Trib. Minorenni Milano, sentenza 16/07/2024, n. 400
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Testo completo
N. 55/23 RG ADS C.C. del 3.7.2024
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano , riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr. A V Presidente est.
Dr. M. S C Giudice
Dr. S S Giudice onorario
Dr. C L P Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
Sentenza ex artt. 8 e segg. l. 184/83
nel procedimento ex art. 8 e segg. l. 184/83 c.c. relativo al minore:
n. Milano 8/9/2018 Parte_1
Figlio di: n. Cina 28/8/86, res. Milano Via Longarone 16, Per_1 madre dichiarata decaduta
curatore speciale del minore Avv. Persona_2
difensore d'ufficio del padre Avv. V S
P
Difensore d'ufficio della madre Avv. R P
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La difesa del padre così conclude: si rimette alle decisioni del Tribunale
La difesa della madre: per la madre nessuno compare all'udienza di precisazione delle conclusioni Il curatore speciale del minore: chiede che venga dichiarato lo stato di adottabilità del minore
ex art 15 l. 184/83 Per_3
Il Servizio Sociale di Milano: si ritiene necessario che il piccolo abbia la possibilità di Persona_4 crescere in un contesto familiare dove può costruire legami di attaccamento stabili e autentici , in grado di rispondere ai suoi bisogni di crescita e sviluppo, .
Viste le relazioni dei servizi specialistici e la storia di vita del minore, viste le profonde fragilità genitoriali
e l'assenza di figure vicarianti disponibili, il servizio sociale scrivente esprime parere favorevole per la dichiarazione di adottabilità del minore
Parere della comunità “ Vilal Luisa” ove è collocato il minore: l'equipe della struttura, avendo
Y seguito durante questo anno e messa al corrente dai Controparte_1 servizi sociali che hanno in carico il minore delle condizioni di forte privazione in cui ha versato per i primi anni della sua vita, ritiene che il bambino abbia bisogno di trovare un contesto maggiormente Cont adeguato per lui. In particolare a la necessità di sperimentarsi in un contesto ricco di stimoli e che permetta di mettere in campo tutti i supporti del quale il minore possa necessitare.
Il PM – sede: chiede dichiararsi lo stato di adottabilità del minore
Per_5
Scrive il PM- sede – nel ricorso introduttivo :”…A tutela del minore è già stato emesso un decreto definitivo da parte di in data 29/10/21 che CP_2 ha disposto l'affido all'ente, il collocamento presso la zia materna, la decadenza della madre. L'ente affidatario ha trasmesso una relazione di aggiornamento preoccupante, che evidenzia un livello
di trascuratezza e disinteresse tale da parte degli adulti familiari di riferimento che si sostanzia in un abbandono di fatto. Questo il contenuto del decreto definitivo emesso in data 20.10.2021:
“…Il 16.5.2019 perveniva ricorso del PM – sede - che esponeva: “Il 14 maggio 2019 la madre del minore, in evidente stato di alterazione, aveva posto in essere un tentativo di suicidio. La donna infatti, minacciava di lanciarsi dal balcone insieme al figlio, che teneva in braccio, venendo fermata da un operante, ( Carabiniere del nucleo radiomobile di Milano) intervenuto nell'abitazione a seguito di allarme dato dai familiari della donna”. Come risulta dall'annotazione dei CC intervenuti, la donna, al loro arrivo, si trovava seduta sulla ringhiera del balcone dell'appartamento, sito all'ottavo piano, con in braccio il minore, manifestando l'intenzione di gettarsi con lui nel vuoto. La donna, nonostante il tentativo dei militari di farla desistere, durato 15 minuti, manifestava ancor maggiore agitazione al rientro in casa del convivente ( padre del minore), convivente che a suo dire avrebbe avuto la colpa di avere trascorso alcune notti in casa della di lui sorella. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'operante, la madre veniva bloccata. Attualmente la donna si trova ricoverata al reparto psichiatria dell'Ospedale Sacco, e il minore al reparto pediatria dello stesso ospedale. Le sue dimissioni sono state sospese da un provvedimento del PM – sede. Il 17.5.19
Il Tribunale emetteva il seguente provvedimento:
Ritiene questo Tribunale che, allo stato, e in attesa dei dovuti approfondimenti di indagine, sia necessario assicurare al minore le condizioni di sicurezza minime per il breve periodo, con il suo collocamento in una famiglia di Pronto Intervento, previo affido dello stesso all'ente, con limitazioni della responsabilità genitoriale sotto ogni profilo. Questo il provvedimento: Dispone
l'affido del minore all'ente, comune di Milano, fatta salva ogni variazione al variare della residenza del minore. Con limitazioni della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo e sanitario.
Con collocamento del minore in una famiglia di pronto
intervento. Gli incontri con la madre, allo stato, attese le condizioni psichiche della donna, e in attesa dei dovuti approfondimenti, anche psicodiagnostici, sono sospesi. Gli incontri con il padre e con gli altri familiari che ne facciano richiesta saranno regolati dai servizi sociali con modalità osservate e protette. Indispensabile procedere ad una rapida indagine sociali presso il nucleo familiare, quello della zia paterna e quello della nonna del minore, allo scopo di approfondire la disponibilità e adeguatezza di eventuali risorse vicarianti, oltre a quelle genitoriali. Occorre procedere all'audizione del padre del minore e della zia paterna, in presenza dell'assistente sociale responsabile del procedimento, e di un interprete.
Il 30.5.19 i servizi Sociali di Milano inviavano una relazione di aggiornamento in cui riferivano che:
- il minore era stato collocato presso una famiglia di pronta accoglienza a Cusano Milanino.
- i genitori avevano avuto lettura del decreto il 29 maggio.
- la cognata della madre, tal sig.ra riferiva Per_6 di avere convissuto fino alla settimana prima del fatto in un appartamento in Milano, via Longarone, dove non aveva avuto discussioni gravi con la moglie del fratello, che tuttavia mal tollerava la convivenza con lei. La madre di aveva infine reperito un alloggio in Pt_2 affitto dove voleva andare a vivere col figlio e il marito, il quale tuttavia, stante l'onerosità della spesa, non era
d'accordo. Il gesto della signora, a detta della cognata, era da interpretare come un tentativo di attirare
l'attenzione del marito circa la propria volontà di andare ad abitare nel nuovo appartamento. Quanto all'accudimento del minore, l'Ospedale riferisce che nei pochi giorni di degenza la madre è stata con lui " accudente e affettuosa". I servizi riferiscono che la madre del minore ha intrapreso un percorso di cura al
CPS.
Il 4 giugno 2019 venivano sentiti padre, madre e zia ( paterna) del minore. La madre confermava di avere
fatto quel gesto, puramente dimostrativo, per attirare
l'attenzione del marito sul progetto di traslocare in un altro appartamento " dove avere una famiglia vera".
L'assistente sociale, presente, riferiva che la madre era stata osservata dallo psichiatra, che esclude qualsiasi patologia. Anche il rapporto col bambino è di cura e affetto. In data 18.6.19 il Tribunale emetteva il seguente decreto provvisorio: ”….Questo Tribunale, ritenuto che
i servizi sociali , supportati dal parere medico dello psichiatra che osservato la madre nell'immediatezza del ricovero, ritengono n on esservi timore per l'incolumità del minore, dovendosi ritenere che il gesto della madre sia stato un episodio del tutto isolato e comunque non supportato dalla reale volontà di fare del male a sè stessa o al bambino, ritiene che debba disporsi: La conferma dell'affido del minore all'ente, comune di
Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale sotto il profilo del collocamento, educativo e sanitario.
Con rientro del minore nell'abitazione familiare.
Quanto ai supporti in favore della madre e del nucleo, alla luce delle difficoltà incontrate dalla madre nel primo anno di vita del minore, dovute, oltre che alla forzata convivenza con la cognata, anche alla prolungata assenza da casa del marito, impegnato al lavoro per molte ore, si debba disporre: L'avvio di un intervento di ADM presso l'abitazione ove è collocato il minore. Con completamento della valutazione della madre presso il CPS competente, con valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori, come già disposto nel decreto provvisorio del 17.5.2019. Nel maggio 2021 venivano sentiti i genitori. In seguito, veniva convocata la zia della minore. sig.ra Per_6 che si presentava insieme al fratello, padre del
[...] bambino. Come confermato anche dalla relazione dei servizi sociali in data 27.9.2021, la sig.ra riferiva Per_6 che il bambino è collocato presso di lei da oltre due anni, e che la madre non lo ha mai visto né sentita. La zia era in attesa di trovare un asilo dove inserire il
bambino. Il padre del minore confermava che il figlio si trova bene dalla sorella, mentre lui non potrebbe occuparsene in quanto molto impegnato col lavoro,