Trib. Minorenni Torino, sentenza 29/02/2024, n. 84

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Torino, sentenza 29/02/2024, n. 84
Giurisdizione : Trib. Minorenni Torino
Numero : 84
Data del deposito : 29 febbraio 2024

Testo completo

n. 178/2023 Cont.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E VALLE D'AOSTA
Torino - C.so Unione Sovietica n. 325
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. S B Presidente rel.
Dott. A d B di P Giudice
Dott. A V G Giudice onorario
Dott. P F Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento attivato ex artt. 473bis.13, 473bis.15 c.p.c. e 333 c.c. relativo alla minore
[...]
, nata a Borgomanero il 22.2.2006, figlia di (deceduto) e di Per_1 Persona_2 [...]
;
Controparte_1 lette le conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 31.1.2024, in occasione della quale il Curatore speciale della minore ha chiesto “la conferma dei provvedimenti già emessi e di disporre il prosieguo amministrativo in favore di sino al compimento del 21° anno di età per consentire alla Per_1
minore di beneficiare dei necessari sostegni, qualsiasi essi siano, a seconda delle valutazioni degli esperti, sino ai 21 anni di età, con ovvia presa in carico dell'intero nucleo familiare (madre e sorella in particolare) da parte dei competenti Servizi sociali e psicologici nell'ottica di garantire la migliore tutela di ” e il difensore della madre, Avv. S B si è associato;
Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento traeva origine dal ricorso formulato dal PMM in data 7.4.2023, con il quale si chiedeva di disporre inaudita altera parte il collocamento della minore in idonea comunità terapeutica, autorizzando incontri con la madre e la sorella in luogo neutro e alla presenza di personale educativo e, in via ordinaria, di disporre la conferma della presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi sociali e specializzati (NPI/psicologia), con attivazione di interventi di supporto alla genitorialità, di prescrivere alla madre di collaborare e di nominare un Curatore speciale alla minore.
Nello specifico, dagli atti allegati al ricorso risultava che il nucleo era seguito dai Servizi sociali a causa delle significative criticità emerse successivamente al decesso del sig. autore di Per_1
comportamenti violenti verso i figli e la moglie;
in particolare, il fratello di , aveva Per_1 Pt_1


