Trib. Minorenni Roma, sentenza 13/01/2025, n. 37

TRIBMIN Roma
Sentenza
13 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIBMIN Roma
Sentenza
13 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Roma, sentenza 13/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Minorenni Roma
Numero : 37
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei giudici dott. ssa Lidia Salerno Presidente
dott.ssa Maria Lucia Frate Giudice relatore dott.ssa Paola Popolla Giudice onorario dott. Paolo Turriziani Giudice onorario nel procedimento RG 2267/2024 promosso ai sensi ELl'art. 44 lett d) l. 184/83 da
nato a [...] 9l 29-11-1983 Parte_1
(avvocato Alessio Di Pasquale)
nell'interesse ELle minori nata a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Con ricorso iscritto il 22-5-2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale per i Minorenni di Roma e premesso:
di essere legato al padre biologico ELle minori in epigrafe, Persona_3
nato a [...] il [...], da una relazione affettiva sin dal 2008
[...]
sfociata nella costituzione di una formale unione civile in data 30-4-2017 (doc.
1).
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi ELl'art. 44, primo comma, lett. d), ELla legge n. 184/1983, l'adozione di nata a [...] Persona_1
(USA) il 13-3-2017 e nata a [...] il Persona_2
2-1-2019 a seguito di procreazione medicalmente assistita (frutto di un progetto di genitorialità già da tempo maturato nel corso ELla propria relazione sentimentale).
Questo Tribunale ha disposto procedersi alla necessaria istruttoria attraverso l'acquisizione ELla relazione EL competente Servizio Sociale, che ha espresso parere favorevole all'adozione richiesta, e l'audizione EL ricorrente e EL padre biologico EL minore.
Dalla relazione EL Servizio Sociale in data 21-11-2024 (prot 186420 GIL,
[...]
) estremamente analitica ed accurata (sono Controparte_1
stati effettuati colloqui individuali e una visita domiciliare (oltre alla diffusa narrazione ELla storia personale e familiare EL ricorrente e EL padre biologico, ELla storia di coppia e EL loro progetto di famiglia, ELla gravidanza e ELla genitorialità), che ha in sostanza evidenziato nuovamente il positivo parere espresso in occasione ELla relazione elaborata in vista ELla adozione ELla prima figlia ELla coppia, è emerso, in conclusione, che:
“… Il nucleo appare come una famiglia a tutti gli effetti, con un processo di affiliazione già pienamente avviato sin dalla nascita ELle bambine, La coppia genitoriali si mostra con funzioni differenziate e con uno stile di coparenting equilibrato. Stante quanto sopra evidenziato, l'equipe ritiene che la legittimazione giuridica di come papà di e sia il Pt_1 Per_1 Per_2
naturale riconoscimento di una situazione emotiva, ambientale, affettiva e familiare pienamente in atto, non pregiudizievole, ma atta a garantire la stabilità
e sicurezza psicologica e sociale ELle bambine”
In sede di audizione a sommarie informazioni innanzi il G.O. all'uopo ELegato,
l'adottante ha ribadito la propria volontà di adottare le minori ed il padre biologico ha espresso il proprio consenso all'adozione.
Il P.M.M. ha espresso parere favorevole in data 16-12-2024.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'adozione richiesta, come risulta dalle volontà sopra espresse, corrisponda all'interesse superiore ELle minori.
In particolare, la descritta fattispecie si inquadra nell'adozione in casi particolari ex art. 44 ELla legge n. 184/1983 e segnatamente nella ipotesi di cui alla lettera d).
Più nel dettaglio, l'adozione in casi particolari di cui al citato art. 44 prevede che i minori possano essere adottati (“anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 ELl'art. 7”): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo ELl'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, ELla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
Orbene, quest'ultima disposizione, originariamente interpretata in senso restrittivo e ritenuta applicabile solo nei confronti di minori dichiarati in stato di abbandono ma difficilmente adottabili e quindi rimasti senza proposte adottive, viene oggi ritenuta applicabile dalla giurisprudenza prevalente non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare minori in stato di abbandono, ma anche ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con
affidamento preadottivo (che prelude ad una adozione piena, c.d. legittimante) intesa come impossibilità di far luogo a tale affidamento dovuta alla mancanza ed alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono.
Si tratta, cioè, dei casi in cui il minore non può essere dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura e sussistendo,
d'altro canto, l'interesse concreto EL minore al riconoscimento EL rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale o intenzionale, seppure ELlo stesso sesso (Cass. Civ., sezione prima, sentenza
26.5.2016 n. 12962
).
Deve premettersi che la discussione giurisprudenziale circa la legittimità ELl'adozione ex art 44 lett d) l. 184783 da partner EL partner omogenitoriale
(c.d. stepchild adoption) deve ritenersi ormai conclusa a seguito ELl'intervento ELle Sezioni Unite n. 12193/19 EL 6.11.2018 (dep 8.5.2019).
Tale pronuncia aveva ritenuto che l'adozione ex art 44, comma 1, lett. d), ELla
l. n. 183 EL 1994, costituisca una clausola di chiusura EL sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa ELla relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante EL concreto interesse EL minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione ELla "condicio legis" ELla "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", che va intesa, in coerenza con lo stato ELl'evoluzione EL sistema ELla tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi