
Rilevato che dall'udienza del 7 marzo 2024 sono emerse criticità rispetto alla completa liberalizzazione degli incontri padre – minore a fronte dell'eccessiva responsabilizzazione di circa la loro _1 preparazione/svolgimento e della emersa necessità di rinforzare il legame padre – figlia anche alla presenza di un educatore / specifico supporto alla genitorialità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Via Leopardi n. 18 Milano
Il Tribunale per i Minorenni di Milano riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Ilaria Mazzei Presidente relatore
M. Elenia Sambatakakis Giudice
Emanuela Piombo Giudice onorario
Emanuele Zanaboni Giudice onorario
nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 332 e ss. c.c. – 473 bis 1 e ss. c.p.c. dal padre per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
nata il [...] in [...] Persona_1 residente in [...] figlia di:
nato a [...] il [...] Persona_2 residente in [...]
nata a [...] il [...] Parte_1 residente in [...]
ha emesso la seguente:
SENTENZA
Fatto e motivazione della decisione
Con ricorso del padre della minore del 17 ottobre 2023 veniva richiesto al Tribunale Persona_2 per i Minorenni di disporre la reintegrazione del padre nella propria responsabilità genitoriale;
assumeva in particolare il sig, che: _1
- con decreto definitivo del 5/3/18 pronunciato a chiusura del procedimento n. 1711/2015 RG/E
1922/18 il Tribunale per i Minorenni di Milano dichiarava il Sig. decaduto dalla Persona_2 responsabilità genitoriale sulla figlia prescriveva altresì, al padre, di contribuire Persona_1 al mantenimento della minore e, qualora avesse avuto intenzione di riprendere gli incontri con la figlia, di contattare i Servizi Sociali che previe adeguate verifiche avrebbero provveduto a regolamentare gli incontri padre/figlia;
- le ragioni di detto provvedimento venivano ravvisate, dal Tribunale per i Minorenni, nella omissione, da parte del Sig. relativa alla prosecuzione della presa in carico presso _1 il ed il CPS, mantenendosi astinente da alcol e droghe;
CP_1
- le circostanze che avevano condotto il Sig. al decreto erano quelle che lo avevano portato _1 ad un periodo di carcerazione, a situazioni di depressione e alla dipendenza da alcol e droghe;
- in data 27/2/2020, tuttavia il Sig. faceva il suo primo accesso presso il Centro _1
Accoglienza Ponzate (comunità di tipo residenziale) e detto momento determinava il primo passo per un efficace percorso di guarigione. La presa di coscienza personale lo aveva indotto a chiedere di aderire a tale percorso. La relazione del 26/5/23, a firma della responsabile della struttura di cui in parola (Doc. 2), ci descrive infatti, un paziente consapevole del proprio bisogno di “interrompere il consumo di sostanze e recuperare le relazioni più significative compromesse proprio a causa dell'uso di alcol e sostanze”. Prosegue la relazione: “al centro del proprio percorso c'è sempre stato il pensiero di un ricongiungimento la figlia se all'inizio ci si è presi del tempo per verificare e consolidare _1 il percorso che stava svolgendo, lui ha saputo dimostrare nei mesi di lavoro Per_2 personale, la veridicità di tale desiderio. A confermare ulteriormente dell'impegno nel voler raggiungere tale obiettivo, al termine della propria pena il Sig. ha espresso la volontà _1 di voler proseguire il percorso terapeutico consapevole di dover lavorare su aspetti di fragilità che ancora lo caratterizzavano”. La relazione di cui in parola riferisce anche di rimandi sempre più positivi da parte dei Servizi (dell'Olgiatese e Servizio Tutela minori di
Sondrio);
- nel corso di tutto questo periodo il ricorrente ha mantenuto una attenzione e una costante partecipazione alla vita della figlia, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal
Servizio che, ad oggi, lo vedono legittimato ad incontrare la figlia un'ora al mese;
ad oggi il Sig. ha riacquistato la padronanza della propria vita: ha un lavoro a tempo pieno presso una _1 autofficina sita nel comune di residenza (Doc. 3), ha un appartamento che i di lui genitori gli hanno concesso in comodato gratuito per mezzo di contratto regolarmente registrato;
anche in ordine alla questione dell'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti il Sig ha dimostrato la seria _1 prosecuzione del percorso come documentato dalle relazioni, del Servizio sociale e del . CP_1
Si costituiva la madre e alla prima udienza del 22 febbraio e del 7 marzo 2024 venivano ascoltati separatamente i genitori;
veniva quindi emessa dal giudice delegato la prima ordinanza provvisoria che prevedeva:
Rilevato che dall'udienza del 7 marzo 2024 sono emerse criticità rispetto alla completa liberalizzazione degli incontri padre – minore a fronte dell'eccessiva responsabilizzazione di circa la loro _1 preparazione/svolgimento e della emersa necessità di rinforzare il legame padre – figlia anche alla presenza di un educatore / specifico supporto alla genitorialità
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