Trib. Minorenni Milano, sentenza 05/08/2024, n. 442

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 05/08/2024, n. 442
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 442
Data del deposito : 5 agosto 2024

Testo completo

N. 60000087/2021 R.Gen. ADS

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott.ssa R M Presidente relatore
Dott.ssa I M Giudice
Dott.ssa M B Giudice Onorario
Dott. A R Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento indicato in epigrafe, promosso in data 1.10.2021 dal Pubblico Ministero sede ai sensi dell'art. 8 della legge 184/1983 a tutela del minore
nato a Monza il 28.9.2021, attualmente collocato con la madre in Persona_1
semiautonomia, con il curatore speciale avvocato costituito in data Parte_1
21.2.2022
figlio di
nata a Desio il 8.7.2003 residente in Brugherio via Nazario Sauro 119, Parte_2
attualmente inserita in alloggio di semiautonomia con il figlio, assistita e difesa
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dall'avvocato R Q presso il cui studio in Milano corso di Porta
Vittoria 28 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, depositata in data 8.11.2023

PARERI E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero
“Esprime parere sfavorevole in ordine allo stato di adottabilità del minore.
Si disponga la prosecuzione dei sostegni attivati e dell'affido del minore all'ente, collocamento del minore unitamente alla madre”.

Il curatore speciale del minore
“1. dichiarare il non luogo a provvedere sul procedimento di adottabilità del minore
[...]
, nato a Monza il 28.09.2021, non ricorrendone i presupposti di legge;
Per_1



2. confermare l'affidamento del minore al Comune di Brugherio o ad altro Comune territorialmente competente in relazione a dove il nucleo trasferirà la residenza, per un periodo di 18/24 mesi o per il diverso periodo che il Tribunale riterrà necessario;



3. proseguire il progetto di semiautonomia per il periodo che l'ente affidatario riterrà necessario, garantendo un adeguato supporto e monitoraggio di mamma e bambino e proseguendo nella regolamentazione dei pernottamenti presso l'abitazione del fidanzato della madre e della relazione tra il minore e la nonna materna, con possibilità di graduale ampliamento dei tempi e progressiva liberalizzazione e/o di sospensione, tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica del minore e dei comportamenti della madre e degli altri adulti coinvolti nella vita di ;
in tale Per_1 ottica, valutare l'avvio di colloqui di supporto, individuali e/o congiunti, con il fidanzato della madre;



4. attivare gli interventi di supporto terapeutico al minore che verranno indicati all'esito della valutazione presso l'UONPIA prevista per il settembre 2024;

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5. sostenere la madre nel percorso di autonomia lavorativa e proseguire il percorso di supporto psicologico a favore della madre”.


L'Ente affidatario del minore
“Si ritiene non sussistano i requisiti per la dichiarazione di adottabilità del minore”.

Il difensore della madre nel merito, in via principale:
a) alla luce del parere contrario espresso dalla Curatrice del minore e di tutte le relazioni
e gli aggiornamenti periodici dei Servizi Sociali e della Comunità, nonché del CP_1
dichiarare il non luogo a provvedere in merito al procedimento di adottabilità del minore , non sussistendo i presupposti di legge;
Persona_1

b) mantenere l'affidamento del minore in capo al Comune di Brugherio o ad altro Per_1
ente che dovesse risultare competente secondo il criterio della residenza del nucleo familiare, confermando il regime di semiautonomia per un periodo massimo di ulteriori
12 mesi dalla pronuncia, con graduale ampliamento dei tempi di permanenza anche al di fuori della casa e di progressiva liberazione, con la contestuale adozione dei provvedimenti di supporto alla madre e al minore e dei sistemi di monitoraggio che riterrà più idonei per tutelare entrambi;
all'esito di tale periodo di 12 mesi e/o di quello diversamente stabilito, decretare il graduale passaggio al regime di completa autonomia con le modalità e i provvedimenti ritenuti più opportuni”.