posto in essere condotte violente nei confronti della madre e delle sorelle le quali erano state allontanate da casa e inserite per un periodo in un progetto di Housing;
tuttavia, nel corso del 2022
aveva ripreso i contatti con la famiglia, aggravando la precaria condizione psicologica di Pt_1
che nel mese di ottobre aveva posto in essere gesti anticonservativi, procurandosi dei tagli Per_1
sul collo, manifestando altresì disturbi dell'alimentazione e ricorrendo alle sostanze stupefacenti;
a novembre la minore chiedeva di essere allontanata dal contesto familiare e veniva inserita in una struttura educativa, in accordo con i Servizi sociali e con il consenso della madre;
tuttavia nei mesi successivi aveva mostrato difficoltà di inserimento nel nuovo ambiente e un crescente Per_1
disagio, con ripetizione di gesti autolesivi e un tentativo di fuga per ritornare a casa fino ad un ulteriore peggioramento della sua condizione clinica che ne aveva infine determinato il ricovero ospedaliero in data 28.3.2023;
il Servizio riteneva, quindi, necessario un cambio della progettualità, con inserimento immediato della minore in comunità terapeutica (cfr. relazioni 3.4.203 e 6.4.2023 del
Servizio sociale);
la minore aveva espresso il proprio disaccordo rispetto a tale inserimento e la madre appariva persona fragile, non in grado di comprendere e di sostenere adeguatamente la figlia.
Sulla base di tale prospettazione, quindi, il giudice delegato, con decreto ex art. 473bis.15 c.p.c. emesso in data 7.4.2023, nominava un Curatore speciale alla minore, disponeva il collocamento di presso idonea struttura comunitaria adeguata alle sue esigenze di cura, individuata a cura Per_1
dei Servizi coinvolti, al fine di assicurarle un contesto equilibrato, tutelante e allo stesso tempo contenitivo, nell'ambito del quale potesse ricevere tutti i sostegni necessari. Inoltre, autorizzava incontri tra la minore e la madre e la sorella in luogo neutro e alla presenza di personale educativo, secondo tempi e modi ritenuti opportuni dai Servizi, e confermava la presa in carico della minore e del nucleo da parte dei Servizi sociali e del Servizio di N.P.I./Psicologia territorialmente competenti per l'attuazione degli opportuni interventi di sostegno psicologico ed educativo in favore del nucleo
e per gli interventi di supporto alla genitorialità della madre.
Tale provvedimento veniva poi confermato all'esito delle udienze fissate per l'audizione della sig.ra
e di in considerazione del persistere della condizione di malessere di CP_1 Per_1 Per_1 delle già evidenziate fragilità della madre nell'affrontare da sola la situazione della figlia oltre che delle criticità presenti nel nucleo familiare.
Successivamente, con l'ordinanza del 13.7.2023 veniva confermato il collocamento di Per_1
presso idonea struttura individuata dai Servizi, adeguata alle specifiche esigenze della minore, e veniva altresì autorizzata una graduale liberalizzazione degli incontri madre-figlia, secondo tempi e modi ritenuti opportuni dai Servizi a seconda dell'andamento del percorso e delle specifiche esigenze della minore.
Dall'attività istruttoria successivamente esperita è emerso che ha proseguito positivamente Per_1
il suo percorso presso la comunità terapeutica ove è stata trasferita nel mese di luglio 2023, mostrando
buon adattamento e buon percorso”;
in particolare, la minore risulta ben integrata in comunità, inoltre “è stata capace di strutturare relazioni amicali ed è maggiormente in grado di chiedere aiuto con modalità più funzionali e di contenere l'impulsività attraverso la verbalizzazione”. Tuttavia, permangono abbandonici e vissuti depressivi con sfiducia verso il futuro che la portano talvolta a mal
Orga tollerare la permanenza in comunità e a desiderare il rientro a casa (cfr. relazione 9.1.2024 i
Novara).
I Servizi sociali e di NPI, in collaborazione, hanno quindi ipotizzato che la minore possa permanere presso l'attuale struttura per alcuni mesi oltre il raggiungimento della maggiore età per consentirle di entrare in relazione con i nuovi operatori dei Servizi che la seguiranno con il passaggio all'età adulta
e valuteranno il suo collocamento, considerata la non opportunità di un suo rientro a casa in quanto
la sua salute psichica e il conflittuale rapporto con il fratello … sono aspetti che ancora Pt_1 vanno attenzionati e non sono risolti, né potranno esserlo nel breve periodo” (cfr. relazione sociale del 15.1.2024).
Anche sentita nuovamente all'udienza del 31.1.2024, ha confermato il desiderio di Per_1
continuare ad essere sostenuta dai Servizi, nonostante la maggiore età, manifestando particolare entusiasmo per il prossimo avvio di un'attività lavorativa.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento è emerso chiaramente che grazie agli interventi di sostegno attivati in suo favore la minore è riuscita a maturare sufficiente consapevolezza della propria condizione e ad aderire al progetto di cura e supporto elaborato dai Servizi incaricati.
Appare pertanto opportuno, a fronte della non idoneità di un immediato rientro della minore nel contesto familiare e della progettualità individuata dai Servizi, positivamente accolta anche da
disporre la prosecuzione della presa in carico sociale, educativa e psicologica della minore, Per_1
disponendo che gli interventi in essere in suo favore (compreso il collocamento eterofamiliare), finalizzati a sostenerla nel suo percorso di crescita e di autonomizzazione, possano continuare nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 25 e ss. R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e 23 Legge n.
39 del 1975 fino al compimento del ventunesimo anno di età della ragazza stessa, previa verifica del suo consenso.
Vanno quindi confermati tutti gli opportuni interventi di sostegno in favore del nucleo che appaiono funzionali ad accompagnare e supportare adeguatamente nel proseguire il suo percorso di Per_1
crescita e di ulteriore riavvicinamento ai membri del nucleo familiare d'origine.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi