Trib. Minorenni Milano, sentenza 03/12/2024, n. 653

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 03/12/2024, n. 653
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 653
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 1273/2023 R.G. ADS Camera di Consiglio 2 ottobre 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO riunito in composizione collegiale in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. M. Cogliandolo Presidente Est.
Dott. Ilaria Mazzei Giudice
Dott. M.D. Maggi Giudice Onorario
Dott. L. Roveda Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 8 e ss. L.184/83 a tutela della minore
nata a [...] il [...] Persona_1
Figlia di
, nato a [...] il [...], difeso di fiducia dall'avv. Giulia Benvenuti Persona_2
E di
nata a [...] il [...], difesa di fiducia dall'avv. Vincenzo TIBONE Controparte_1 curatore speciale della minore: Avv. Tiziana MILANI.
CONCLUSIONI DELLE PARTI - PARERI EX ART. 15 L. 184/1983
IL P.M: insiste nelle richieste di cui al ricorso = i.e. dichiarare lo stato di adottabilità della minore, con tutte le conseguenze di legge, con immediato collocamento in famiglia idonea;

Il difensore di fiducia della madre:
In via principale: previo accertamento di inesistenza di situazioni di potenziale pregiudizio della minore, accertare e dichiarare l'inesistenza dello stato di abbandono della stessa e per l'effetto rigettare la richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità avanzata dalla Procura del Tribunale per i
Minorenni di Milano e disporre il non luogo a provvedere;

In subordine: confermare l'affidamento della minore al Comune di Milano con Persona_1 diritto di visita della madre in spazio neutro, previo monitoraggio dei Servizi Sociali, disponendo
l'ampliamento della frequenza e della durata del diritto di visita della madre rispetto alle modalità attualmente vigenti;
In ogni caso: disporre ogni intervento a sostegno della genitorialità (anche di assistenza a domicilio) e di assistenza alla madre;

Il difensore di fiducia del padre: contrariis reiectis Accertare e dichiarare l'inesistenza dello stato di abbandono della minore e per l'effetto rigettare la richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità e confermare l'affidamento della minore al Comune di Milano con Persona_1 diritto di visita del padre;
ente affidatario: parere non favorevole alla dichiarazione di adottabilità. in riferimento alla richiesta di parere ex articolo 15, comma 2 legge 184/1983 sullo stato di adottabilità della minore in oggetto, in qualità di ente affidatario, con la presente si esprime parere negativo sull'adozione legittimante e si chiede, come già riportato nella relazione del 23 maggio 2024, che possa essere favorevolmente considerata la possibilità di un'adozione aperta (mite) che consenta di tutelare la minore, assicurandole la possibilità di costruire affetti stabili e contemporaneamente di mantenere un legame con la sua famiglia biologica.

Il curatore speciale della minore Disporre l'adozione legittimante aperta o c.d. adozione mite della minore nata a [...] il [...]. Persona_1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso urgente depositato il 21.9.2023 il PM ha chiesto l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore in epigrafe indicata, evidenziando la grave inadeguatezza di entrambi i genitori, chiedendo che la minore fosse collocata in famiglia idonea, nominato tutore provvisorio e disposto l'affido all'ente, esponendo, tra l'altro, che il padre, GN
e la madre, GN , sono in carico al CPS di via Mosca a causa di patologie _1 CP_1 psichiatriche croniche e che la madre è conosciuta dai servizi specialistici dal 2014 a causa di un malessere psicologico e che, per un peggioramento delle sue condizioni cliniche, aveva tentato il suicidio nel novembre 2015. Con decreto del 22.9.2023 il Presidente di questo Tribunale disponeva l'apertura del presente procedimento per l'accertamento della condizione di adottabilità della minore, nominando curatore speciale e difensore d'ufficio a ciascun genitore.
Il Tribunale con decreto provvisorio del 25 settembre 2023, condivisa la preoccupazione del Pubblico Ministero, disponeva l'affido della minore all'ente territoriale prevedendone il collocamento in affido eterofamiliare, autorizzando incontri con i familiari in spazio neutro e richiedendo indagini di approfondimento.
In particolare questo Tribunale prendeva atto della documentazione trasmessa dal Pubblico
Ministero a supporto della propria iniziativa, richiamando i seguenti atti: Segnalazione del 10 agosto 2023 con cui il servizio sociale riportava preoccupazione per lo stato di gravidanza della GN , riservandosi di riferire all'autorità al momento della nascita. Gli operatori ripercorrevano i CP_1 dati principali della presa in carico, iniziata dal 2017, riferendo che il malessere psichiatrico della donna era CP_ iniziato nel 2014. La aveva tentato il suicidio nel 2015 ed era stata ricoverata in SPDC, fatti cui faceva seguito, dopo un altro ricovero nel 2016, l'affido di entrambe le figlie avute dal primo marito (nate nel 2009 e nel 2011) al medesimo, GN . Successivamente nel 2017 la GN aveva tentato nuovamente CP_2 il suicidio, e, durante un rientro presso di lei delle figlie, aveva cercato di soffocare nel sonno le due figlie … desistendo tuttavia dal proprio intento. Gli operatori riferivano di avere proseguito la presa in carico della madre Per_ Per_ e del nucleo, spiegando che comunque le figlie e avevano sempre mantenuto rapporti con la madre con modalità protette e in presenza di un familiare o di un educatore ed erano state seguite con supporti psicologici. Riportavano che il padre del nascituro era ospite anch'egli della comunità CRM, struttura terapeutica, dove la madre era stata collocata dal dicembre del 2017 al gennaio del 2020. Veniva anche riferito che costui, GN , risulta affetto da una patologia importante, strutturata, da anni in cura Persona_2 farmacologica e attualmente compensato, tanto da svolgere una regolare attività lavorativa;
✓ Decreto definitivo del 6.3.2018 nel procedimento n. 1437/17 relativo alle figlie nate dal primo matrimonio della GN , CP_1 e che prevedeva tra l'altro, oltre che l'affido all'ente, il loro collocamento presso Persona_5 Persona_6 il padre e la prosecuzione dei rapporti con la madre con le modalità ritenute più adeguate anche considerando la condizione di compenso della madre;

