Trib. Minorenni L'Aquila, sentenza 15/10/2024, n. 85

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni L'Aquila, sentenza 15/10/2024, n. 85
Giurisdizione : Trib. Minorenni L'Aquila
Numero : 85
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo


IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA In nome del Popolo Italiano
Riunito nella Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:
Dott.ssa C A Presidente
Dott.ssa C T Giudice Dott. G M Giudice onorario
Dott.ssa A A Giudice onorario
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento 84/24 elativo alla minore ata il 4.1.2022 a Pt_1 Persona_1
Pescara e ato il 12.9.2023 a Pescara figli di Parte_2 Persona_2
e res. In Castiglione Messer Raimondo (TE) c.da Bozzano CP_1
Con precedente decreto monocratico in data 24.1.24 il giudice delegato alla procedura, visti gli artt. 40, 69 c.p.c, AFFIDAVA i minori in oggetto al servizio sociale di Castiglione Messer Raimondo per ogni opportuno sostegno e verifica delle condizioni attuali di vita
DISPONEVA nei confronti di il divieto di avvicinamento a meno di 500 Persona_2 metri dall'abitazione dei figli minori e della signora , nonché dai luoghi da CP_1 loro abitualmente frequentati come scuole, parchi, ludoteche
SOSPENDEVA dalla responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_2
DISPONEVA che il servizio affidatario regolamentasse incontri protetti fra padre e figli solo se richiesti dal padre ed inviasse il signor al SERD per verifica sulla sussistenza di Per_2 eventuali dipendenze ed eventuale successivo percorso di supporto
curatore Speciale delle minori l'Avv. E C del foro di Teramo Pt_3 FISSAVA l'udienza del 8 febbraio 2024 ore 10,00 per la comparizione della signora CP_1 alle ore 10,00 e del signor alle ore 10,30 per la conferma, modifica revoca del Per_2 provvedimento Si costituiva la signora per mezzo di difensore, all'udienza presenziava solo il sig. CP_1
d il Curatore Speciale. Per_2
Il padre dei minori sminuiva quanto denunciato dalla , affermando di aver solo CP_1 strattonato la predetta senza tuttavia volontariamente percuoterla e ciò a causa di litigi derivanti dall'aver intrattenuto una relazione con un'altra donna. Il ffermava che Per_2 ad oggi detta relazione era cessata e che era sua intenzione ricomporre l'unione con la
che pure voleva una riappacificazione, come dimostrato dall'uomo mediante CP_1 esibizione del proprio cellulare da cui si leggeva una conversazione whatsapp fra la coppia genitoriale caratterizzata da toni concilianti e volontà di incontro.
Il egava di fare uso di stupefacenti o abuso di alcol, tuttavia non si era presentato Per_2 all'incontro con il servizio sociale finalizzato anche all'avvio del percorso al SERD richiesto dal Tribunale oltre che per definire le modalità di incontro con i minori (cfr relazione del servizio sociale in data 20.2.24)
Il sig. ffermava di avere altri due figli da una precedente relazione che non vedeva Per_2 da un anno, specificava di volersi attivare con il servizio sociale per poter vedere i figli piccoli
e per avviare il percorso al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi