Trib. Minorenni Genova, sentenza 28/05/2024, n. 77
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Testo completo
N.122/23 AD R.Gen.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il
TRIBUNALE PER I MINORENNI
di GENOVA
riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr. L V Presidente relatore Dr.ssa M C Giudice Dr.ssa L C Giudice onorario Dr. E D G Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura ai sensi dell'art.44, lett. d), L.4/5/1983 n.184 nell'interesse del minore nato a Genova il 30.6.2021 Persona_1 figlia di nata a Genova il 2.10.1990, residente in Genova vico P. Persona_2
M n. 1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova
promossa da
nata a Genova il 28.5.1985, residente in Genova vico P. M Parte_1
n. 1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente: chiede “- che codesto illustrissimo Tribunale per i minorenni di Genova, ai sensi dell'art 44 comma 1 lettera d della l 184/1983, sussistendo tutti i presupposti di legge, voglia disporre di farsi luogo all'adozione del minore
[...]
nato a Genova il 30/6/2021;
con la conseguente assunzione da parte Per_1 del minore anche del cognome dell'adottante. Posto che è fratello di Per_1 [...]
che è già scolarizzata si è instato per post porre il cognome Per_3 Per_1 dopo , si chiede che lo stesso possa ante-porre il cognome della Parte_1
1 adottante al proprio. Che codesto tribunale per i minorenni voglia riconoscere gli effetti dell'adozione del minore
da parte della signora anche nei confronti della Persona_1 Parte_1 famiglia di origine di quest'ultima, oltre al rapporto di fratria tra il figlio della signora , e l'odierna adottando . Parte_1 Persona_3 Persona_1
Il Pubblico Ministero: “conclude perché, alla luce della relazione paragenitoriale instauratasi tra la richiedente e la minore, nel ricorrere dei presupposti di legge, si proceda all'adozione ex art. 44 lett. D L. 184/83,”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.6.2023 ha chiesto l'adozione Parte_1 ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83, del minore , figlio Persona_1 naturale riconosciuto di Persona_2
Al ricorso erano allegate le dichiarazioni di consenso all'adozione espresse dai parenti della ricorrente e della madre del minore. Sono state assunte informazioni e sono stati sentiti la ricorrente e la madre del minore. All'esito dell'udienza del 13 maggio 2024 la madre del minore ha espresso formale consenso all'adozione del figlio. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il procedimento è stato rimesso alla Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve permettersi che con contestuale ricorso la madre del minore ha chiesto l'adozione della figlia della ricorrente, , nata il 14.4.2017, a Persona_3 conferma del progetto genitoriale e familiare della coppia omoaffettiva, unita civilmente il 18 Aprile 2016. Si deve premettere nella ricostruzione in fatto che il ricorso è stato depositato solamente nel 2023 in quanto in precedenza era stata chiesta la trascrizione diretta dell'atto di nascita in favore della ricorrente, tale richiesta era stata rigettata dall'ufficiale di Stato civile del in seguito Org_1 accolta dal Tribunale di Genova e quindi rigettata dalla Corte d'appello in ossequio della giurisprudenza nel frattempo sviluppatasi da parte delle sezioni unite della Cassazione che ha ritenuto che nelle fattispecie in esame l'istituto giuridico di riferimento sia proprio l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 lettera d) legge 184/1983. Dal ricorso emerge che le due donne, fin dal 2013 avevano iniziato una stabile relazione sentimentale, dando luogo ad una convivenza e maturando la scelta di costruire insieme una famiglia con dei figli;
il loro progetto è sfociato nel matrimonio, contratto a Copenaghen e convertito in unione civile in Italia. Il desiderio di avere un figlio è stato fin da subito condiviso tra le due donne, che hanno deciso di comune accordo di intraprendere un percorso di
2
inseminazione artificiale a Copenaghen e che fosse la signora a portare Parte_1 avanti la gravidanza e il 14.04.2017 è nata a Genova la piccola . Successivamente, le due donne si sono rivolte ad una clinica di Barcellona al fine di intraprendere una seconda inseminazione, decidendo che questa volta fosse la signora a portare avanti la gravidanza ed il 30.6.2021 è nato il Per_1 piccolo . Per_1
Fin dall'inizio della loro unione di fatto, il nucleo familiare è stato composto da entrambe le figure genitoriali, così come riconosciuto dagli stessi minori i quali chiamano entrambe “mamma” (nello specifico Mamma . I due Per_4 Per_5 bambini, che condividono il donatore oltre a crescere nella stessa famiglia, si riconoscono a tutti gli effetti come fratelli, sono bambini sani, socievoli e ben integrati nel contesto sociale. I genitori della signora vivono a Masone e sono presenti nella vita Parte_1 dei bambini, di cui si occupano una volta alla settimana quando le mamme lavorano. La madre della signora abita a Genova ed è parimenti Per_1 presente nella vita dei bambini, mentre il padre abita a Firenze e viene a trovarli più o meno ogni due settimane. Le informazioni di PG (cfr nota Questura di Genova 25.8.2023) non hanno riportato note negative, riferendo di un appartamento condotto dalla coppia in ottime condizioni e dell'assenza di segnalazioni al loro carico.
