Trib. Minorenni Roma, sentenza 13/01/2025, n. 38
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici:
dott. Donatella Formisano Presidente
dott. Adele Verde Giudice relatore
dott. Ottavia Pennisi Giudice Onorario
dott. Luca Traverso Giudice Onorario nel procedimento n. 699 del 2024 per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
, nata a [...] il [...] ha pronunciato la seguente Persona_1
SENTENZA
Con ricorso del 16 febbraio 2024 il PM chiedeva che questo Tribunale procedesse all'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore in epigrafe generalizzata stante l'assoluta inadeguatezza della madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.
A sostegno delle sue richieste deduceva che era pervenuta una segnalazione da parte del Servizio sociale di MA in ordine alla problematica situazione della minore, caratterizzata da una crescente difficoltà della madre ad assicurarle le necessarie cure materiali e a sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi.
In particolare, veniva rappresentato che la sig.ra si era trasferita in Italia dalla Moldavia Per_1
nel 2017, in cerca di migliori opportunità per sé e la figlia primogenita ormai maggiorenne;
Per_2
al suo arrivo in Italia aveva lavorato come badante per un breve periodo per poi essere ospite del CAS di MA (dal maggio del 2018). In esito una relazione occasionale, nel 2019, aveva dato alla luce
e, dal 2021, era seguita dal Servizio sociale per interventi assistenziali e di aiuto economico Per_1 volti a favorire l'inserimento a scuola della minore. Avendo successivamente, mostrato difficoltà di comprensione e scarsa regolazione emotiva e organizzativa veniva indirizzata al CSM, ove le era stato riscontrato un QI inferiore alla media con difficoltà di comunicazione, con conseguente presa in carico da parte del Servizio specialistico. Dopo un iniziale periodo che la vedeva collaborativa e intenzionata a migliorare le sue competenze e a trovare una progressiva autonomia, dal dicembre del
2022 aveva deciso di abbandonare il Centro, avendo avuto una offerta di lavoro, per poi – a distanza
di pochi mesi - chiedere di nuovo aiuto in quanto sprovvista di lavoro, di denaro e di una sistemazione abitativa. Infine, dal marzo 2023 aveva iniziato ad assumere atteggiamenti discontinui con il Servizio
(mancata puntualità agli appuntamenti o assenza agli incontri) e ad affidarsi di meno agli operatori.
Il nucleo madre-figlia, per la sua fragilità sociale ed economica, era stato accolto dal programma di
“Convivenza Anagrafica” in S. Pelino-Avezzano, ottenendo una sistemazione abitativa e
l'affiancamento di un'equipe multidisciplinare e multidimensionale, al fine di sostenere la madre in un nuovo inserimento lavorativo, nel miglioramento delle relazioni sociali con i pari e in un rafforzamento della propria autonomia anche grazie ad un sostegno psico-emotivo.
Dopo pochi mesi dall'inserimento nel programma di convivenza anagrafica era, però, emersa tutta la instabilità della , che aveva di nuovo perso il lavoro, si era rifiutata di cogliere l'occasione Per_1 lavorativa offertale dal personale dell'associazione e si era mostrata scarsamente collaborativa rispetto agli impegni di gestione quotidiana che le venivano richieste.
Il PM rappresentava, inoltre, che nella relazione della psicologa del programma di Convivenza la signora veniva descritta come “scarsamente collaborativa, ostile e scontrosa” e bisognosa di essere assistita nelle attività di routine quotidiana che un adulto dovrebbe saper compiere in autonomia;
inoltre, veniva messo in evidenza “l'incapacità di prendersi cura della figlia sia per quanto concerne le cure primarie di base sia la capacità di sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi, spesso si è notato un'inversione del ruolo in cui la bambina sembra voler prendersi cura della madre”;
attualmente le fonti di sostentamento economico del nucleo sembrano essere l'assegno unico e gli aiuti provenienti da (figlia maggiore della donna che lavora come cameriera a Verona) e dal Per_2
fratello della Sig.ra (residente in [...]). Per_3
Alla luce di tali premesse il Tribunale, rilevava che i tempi per un eventuale recupero della madre, restia a qualunque proposta di aiuto, non erano prevedibili né confacenti alle esigenze della minore in quanto la signora non riesce ad assumersi la responsabilità di crescere una figlia - non Per_1
essendo in grado di accudirla né materialmente né economicamente –non è stata in grado di trovare un lavoro, è risultata ostile rispetto agli aiuti proposti dal Servizio e incapace di gestire la routine quotidiana e non ha una rete familiare sul territorio idonea a farsi carico del nucleo madre figlia.
Si procedeva, pertanto, secondo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 184/1983, informando la madre del minore dell'apertura della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono di sospendendo la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale con Persona_1
nomina di un tutore provvisorio;
di un curatore speciale e disponendo il collocamento della minore presso una idonea struttura, senza la madre e con divieto di prelievo e facoltà di visita della madre una volta alla settimana.
Alla udienza dell'8 aprile 2024 veniva contestato lo stato di abbandono della minore alla madre la quale riferiva di vivere presso una struttura di convivenza anagrafica e di occuparsi delle pulizie della struttura per le quali le hanno promesso un compenso. Riferiva, inoltre, di ritenere di non aver abbandonato la figlia.
Il difensore della madre, pur riconoscendo la sussistenza di difficoltà da parte delle signora contestava la gravità delle stesse e chiedeva una relazione da parte della scuola materna.
La Casa famiglia riferiva la minore è una bambina serena e che si è subito integrata mentre la madre non riesce a comprendere le richieste che le vengono fatte insistendo sulle cose già dette finendo per non approfittare delle ore concesse essendo una donna che va accompagnata. Anche il legame madre figlia appare tiepido.
Il Servizio sociale rappresentava che è in essere un progetto di semiautonomia ma che la signora ha delle difficoltà oggettive ed è stata discontinua al CSM.
Il curatore speciale chiedeva la valutazione della mamma e il collocamento a rischio giuridico della minore in considerazione del fatto che i tempi di recupero materno non sono compatibili con l'età della bambina la quale ha una storia di vita in casa famiglia
Il Tutore chiedeva una valutazione al TSMREE
Il Tribunale incaricava il di effettuare una valutazione della minore e il Consultorio Pt_1
familiare del Comune di MA di effettuare una valutazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici:
dott. Donatella Formisano Presidente
dott. Adele Verde Giudice relatore
dott. Ottavia Pennisi Giudice Onorario
dott. Luca Traverso Giudice Onorario nel procedimento n. 699 del 2024 per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
, nata a [...] il [...] ha pronunciato la seguente Persona_1
SENTENZA
Con ricorso del 16 febbraio 2024 il PM chiedeva che questo Tribunale procedesse all'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono della minore in epigrafe generalizzata stante l'assoluta inadeguatezza della madre, unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.
A sostegno delle sue richieste deduceva che era pervenuta una segnalazione da parte del Servizio sociale di MA in ordine alla problematica situazione della minore, caratterizzata da una crescente difficoltà della madre ad assicurarle le necessarie cure materiali e a sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi.
In particolare, veniva rappresentato che la sig.ra si era trasferita in Italia dalla Moldavia Per_1
nel 2017, in cerca di migliori opportunità per sé e la figlia primogenita ormai maggiorenne;
Per_2
al suo arrivo in Italia aveva lavorato come badante per un breve periodo per poi essere ospite del CAS di MA (dal maggio del 2018). In esito una relazione occasionale, nel 2019, aveva dato alla luce
e, dal 2021, era seguita dal Servizio sociale per interventi assistenziali e di aiuto economico Per_1 volti a favorire l'inserimento a scuola della minore. Avendo successivamente, mostrato difficoltà di comprensione e scarsa regolazione emotiva e organizzativa veniva indirizzata al CSM, ove le era stato riscontrato un QI inferiore alla media con difficoltà di comunicazione, con conseguente presa in carico da parte del Servizio specialistico. Dopo un iniziale periodo che la vedeva collaborativa e intenzionata a migliorare le sue competenze e a trovare una progressiva autonomia, dal dicembre del
2022 aveva deciso di abbandonare il Centro, avendo avuto una offerta di lavoro, per poi – a distanza
di pochi mesi - chiedere di nuovo aiuto in quanto sprovvista di lavoro, di denaro e di una sistemazione abitativa. Infine, dal marzo 2023 aveva iniziato ad assumere atteggiamenti discontinui con il Servizio
(mancata puntualità agli appuntamenti o assenza agli incontri) e ad affidarsi di meno agli operatori.
