Trib. Minorenni Roma, sentenza 03/12/2024, n. 723
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i minorenni di Roma, composto da:
Dott.ssa Elisabetta Rispoli Presidente relatore
Dott. Emanuele Ciancio Giudice
Dott.ssa Emanuela Tardioli Giudice onorario
Dott. Marco Vari Giudice onorario
Nel procedimento n. 1900/24/RG, relativo al minore Notarrigo, nt. a Roma il 07/12/2019, Per_1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato presso questo Tribunale, nt. a DE (PG) l'08/09/1982, CP_1 in qualità di convivente di , madre del minore in epigrafe indicato chiedeva Persona_2 Per l'adozione di ai sensi dell'art. 44 lettera d) L. 184/83, figlio della convivente Per_2
.
[...]
Nel corso dell'istruttoria venivano svolti accertamenti a mezzo del G.I.L. della ASL di competenza, venivano sentiti la ricorrente, la madre del minore.
Dall'istruttoria compiuta è emerso che la ricorrente convive con la madre del minore.
La madre del minore ha prestato il suo assenso all'adozione.
Le indagini svolte hanno permesso di accertare che la ricorrente e la sua compagna sono apparse tra loro molto unite e coese nel loro progetto di vita, poiché considerano entrambe prioritario l'interesse del minore.
Al termine dell'istruttoria, il PMM esprimeva parere favorevole all'adozione ex art. 44 lett. d) legge nr. 184/83.
Tanto posto, il ricorso deve essere accolto.
Si premette che questo Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza nr. 12962/2016 che ha ritenuto ammissibile l'adozione ex art. 44 lett. d) legge cit. sul presupposto che la "constata impossibilità di affidamento preaodottivo" può
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essere anche "di diritto" in quanto l'adozione in casi particolari in esame "a differenza dell'adozione piena, non presuppone uno stato di abbandono dell'adottando".
L'adozione c.d. "in casi particolari", disciplinata dal citato articolo 44, risponde all'intenzione del legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età.
La ratio legis trova una espressa manifestazione nell'art. 57, n.