Trib. Minorenni Catanzaro, sentenza 29/10/2024, n. 135
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 244/2024 Cont – rel. Garcea
********
Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, riunito in camera di consiglio e così composto
dott. T C Presidente
dott. D G Giudice rel.
dott. F B Giudice onorario
dott. M G Giudice onorario
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letti gli atti del proc. n. 244/2024 relativo al minore Pt_1
nato in Francia 06/03/2021) Persona_1
dom.to via Ferdinando Serrao, Filadelfia (VV ), presso SAI, in atto collocato presso famiglia, figlio di n. 26/07/1991 Nigeria) rappresentato e difeso dall'avv. Persona_2 S P e O (n.01/01/1986 Nigeria) rappresentata e difesa dall'avv. F E, entrambi domiciliati a Filadelfia, Via Ferdinando Serrao, presso SAI
tutore del minore avv. A R D F
Premesso che:
- A seguito di ricorso del PMM ex artt. 330 CC – 473 bis.13 CPC a carico di entrambi i genitori e contestuale richiesta ai sensi dell'art. 473 bis .15 CPC di provvedimenti in via d'urgenza, con decreto presidenziale INDIFFERIBILE in data 4.3.2024 art. 473-bis.15 C.P.C. e FISSAZIONE UDIENZA RICORSO ex art. 330 C.C. così testualmente si provvedeva:
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe relativo al minore Persona_3
..
[...]
instaurato con ricorso del PMM, ai sensi dell'art. 330 c.c., a carico di entrambi i genitori;
Vista la richiesta formulata dal PMM di provvedimento indifferibile ai sensi dell'art. 473- bis.15;
1 Ritenuto che le risultanze assunte siano significative della ricorrenza di una gravissima situazione di pregiudizio per il minore sopra generalizzato, emergendo in particolare dalla richiesta del Pm quanto segue: “Dall'esame della documentazione pervenuta dal SS corredata dalle relazioni e schede di intervento redatte dall'equipe del SAI presso cui è domiciliato il nucleo familiare, si rileva la necessità di interventi urgenti a tutela del bambino, costretto dai genitori ad una vita reclusa negli angusti spazi dell'appartamento concesso loro dal Progetto di accoglienza, e cui viene impedita qualsiasi relazione con il mondo esterno, men che meno con altri bambini;
dall'esame della documentazione trasmessa dal SS emergono invero preoccupanti e indiscusse criticità in ciascuno dei genitori che a cagione delle manie persecutorie variamente espresse in occasione degli sporadici contatti con gli operatori dell'equipe e del SS, di fatto impediscono al minore qualsiasi relazione con il mondo esterno, così privandolo di fondamentali esperienze di socializzazione e relazione, con gli incommensurabili pregiudizi che così recano al suo sviluppo;
e tanto malgrado nelle poche occasioni in cui il bambino è stato visto dagli operatori, questi abbia cercato con naturale curiosità la relazione con gli altri, poi prontamente frustrata dalla madre;
in occasione dell'unico accesso del SS all'abitazione del nucleo si è verificata una situazione di fatto che ha fortemente (ed ulteriormente) allarmato gli operatori, in uno alle precarie condizioni fisiche in cui, in precedenza, era stata trovata la madre del bambino, poi faticosamente convinta al ricovero per grave forma di anemia;
ed invero, motivandolo con l'imminente attentato alla loro vita, entrambi i genitori hanno letteralmente chiuso dentro casa gli operatori del SS e le altre persone che avevano fatto accesso all'abitazione, giustificando altresì la chiusura delle tapparelle e delle imposte delle finestre con la necessità di impedire a malevole presenze di attentare alla loro vita;
in casa c'era un persistente odore di candeggina, dato forse riconducibile al timore manifestamente espresso da entrambi i genitori circa il rischio che vengano avvelenati;
l'appartamento, inoltre, presentava le pareti ricoperte di scritte inneggianti precetti religiosi (entrambi i genitori si dichiarano cattolici, cfr. relazioni dell'equipe del progetto SAI del 3.1.2024 che li descrive come “al limite del fanatismo religioso”). Rilevano altresì diverse segnalazioni ai responsabili del progetto SAI da parte di vicini di casa del nucleo familiare, disturbati ma anche preoccupati dalle grida che avvertono provenire dall'abitazione. La lettura della documentazione allegata alla segnalazione del SS restituisce altresì la condizione di precarietà sul territorio nazionale di entrambi i genitori i cui ricorsi al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ed anche delle altre forme di protezione internazionale sono stati rigettati (cfr documentazione allegata), coppia genitoriale per la quale non è pensabile neanche la proposizione da parte di questo Ufficio di ricorso ai sensi dell'art 31 comma terzo T.U Imm., atteso l'evidente pregiudizio patito dal minore dalla convivenza con entrambi, e tenuto conto del rifiuto espresso a qualsivoglia forma di integrazione prima ed inclusione poi sul territorio di accoglienza;
dagli allegati alla relazione del SS si rileva altresì che maggiore opposizione a qualsiasi intervento dell'equipe presso il SAI e di recente anche del SS sia frapposta proprio dalla madre del minore, di cui si riportano condotte escludenti qualsiasi relazione con il mondo esterno non solo del bambino ma anche del marito (o compagno), che era sembrato in rare occasioni lasciare intravedere spiragli per l'avvio di una interlocuzione con l'equipe del S.A.I..
Rilevato che dalle dichiarazioni rese da ciascuno dei genitori in sede amministrativa non è dato comprendere la reale natura del percorso migratorio di ciascuno (il padre del bambino in Europa dall'anno 2013, la madre quantomeno dall'anno 2016), di talché non è dato rilevare eventuali traumi da ciascuno subiti e che oggi ne determinano le condotte escludenti qualsiasi sollecitazione dal mondo esterno al nucleo familiare;
ritenuto tuttavia che tali condotte non paiono trovare giustificazione concreta alcuna, in virtù della genericità del
2 narrato di ciascuno dei genitori in sede amministrativa e nel corso degli sporadici colloqui con l'equipe del SAI;
rilevato che pare necessario procedere con valutazione specialistica tramite CTU sulle condizioni personali di ciascuno dei genitori del bambino al fine di potere valutare la possibile futura emersione di adeguate competenze di accudimento del minore, allo stato affatto inesistenti a cagione delle pericolose privazioni che gli sono imposte dallo stile di vita assunto dai genitori e che conseguenze nefaste avranno sullo sviluppo di personalità del bambino, dal canto suo desideroso piuttosto di allargare i propri confini relazionali, puntualmente frustrati da ciascuno dei genitori;
rilevato pertanto che, sulla scorta del considerevole periodo di osservazione e sostegno fornito al nucleo familiare dall'equipe presso il SAI e di recente offerto (e rifiutato) anche dal SS, il SS rappresenta i concreti rischi di pregiudizio cui è attualmente esposto in ambito familiare, rappresentazione che non può non essere condivisa;
rilevato che, per lo stile di vita della coppia genitoriale, le eventuali diversità etnico-culturali di cui pure si tiene sempre nel debito conto nella valutazione delle condizioni familiari dei minori nati in famiglie di diversa provenienza geografica, non possono trovare nel caso che ci occupa alcun fondamento in un giudizio di valutazione delle competenze genitoriali e delle adeguate risposte che ciascuno dei genitori è in grado di fornire per la tutela delle esigenze di crescita del figlio;
ritenuto pertanto che la prosecuzione della convivenza con ciascuno dei genitori, ed ancora più con entrambi, importa la prosecuzione dell'esposizione del bambino a pregiudizi concreti ed attuali che possono cronicizzarsi, impedendogli di acquisire le competenze necessarie allo sviluppo di personalità nel consesso civile, così condannandolo ad una esistenza ai margini della società”.
Considerato come, a cagione dei gravi fatti sopra descritti, non vi sia dubbio che ricorra una incapacità genitoriale di gestire adeguatamente la funzione genitoriale e ricorra l'urgente ed indifferibile necessità di affidare il minore al Servizio sociale per il suo più idoneo collocamento, previa sospensione della responsabilità genitoriale a carico di entrambi i genitori;
Visti gli artt. 330 c.c. – 473 bis.13 e 473 bis.15 c.p.c.
Decidendo in via provvisoria con provvedimento indifferibile e urgente;
P.Q.M
.
NOMINA curatore speciale del minore in oggetto l'avv. De F A del foro di Cosenza
DISPONE la sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
DISPONE l'urgente allontanamento del minore dalla residenza dei genitori;
AFFIDA il minore in oggetto al Servizio sociale territorialmente competente per il suo urgente collocamento una famiglia idonea affidataria da individuare ad opera del Servizio sociale, di concerto con il settore adozioni di questo Tribunale;
INCARICA il Servizio Sociale:
- di avviare urgentemente una valutazione delle capacità genitoriale dei genitori, accertando il loro stato di salute mentale, con facoltà di subdelega e con autorizzazione ad acquisire le
3 cartelle cliniche relative ai medesimi presso ospedali e/o CSM o qualsiasi altra struttura sanitaria;
- accertare il legame esistente tra il minore e i genitori;
- accertare la situazione personale, familiare, economica, lavorativa e sociale dei genitori, verificando la loro capacità di occuparsi convenientemente della prole;
- monitorare il minore, anche nell'attuale assetto collocativo verificando le
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