Il nucleo madre-figlia, per la sua fragilità sociale ed economica, era stato accolto dal programma di
“Convivenza Anagrafica” in S. Pelino-Avezzano, ottenendo una sistemazione abitativa e
l'affiancamento di un'equipe multidisciplinare e multidimensionale, al fine di sostenere la madre in un nuovo inserimento lavorativo, nel miglioramento delle relazioni sociali con i pari e in un rafforzamento della propria autonomia anche grazie ad un sostegno psico-emotivo.
Dopo pochi mesi dall'inserimento nel programma di convivenza anagrafica era, però, emersa tutta la instabilità della , che aveva di nuovo perso il lavoro, si era rifiutata di cogliere l'occasione Per_1 lavorativa offertale dal personale dell'associazione e si era mostrata scarsamente collaborativa rispetto agli impegni di gestione quotidiana che le venivano richieste.
Il PM rappresentava, inoltre, che nella relazione della psicologa del programma di Convivenza la signora veniva descritta come “scarsamente collaborativa, ostile e scontrosa” e bisognosa di essere assistita nelle attività di routine quotidiana che un adulto dovrebbe saper compiere in autonomia;
inoltre, veniva messo in evidenza “l'incapacità di prendersi cura della figlia sia per quanto concerne le cure primarie di base sia la capacità di sintonizzarsi sui suoi bisogni emotivi, spesso si è notato un'inversione del ruolo in cui la bambina sembra voler prendersi cura della madre”;
attualmente le fonti di sostentamento economico del nucleo sembrano essere l'assegno unico e gli aiuti provenienti da (figlia maggiore della donna che lavora come cameriera a Verona) e dal Per_2
fratello della Sig.ra (residente in [...]). Per_3
Alla luce di tali premesse il Tribunale, rilevava che i tempi per un eventuale recupero della madre, restia a qualunque proposta di aiuto, non erano prevedibili né confacenti alle esigenze della minore in quanto la signora non riesce ad assumersi la responsabilità di crescere una figlia - non Per_1
essendo in grado di accudirla né materialmente né economicamente –non è stata in grado di trovare un lavoro, è risultata ostile rispetto agli aiuti proposti dal Servizio e incapace di gestire la routine quotidiana e non ha una rete familiare sul territorio idonea a farsi carico del nucleo madre figlia.
Si procedeva, pertanto, secondo il disposto di cui all'art. 8 della citata legge n. 184/1983, informando la madre del minore dell'apertura della procedura per l'accertamento dello stato di abbandono di sospendendo la madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale con Persona_1
nomina di un tutore provvisorio;
di un curatore speciale e disponendo il collocamento della minore presso una idonea struttura, senza la madre e con divieto di prelievo e facoltà di visita della madre una volta alla settimana.
Alla udienza dell'8 aprile 2024 veniva contestato lo stato di abbandono della minore alla madre la quale riferiva di vivere presso una struttura di convivenza anagrafica e di occuparsi delle pulizie della struttura per le quali le hanno promesso un compenso. Riferiva, inoltre, di ritenere di non aver abbandonato la figlia.
Il difensore della madre, pur riconoscendo la sussistenza di difficoltà da parte delle signora contestava la gravità delle stesse e chiedeva una relazione da parte della scuola materna.
La Casa famiglia riferiva la minore è una bambina serena e che si è subito integrata mentre la madre non riesce a comprendere le richieste che le vengono fatte insistendo sulle cose già dette finendo per non approfittare delle ore concesse essendo una donna che va accompagnata. Anche il legame madre figlia appare tiepido.
Il Servizio sociale rappresentava che è in essere un progetto di semiautonomia ma che la signora ha delle difficoltà oggettive ed è stata discontinua al CSM.
Il curatore speciale chiedeva la valutazione della mamma e il collocamento a rischio giuridico della minore in considerazione del fatto che i tempi di recupero materno non sono compatibili con l'età della bambina la quale ha una storia di vita in casa famiglia
Il Tutore chiedeva una valutazione al TSMREE
Il Tribunale incaricava il di effettuare una valutazione della minore e il Consultorio Pt_1
familiare del Comune di MA di effettuare una valutazione
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