pagina 3 di 15 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il processo: i provvedimenti provvisori e istruttori
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato in data 1.10.2021, chiedeva la dichiarazione di adottabilità del minore attesa la segnalazione dei Servizi Sociali del Persona_1
comune di Brugherio relativa alla madre, che era seguita sin da piccola dai Servizi Sociali e da questo Tribunale per i Minorenni, ove allo stato pendeva a sua tutela un procedimento per il prosieguo amministrativo, che faceva uso di sostanze, aveva una vita connotata da precarietà e condotte inappropriate e non era in grado di tutelare il neonato, che non era stato riconosciuto dal padre.
Con decreto presidenziale del 1.10.2021 veniva disposta l'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, venivano nominati il difensore di ufficio della madre e il curatore speciale del minore e veniva designato il Giudice relatore.
Con decreto provvisorio del 7/11.10.2021 cron. 7758/2021 il Tribunale, per le motivazioni da intendersi qui integralmente richiamate, limitava la responsabilità genitoriale della madre, affidava il minore al comune di Brugherio, disponeva il più idoneo collocamento del bambino in comunità preferibilmente con la madre, se disponibile o del solo minore, la regolamentazione della relazione tra il bambino e la madre in caso di collocamento del solo minore e i familiari, che ne avessero fatto richiesta e lo svolgimento di indagini psicosociali
e psicodiagnostiche sulla madre e sul nucleo familiare allargato e la presa in carico al CP_1
della madre.
In data 15.12.2021 veniva sentita ex art. 12 della legge 184/83 la madre, che riferiva del suo inserimento in comunità, della sua volontà di occuparsi del bambino, del miglioramento del rapporto con sua mamma e gli operatori della comunità presenti confermavano l'impegno e la collaborazione della signora , attenta e adeguata con il bambino. Per_1
Con provvedimento del 16.12.2021 cron. 9684/2021 veniva autorizzato il rientro della diade a casa della nonna materna per la giornata di Natale.
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Con provvedimento del 14/16.3.2022 cron. 2065/2022 veniva incaricato l'Ente affidatario di regolamentare le uscite del bambino con la madre dalla comunità anche per brevi rientri
a casa della nonna materna.
L'Ente affidatario, con relazione di aggiornamento trasmessa in data 24.3.2023, evidenziava la positiva evoluzione del percorso comunitario della diade madre bambino e la necessità dell'avvio di un progetto di semiautonomia, supportato da precisi interventi di sostegno a favore della madre e del bambino, ribadendo l'importanza di tale progetto nelle relazioni del 19.5.2023, del 30.8.2023 e del 21.12.2023.
Il curatore speciale del minore, su richiesta del 8.6.2023 del Giudice relatore in allora assegnatario, sostituito da questo Giudice relatore in data 17.10.2023, con memoria, depositata in data 15.6.2023, aveva espresso parere favorevole al progetto e con memoria, depositata in data 10.1.2024, chiedeva di dar corso con sollecitudine al progetto, come ulteriormente delineato nella relazione dell'Ente affidatario del 21.12.2023.
Con memoria, depositata in data 8.11.2023, si costituiva la madre del minore a mezzo difensore di fiducia, formulando le proprie conclusioni e chiedendo in ogni caso di autorizzare sin da subito il regime di semiautonomia e di assumere tutti i provvedimenti opportuni a tutela della diade madre bambino.
Con decreto provvisorio del 17/23.1.2024 cron. 90/2024, da intendersi qui richiamato quanto alle motivazioni, il Tribunale disponeva che l'Ente affidatario desse corso al progetto di semiautonomia per la diade preferibilmente nella zona vicina al comune di residenza della diade, attivando una presenza educativa adeguata alle esigenze di supporto e monitoraggio della diade e proseguendo nella regolamentazione dei pernottamenti della diade presso l'abitazione del fidanzato della madre e della relazione tra il minore e la nonna materna, con possibilità di graduale ampliamento dei tempi e progressiva liberalizzazione
e/o di sospensione, tenuto conto dell'evoluzione della situazione psicofisica del minore e dei comportamenti della madre e degli altri adulti coinvolti nella vita di e attivasse Per_1
tutti gli interventi indicati a sostegno della madre e del minore e fissava l'udienza del

3.7.2024 a trattazione scritta per acquisire il parere dell'Ente affidatario e del curatore
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speciale del minore, una relazione conclusiva da parte dell'Ente affidatario e per la precisazione delle conclusioni.
Depositati i pareri e la relazione di aggiornamento e precisate le conclusioni dal curatore speciale del minore e dal difensore della madre come in epigrafe riportate, con ordinanza in data 3.7.2024 il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, senza assegnare i termini
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