Trib. Minorenni Roma, sentenza 24/01/2024, n. 32

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Roma, sentenza 24/01/2024, n. 32
Giurisdizione : Trib. Minorenni Roma
Numero : 32
Data del deposito : 24 gennaio 2024

Testo completo


TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di:
Dott.ssa Elisabetta Rispoli Presidente relatore
Dott. Emanuele Ciancio Giudice
Dott.ssa Antonella Gazzellone Giudice Onorario
Dott. Nicolò M.S. Ales Giudice Onorario
Nel procedimento n. 16/23/ADS per accertamento dello stato di abbandono nell'interesse della minore nt. a Cassino il 14/11/2022, ha pronunciato la seguente Persona_1
SENTENZA
Con ricorso del 23/01/23, il PMM chiedeva, ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge n. 184/1983,
l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono nell'interesse della minore in epigrafe, attesa l'inadeguatezza dei genitori della medesima, e Controparte_1
. Controparte_2
Si premette che, con la recente sentenza del 6/09/22 questo Tribunale, all'esito di una CTU, aveva dichiarato adottabili gli altri tre figli della coppia. Dalla indicata sentenza e dalla CTU espletata nel precedente procedimento era emerso: “un'assoluta inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura della prole” giudizio condiviso, come si legge nella sentenza anche “dai consulenti tecnici di parte”;
che la gravità la pluralità degli elementi critici di cui sono portatoti i genitori della minore “escludono un giudizio prognostico circa l'eventuale recupero/acquisizione della capacità di cura e tutela dei minori”;
che “gli agiti autolesionistici del e le crisi della Per_1 CP_2 costituiscono elementi di pericolosità e instabilità per i bambini, che si trovano in una fase di vita in cui hanno bisogni di attenzioni costanti e di accudimento;
che il presenta “una Per_1 comorbilità tra disturbo borderline (come rilevano le cartelle cliniche) disturbo antisociale di personalità e dipendenza da sostanze, in una struttura personologica che tende a manipolare le emozioni degli altri per ottenere ciò che vuole” e appare connotato in termini personologici da un quadro pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri
”;
che lo stesso presenta ancora assenza di empatia, indifferenza rispetto ai suoi comportamenti antisociali, incapacità a mantenere con continuità un'attività lavorativa;
che la ha mostrato un atteggiamento CP_2 oppositivo e reticente durante la CTU;
che la stessa vive la sua vita senza una riflessione su ciò che le accade, ma semplicemente attraverso agiti di natura antisociale o dipendenza da sostanze;
che la stessa ha un vissuto di violenze e maltrattamenti e non mostra una capacità riflessiva e di
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mentalizzazione;
che la stessa è stata in detenzione domiciliare, tra l'altro, per aver aggredito e oltraggiato anche un'assistente sociale;
che dalla medesima CTU espletata è emersa, altresì, la mancanza di altre risorse familiare atteso che i nonni materni non si sono sottoposti agli accertamenti e la nonna paterna è stata valutata come inadeguata a prendersi cura dei nipoti attesi “i legami invischianti madre-figlio” e l'incapacità della stessa di porre un netto confine che impedisca ai genitori di mettere a repentaglio il benessere psico-fisico dei minori;
che, ancora, nella citata sentenza, si rilevava che ad una delle figlie della coppia erano state riscontrate plurime traumi subiti dalla piccola non spiegati.
Ciò posto, il Tribunale con il decreto del 26/01/23 - rilevato che dagli atti allegati al ricorso emergeva che il procedimento nasceva dalla nuova segnalazione del Servizio Sociale di Piedimonte San Germano relativa alla neonata ;
che nel corso dei colloqui i genitori Per_1 avevano manifestato la forte intenzione di non desistere dal loro desiderio di genitorialità, mostrando nondimeno di voler collaborare rivolgendosi spontaneamente al servizio;
che la
(madre della minore) aveva intrapreso un percorso di supporto psicologico al CSM ed CP_2 Org entrambi i coniugi si erano dichiarati disposti a sottoporsi a controlli presso il ;
che il
e la , essendo venuta meno il sostegno a tempo pieno promesso dalla nonna Per_1 CP_2 materna e non accettando la proposta della nonna paterna di trasferire presso di lei la sola minore, avevano deciso di affrontare in autonomia le responsabilità connesse alla cura della loro bambina;
che la neonata era stata dimessa dall'ospedale, il quale aveva confermato il regolare stato di salute della piccola;
che dalla relazione dei SS di Piedimonte San Germano del 10/01/23 non si evidenziavano allo stato criticità sulle condizioni ambientali né problematiche importanti nei riguardi della neonata ;
che la era in stato di detenzione domiciliare – disponeva Per_1 CP_2 procedersi all'apertura della procedura per accertamento dello stato di abbandono della minore, invitava gli stessi alla nomina di un difensore, in mancanza della quale nominava d'ufficio l'Avv.to
Roberta Galgano, sospendeva la responsabilità genitoriale dei genitori della minore, nominava, quale Tutore provvisorio della stessa, il Sindaco del Comune di Piedimonte San Germano, nominava, quale curatore speciale, l'Avv.to Maria Grazia Rulli al fine della rappresentanza processuale della minore, confermava, allo stato, il collocamento della minore in epigrafe indicata presso il nucleo genitoriale, residente a [...], incaricava il Servizio Sociale competente secondo il luogo di residenza familiare di effettuare un accertamento urgente, con accessi domiciliari, sulla situazione socio-familiare della minore, sul suo corretto accudimento anche dal punto di vista medico, di segnalare tempestivamente ogni comportamento nocivo per la stessa, nonché la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente modificativi delle modalità di affidamento o collocamento della minore, incaricava il Servizio Sociale di attivare un'assistenza educativa domiciliare per la minore nel massimo delle ore possibili, disponeva un accertamento sulla personalità e sulla capacità genitoriale dei genitori sulle condizioni psico-fisiche della minore e sulla relazione tra la minore ed i genitori nonché sull'eventuale dipendenza dei genitori da sostanze stupefacenti e/o alcoliche di entrambi i genitori, richiedeva ai CC competenti territorialmente ogni notizia in possesso relative alle condizioni giuridiche, attività lavorativa, eventuale abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche, frequentazioni, stile di vita, regolarità del soggiorno e quant'altro relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare della minore il tutto interloquendo su atti arma, al fine Org_2 di reperire le suddette informazioni, disponeva l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti dei genitori della minore c/o questo Tribunale e la loro posizione giuridica.
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All'esito dell'audizione dei genitori il Tribunale – valutato la sussistenza di una situazione di grave rischio per la minore derivante: a) dalle risultanze del procedimento di adottabilità degli altri figli della coppia;
b) dal comportamento omissivo del Servizio Sociale e del tutore che non si erano presentati in udienza e non avevano mandato alcuna relazione sulla attuale situazione familiare del nucleo;
c) dalla nota del CC di Piedimonte Sangermano del 23/02/23 nella quale si sottolineava: che i genitori “continuano a mantenere frequentazioni con soggetti inclini alla commissione di reati di microcriminalità urbana e in materia di stupefacenti”;
d) dalla circostanza che, in data 20/08/22, la veniva deferita in stato di libertà alla procura della Controparte_2
Repubblica di Cassino per la violazione dell'art. 7 c. 2 D.L. 4/2019 perché quale percettrice del reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare informazioni dovute alla composizione del nucleo familiare inserendo nello stesso anche i due bambini in affido, percependo un reddito maggiore;
e) che la , pur usufruendo di permessi per uscire, si mostrava insofferente ai CP_2 controlli, ostinandosi a non aprire o rispondere ai militari che effettuavano il controllo, tant'è che in data 23/02/23 era stata segnalata all' di Frosinone;
f) dall'atteggiamento Organizzazione_3 di inosservanza delle Istituzioni emerso in sede di udienza allorchè i genitori – alla domanda di specificare il motivo per cui avevano preso due distinti difensori pur essendo conviventi ed avendo la medesima posizione difensiva – avevano specificato di aver preso due difensori perché “un avvocato non può avere il patrocinio a spese dello Stato per due persone nell'ambito dello stesso procedimento”, ciò pur avendo il padre dei minori dichiarato di guadagnare circa 60 euro al giorno con il suo lavoro in nero di imbianchino e, quindi, di percepire in un mese 1.000,00-1.100,00 euro, oltre ad un assegno di invalidità di 324,00 euro al mese e un assegno unico per la bambina di
280,00 euro ed un reddito di cittadinanza percepito sino ad ottobre u.s. di euro 800,00 – disponeva il collocamento immediato della minore in casa famiglia, unitamente alla madre – se consenziente ovvero da sola qualora la madre non consentisse al collocamento – al fine di una migliore osservazione del rapporto madre-minore e del corretto accudimento della bambina da parte della genitrice, disponeva che il padre (e la madre qualora non consentisse al collocamento) potesse incontrare la minore in casa famiglia (ovvero in uno spazio neutro qualora non fosse possibile effettuare gli incontri in casa famiglia), con la frequenza di una volta alla settimana, alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto e con facoltà per il Tutore di sospendere gli incontri qualora il padre o la madre tenessero comportamenti inadeguati ovvero si presentassero in condizioni non adeguati a sostenerli, disponeva un accertamento a mezzo di CTU al fine di verificare, alla luce dei percorsi che i genitori avevano dichiarato di aver
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