Su richiesta del Tribunale, l' ha svolto Controparte_1 Org_2 accertamenti (cfr rel. 3.4.2023) circa
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il
TRIBUNALE PER I MINORENNI
di GENOVA
riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:
Dr. L V Presidente relatore Dr.ssa M C Giudice Dr.ssa L C Giudice onorario Dr. E D G Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura ai sensi dell'art.44, lett. d), L.4/5/1983 n.184 nell'interesse del minore nato a Genova il 30.6.2021 Persona_1 figlia di nata a Genova il 2.10.1990, residente in Genova vico P. Persona_2
M n. 1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova
promossa da
nata a Genova il 28.5.1985, residente in Genova vico P. M Parte_1
n. 1/6, assistita dall'avv I G del foro di Genova
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente: chiede “- che codesto illustrissimo Tribunale per i minorenni di Genova, ai sensi dell'art 44 comma 1 lettera d della l 184/1983, sussistendo tutti i presupposti di legge, voglia disporre di farsi luogo all'adozione del minore
[...]
nato a Genova il 30/6/2021;
con la conseguente assunzione da parte Per_1 del minore anche del cognome dell'adottante. Posto che è fratello di Per_1 [...]
che è già scolarizzata si è instato per post porre il cognome Per_3 Per_1 dopo , si chiede che lo stesso possa ante-porre il cognome della Parte_1
1 adottante al proprio. Che codesto tribunale per i minorenni voglia riconoscere gli effetti dell'adozione del minore
da parte della signora anche nei confronti della Persona_1 Parte_1 famiglia di origine di quest'ultima, oltre al rapporto di fratria tra il figlio della signora , e l'odierna adottando . Parte_1 Persona_3 Persona_1
Il Pubblico Ministero: “conclude perché, alla luce della relazione paragenitoriale instauratasi tra la richiedente e la minore, nel ricorrere dei presupposti di legge, si proceda all'adozione ex art. 44 lett. D L. 184/83,”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.6.2023 ha chiesto l'adozione Parte_1 ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83, del minore , figlio Persona_1 naturale riconosciuto di Persona_2
Al ricorso erano allegate le dichiarazioni di consenso all'adozione espresse dai parenti della ricorrente e della madre del minore. Sono state assunte informazioni e sono stati sentiti la ricorrente e la madre del minore. All'esito dell'udienza del 13 maggio 2024 la madre del minore ha espresso formale consenso all'adozione del figlio. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il procedimento è stato rimesso alla Camera di Consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve permettersi che con contestuale ricorso la madre del minore ha chiesto l'adozione della figlia della ricorrente, , nata il 14.4.2017, a Persona_3 conferma del progetto genitoriale e familiare della coppia omoaffettiva, unita civilmente il 18 Aprile 2016. Si deve premettere nella ricostruzione in fatto che il ricorso è stato depositato solamente nel 2023 in quanto in precedenza era stata chiesta la trascrizione diretta dell'atto di nascita in favore della ricorrente, tale richiesta era stata rigettata dall'ufficiale di Stato civile del in seguito Org_1 accolta dal Tribunale di Genova e quindi rigettata dalla Corte d'appello in ossequio della giurisprudenza nel frattempo sviluppatasi da parte delle sezioni unite della Cassazione che ha ritenuto che nelle fattispecie in esame l'istituto giuridico di riferimento sia proprio l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 lettera d) legge 184/1983. Dal ricorso emerge che le due donne, fin dal 2013 avevano iniziato una stabile relazione sentimentale, dando luogo ad una convivenza e maturando la scelta di costruire insieme una famiglia con dei figli;
il loro progetto è sfociato nel matrimonio, contratto a Copenaghen e convertito in unione civile in Italia. Il desiderio di avere un figlio è stato fin da subito condiviso tra le due donne, che hanno deciso di comune accordo di intraprendere un percorso di
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inseminazione artificiale a Copenaghen e che fosse la signora a portare Parte_1 avanti la gravidanza e il 14.04.2017 è nata a Genova la piccola . Successivamente, le due donne si sono rivolte ad una clinica di Barcellona al fine di intraprendere una seconda inseminazione, decidendo che questa volta fosse la signora a portare avanti la gravidanza ed il 30.6.2021 è nato il Per_1 piccolo . Per_1
Fin dall'inizio della loro unione di fatto, il nucleo familiare è stato composto da entrambe le figure genitoriali, così come riconosciuto dagli stessi minori i quali chiamano entrambe “mamma” (nello specifico Mamma . I due Per_4 Per_5 bambini, che condividono il donatore oltre a crescere nella stessa famiglia, si riconoscono a tutti gli effetti come fratelli, sono bambini sani, socievoli e ben integrati nel contesto sociale. I genitori della signora vivono a Masone e sono presenti nella vita Parte_1 dei bambini, di cui si occupano una volta alla settimana quando le mamme lavorano. La madre della signora abita a Genova ed è parimenti Per_1 presente nella vita dei bambini, mentre il padre abita a Firenze e viene a trovarli più o meno ogni due settimane. Le informazioni di PG (cfr nota Questura di Genova 25.8.2023) non hanno riportato note negative, riferendo di un appartamento condotto dalla coppia in ottime condizioni e dell'assenza di segnalazioni al loro carico.
Su richiesta del Tribunale, l' ha svolto Controparte_1 Org_2 accertamenti (cfr rel. 3.4.2023) circa
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