✓ Relazione clinica datata 4.9.2023 che attesta che i genitori si presentano in reparto regolarmente, hanno firmato i consensi richiesti e chiedono frequentemente informazioni sullo stato di salute e sulla futura degenza della piccola;

✓ Aggiornamento del 7.9.2023 proveniente dalla ASST attestante che la coppia genitoriale è consapevole delle proprie problematiche e si mostra “tranquilla”, la madre ritenendo di avere seguito le indicazioni dei sanitari e di avere fatto tutto ciò che poteva per portare bene avanti la gravidanza;

✓ Relazione datata 7.9.2023 con la quale l'assistente sociale del municipio 7, riferiva che i genitori, seppure affetti da patologie psichiatriche croniche sono persone affettive e desiderosi di occuparsi della bambina;

Pervenuta relazione di aggiornamento il Giudice disponeva l'ascolto dei genitori e fissava anche udienza di rete con gli operatori del servizio sociale al fine di meglio comprendere la situazione dei genitori e le prospettive di evoluzione della loro condizione sanitaria. Nel corso della detta audizione si apprendeva che la coppia, conosciutasi nella struttura psichiatrica dove entrambi erano ricoverati, dopo essersi sposata nel dicembre del 2020 aveva deciso di porre fine alla relazione, pur riferendo di avere mantenuto tra loro ottimi rapporti.
Con relazione del maggio 2024 -con allegata relazione del 26.3.2024 contenente le valutazioni psichiatriche sia della madre che del padre (e alla cui integrale lettura si rimanda per le specifiche diagnosi)- il servizio relazionava in merito agli approfondimenti istruttori richiesti. In particolare riferiva che la madre, dopo un ricovero in data 27 settembre 2023 per importante irritabilità e
reattività (anche a causa della difficile rimarginazione della ferita dovuta al parto cesareo) era stata nuovamente ricoverata in SPDC in data 11 marzo 2024 a seguito di un agito anticonservativo (tentato suicidio con un sacchetto di plastica legato al collo) e che, adeguatamente sostenuta dai sanitari, riusciva a recuperare un buon compenso e si mostrava molto collaborativa e disposta a riconsiderare
i propri agiti.
Il giudice istruttore disponeva quindi l'ascolto della coppia collocataria della minore e, al contempo richiedeva i pareri agli enti preposti invitando le parti private a precisare le conclusioni. Acquisito infine il parere del PM il procedimento è stato discusso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria esperita ritiene il Collegio che vada dichiarato lo stato di adottabilità della minore, sussistendone lo stato di abbandono, nell'accezione privilegiata dalla Corte di Cassazione secondo cui tale condizione sussiste “…non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (Cass. Sez. I 8.11.2023 n. 31038;
Cass. Sez. I 23.4.2019 n. 11171).
La Suprema Corte, ancora recentemente, ha ben precisato che “ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei
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