Trib. Minorenni Genova, sentenza 14/11/2024, n. 193
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Testo completo
n.757/23 ADN
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
Genova, viale IV Novembre n. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
riunito in camera di consiglio il giorno 28 Ottobre 2024 nelle persone dei signori:
Dott.ssa M CLA Presidente estensore Dott. G F Giudice
Dott.ssa P MI Giudice onorario Dott. L MON Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso depositato in data 14/11/2023 con il quale:
nata a Palermo il 30.04.1982 residente Genova in Via Antonio Crocco Parte_1
10/8A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F P e I G del Foro di Genova, presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata ha chiesto di poter adottare, ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83 e succ. modifiche L. 149/01, la minore:
nata a Genova il 16.11.2017, ivi residente CP_1 figlia di
GELLI I, Genova 31.5.1977
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il T.M. di Genova;
assunte le seguenti conclusioni:
-la Difesa della ricorrente, all'udienza del 11.9.24, ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
-il P.M. ha espresso, in ultimo il 08.10.24, parere favorevole
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente procedimento origina dal ricorso datato 16.10.2023 proposto da , per Parte_1 l'adozione della minore , nata a Genova il 16.11.2017, ai sensi dell'art. 44, primo CP_1 comma, lettera d) L.184/83 come modificata dalla L. 149/2001, con ogni conseguenza di legge. Va osservato che nell'atto introduttivo la ricorrente, in particolare, deduceva quanto segue:
✓ - G I e si conoscevano nel 2011 a Genova, dove si Parte_1 Parte_1 era trasferita l'a a Palermo;
✓ - le due donne iniziavano a frequentarsi in modo sempre più intenso, iniziando una relazione affettiva e conoscendo le rispettive famiglie, sì che sorgeva fra loro un legame sentimentale;
✓ - la , pertanto, si trasferiva a casa della G nel 2012, anche se formalizzava solo Pt_1 ad 16 il trasferimento della propria residenza e vivevano un consortium omnis vitae,
circondate, in termini emotivi, delle rispettive famiglie e delle amicizie della prima, che diventavano con il tempo un punto di riferimento quotidiano anche per la seconda;
✓ - il fatto di essere coppia, felici ed economicamente stabili, circondate dall'affetto e supporto di famiglie e amici, induceva le due donne a pensare di intraprendere un progetto di genitorialità;
✓ - nel dicembre 2016, dunque, le predette effettuavano il primo viaggio a Barcellona, in una clinica specializzata nella procreazione assistita al fine di iniziare una fecondazione assistita, per passare poi, nel 2017 a una con terapie ormonali per entrambe, avvenuta tramite CP_2 ovodonazione da parte della alla G, la quale ha portato avanti la gravidanza;
Pt_1
✓ gli ovociti di sono stati prelevati e fecondati con il seme di un donatore anonimo e dal Pt_1 primo tentati pianto in utero di I è scaturita la gravidanza di ;
CP_1
✓ nasceva il 16 novembre 2017 con cesareo, cui la assisteva;
CP_1 Pt_1
✓ uscite dall'ospedale e tornate a casa le due donne accudivano la neonata suddividendosi i compiti, supportandosi l'una con l'altra;
✓ in tale positivo contesto, l'esigenza di tutelare induceva le due donne a presentare
CP_1 congiuntamente in data 20.11.2017 istanza di ric mento della loro genitorialità al Comune di Genova, chiedendo l'indicazione nel certificato di nascita di in qualità di genitori sia
CP_1 della G, madre che l'aveva partorita, sia della , madre intenzionale, nonché Pt_1 genetica;
le donne ponevano a fondamento della loro richiesta di doppia genitorialità di ,
CP_1 il consenso informato firmato prima di iniziare la procedura di PMA, solo in via subordinata, al fine di consentire la formazione di certificato di nascita per la minore, veniva richiesta l'iscrizione della nascita di con il solo cognome G;
CP_1
✓ in data 11.12.2017 il comune di Genova rifiutava di iscrivere la bambina con indicazione della qualità di madre sia della G sia della ;
Pt_1
✓ le mamme desideravano un riconoscimento effettivo da parte della Stato di quella che era, nei fatti, una compiuta bigenitorialità, a fronte della presenza di un solo genitore nell'atto di nascita;
pertanto, con ricorso ex art. 95 d.p.r. n. 396/2000 le due istanti chiedevano dichiararsi l'illegittimità del rifiuto loro apposto e, conseguentemente, l'indicazione nell'atto nascita della piccola della doppia genitorialità in capo alle stesse mediante formazione di nuovo atto CP_1 di nascita ovvero, in via alternativa mediante l'annotazione di come secondo Parte_1 genitore della minore;
✓ il Tribunale di Genova in composizione collegiale, all'esito del giudizio, accoglieva il ricorso proposto e riformava l'atto di nascita della minore nel senso richiesto, riconoscendo, in data 12.11.2018, la piccola come figlia della ricorrente e della G attribuendole il cognome CP_1 ;
il comune di Genova, tuttavia, proponeva reclamo avverso tale decisione e Parte_2 all'esito del giudizio, la Corte D'Appello di Genova accoglieva l'impugnazione proposta;
le ricorrenti impugnavano la decisione nanti la Corte di Cassazione, ma il ricorso veniva respinto;
✓ nel frattempo, cresceva nel contesto della famiglia di fatto, dove la bambina veniva CP_1 accolta con na za dalle rispettive famiglie, dalle amicizie e nei rapporti sociali, sempre accudita e curata dalle mamme che si rapportavano entrambe alla stessa come suoi genitori;
ella ha sempre vissuto insieme all'istante e alla G che chiama tutte e due mamma e con le quali ha un intenso legame affettivo;
✓ nel 2021 la ricorrente e la G decidevano consensualmente di separarsi, in quanto era venuto meno il legame di coppia;
nonostante la separazione le predette fin da subito gestivano in modo condiviso , mantenendo legami reciproci tra loro e la famiglia della , CP_1 Pt_1 condividendo ogni scelta scolastica, ludica e quotidiana e partecipando economicamente alla vita della bambina;
✓ ciò detto, a fronte della situazione determinatasi in termini giuridici, il ménage familiare era proseguito, comunque, come quello di qualsiasi famiglia, orientato all'assoluta centralità, riconosciuta da entrambe le donne, del benessere della bambina, situazione fattuale nota ed attestata da numerose persone, come da allegati documentali;
✓ in ragione di quanto sopra, per l'effetto, ricorrevano i presupposti per l'adozione ex art. 44 lett. d), legge 184/1983 e successive modifiche da parte della della figlia della G, Pt_1 dando così valenza giuridica ad una bigenitorialità già agita, che aveva garantito ad di CP_1
crescere serena, sana, accudita ed integrata nella