Trib. Minorenni Milano, decreto 08/02/2025

TRIBMIN Milano
Decreto
8 febbraio 2025
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TRIBMIN Milano
Decreto
8 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, decreto 08/02/2025
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero :
Data del deposito : 8 febbraio 2025

Testo completo

N. 10000049/2023 R.Gen./E

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa Paola Ortolan Presidente Rel.
Dott.ssa Rosa Muscio Giudice
Dott.ssa Paola Penati Giudice Onorario
Dott. Andrea De Liberto Giudice onorario ha pronunciato il seguente
D E C R E T O

Nel procedimento promosso ex art. 31 D.Lgs. 286/1998 relativo ai minori: nato a [...], Albania il 24/01/2013; Per_1 nata a [...], Albania il 12/12/2010; CP_1 figli di: nata a [...], Albania il 22/06/1993; Persona_2
e di
nato a [...], Albania il 25/10/1988; CP_2 domiciliati a Bernareggio (MB), Via Cadorna n.4; rappresentati e difesi dall'Avv. Consuelo Feroci del Foro di Macerata, presso il cui studio sito in Porto Recanati (MC) via Caravaggio n.18 hanno eletto domicilio per questo procedimento;

visto il ricorso depositato il 10/01/2023 con cui i genitori chiedevano l'autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 D.lgs. 286/1998;
esaminati i documenti allegati al ricorso;
assunte informazioni:
- dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale Bernareggio;

- dalla Questura di Monza e della Brianza;

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sentiti i ricorrenti in data 12/04/2024 e il datore di lavoro del padre nella medesima udienza;

acquisito il parere espresso dal P.M. in sede, favorevole per la madre, di rigetto per il padre;

Rilevato che: la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: “la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico
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