Trib. Minorenni Sassari, sentenza 17/12/2024, n. 193

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Sassari, sentenza 17/12/2024, n. 193
Giurisdizione : Trib. Minorenni Sassari
Numero : 193
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N. 129/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI

riunito in camera di consiglio, composto dai signori:
Dott. Guido Vecchione Presidente
Dott.ssa Maria Stefania Palmas Giudice relatore Dott.ssa Valentina Pinna Giudice onorario
Dott. Filippo Dettori Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento indicato in epigrafe relativo alla minore
nata a [...] il [...] Per_1
promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Floris, Parte_1 presso il quale è elettivamente domiciliato, nello studio in Nuoro, Via Mughina n. 73
nei confronti di:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Grazia Pastorino, presso la quale sono elettivamente domiciliati, nello studio in Nuoro, Corso G. Garibaldi n. 17,
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
sulle seguenti conclusioni delle parti
Difesa della ricorrente : accoglimento del ricorso
Difesa dei resistenti : rigetto del ricorso.
Pubblico Ministero: rigetto del ricorso
Con ricorso, depositato in data 9 febbraio 2024 la RA in qualità di nonna materna della Pt_1 minore, a mezzo del proprio difensore, ha adito questo Tribunale con richiesta di voler
1) accertare se la condotta dei sig.ri e , genitori della minore CP_1 Controparte_2 Per_1 sia pregiudizievole per la stessa minore e quindi adottare i provvedimenti più convenienti;

2) in ogni caso, stabilire che la ricorrente possa vedere e tenere con sé la nipote secondo le Per_1 modalità, relativamente ai giorni e agli orari, ritenute più opportune


A sostegno delle proprie richieste la ricorrente rappresentava di essersi occupata della nipotina Per_1 fin dalla sua nascita e fino all'anno 2022. Nel mese di marzo 2022 aveva addirittura accolto la LI il genero e la nipotina presso la propria abitazione, decidendo di andare a dormire nella cucina rustica del seminterrato con l'accordo che il genero, nei mesi immediatamente successivi, eseguisse a sue spese dei lavori di risanamento e ristrutturazione del seminterrato. La coppia però aveva finito per relegarla nel seminterrato, impedendole l'accesso alla cucina e agli altri locali del piano terra, eccezion fatta per il bagno cui poteva accedere per farsi la doccia, senza peraltro avviare la ristrutturazione. Alle sue lamentele la LI e il genero le imponevano il silenzio minacciandola di non farle più vedere la nipotina. Il 5 agosto addirittura non l'avevano neppure invitata al suo compleanno finchè il primo settembre lei aveva intimato loro di andarsene. LA LI e il genero il 1à ottobre avevano lasciato improvvisamente la sua abitazione per trasferirsi altrove e da allora le avevano impedito ogni contatto con la piccola . Per_2
Nella procedura si sono costituiti i genitori della minore che hanno chiesto il rigetto del ricorso , confermando la grave conflittualità dei rapporti con la ricorrente ma ricostruendo in termini affatto diversi l'origine del conflitto. I signori hanno infatti spiegato di aver accettato la proposta della RA di CP_3 Pt_1 condividere l'abitazione impegnandosi a effettuare dei lavori di ristrutturazione e di aver effettivamente onorato gli impegni, avviando i lavori e acquistando dei nuovi mobili.
La convivenza tuttavia si era rivelata fin da principio particolarmente difficile fino a divenire insostenibile. La RA infatti pretendeva di controllare la loro vita, non consentiva loro di Pt_1
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