Trib. Minorenni Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Genova, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Minorenni Genova
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

7/2023 ADS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

riunito in camera di conSIlio nella persona dei Signori:
Dott. ssa Daniela Verrina Presidente est. Dott. ssa Nadia Guerrieri Giudice
Dott. ssa Ornella Romano Giudice onorario
Dott. Luca Marangon Giudice onorario
ha pronunciato la seguente SENTENZA

Visti gli atti della procedura di accertamento dello stato di abbandono del minore ER nato a [...] il [...]
[...]
Curatore speciale avv. Maria Eugenia Veroli Zamorano del Foro di Genova Figlio di nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Persona_2
Alessandro Gallese del Foro di Imperia e di nata a [...] il [...] Persona_3 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Delfino del Foro di Imperia
Procedura nella quale è costituita la nonna paterna rappresentata e difesa dagli avv.ti Persona_4
Giuliana Basso e Simona Costantini del Foro di Imperia
Conclusioni :
Difensore padre : “Voglia l'Ill.mo Tribunale per i minorenni di Genova, previo ripristino degli incontri protetti padre/Figlio disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo famigliare di origine del minore con provvisoria collocazione Persona_1 presso una famiglia affidataria e riservando ogni provvedimento in ordine all'adottabilità del minore al termine del periodo di durata di anni uno”
Difensore madre: “ Chiede che l'Ill.mo Tribunale per i minorenni adito voglia pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sulla domanda di adozione;
in subordine, sospendere la procedura per il tempo necessario durante il quale tenere monitorata la situazione, con incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, del Servizio di salute mentale affinchè predispongano tutti gli opportuni sostegni e controlli, dando la possibilità ai genitori di riattivare e/o continuare il percorso genitoriale
e affinchè vengano riattivati gli incontri monitorati – in forma esclusivamente protetta – tra il minore ed i componenti del nucleo familiare di origine, anche mediante calendarizzazione degli ER stessi, al fine di valutare la capacità dei genitori e della nonna materna e/o la possibilità di miglioramento delle competenze genitoriali.
In via di estremo subordine e solo nel caso in caso di inidoneità del nucleo familiare d'origine ad accogliere il minore, Voglia il Tribunale disporre che i Servizi sociali competenti predispongano tutto gli opportuni sostegni e controlli, oltre a regolamentare il calendario degli incontri monitorati ed in forma esclusivamente protetta con la madre, col padre e con la nonna paterna, così da poter mantenere contatti tra il nucleo familiare di origine ed il minore . ER


Difensore della nonna paterna: “Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Genova, previo ripristino degli incontri protetti nonna/nipote, disporre l'attivazione di un percorso di supporto alla genitorialità in favore del nucleo familiare d'origine del minore , con provvisoria Persona_1 collocazione del minore presso una famiglia affidataria e riservando ogni provvedimento in ordine all'adottabilità del minore, nella forma dell'adozione mite, all'esito di tale percorso”
Curatore speciale : “Voglia l'Ill.mo Tribunale per i minorenni di Genova incaricare il Servizio sociale di
- Predisporre un calendario di incontri protetti tra e la nonna paterna, SInora , ER Persona_4 con cadenze settimanali o quindicinali;

- Verificare la realizzabilità di un progetto che possa adeguatamente sostenere la nonna, nell'eventualità che le sia affidato il nipote;

- Disporre che venga riattivato o continuato il percorso genitoriale;

- Autorizzare, secondo la valutazione del Servizio sociale, gli incontri protetti del padre, risultato negativo all'alcol e alle sostanze stupefacenti, per almeno sei mesi consecutivi”
Pubblico Ministero : “conclude riportandosi al ricorso originario”.

Fatto e diritto

La presente procedura veniva aperta sulla base della richiesta formulata dal PM in data 31.01.2023 nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione n. 740/2020. Nell'ambito di quel procedimento erano già stati adottati una serie di provvedimenti, che qui si intendono integralmente richiamati, nei quali si dava conto degli accadimenti e dell'evoluzione della procedura e che di seguito si riassumono. La SI.ra risultava essere in carico al DSM dal 2012 per problematiche correlate all'uso di R_ sostanze (oppiacei, cocaina, THC) in Disturbo Borderline di Personalità (le era stato nominato un amministratore di sostegno);
la SI.ra veva vissuto con la madre, anch'ella in carico al Servizio R_ di Salute Mentale, in passato protagonista di un accoltellamento ai danni della figlia, durante una lite con la stessa;
la SI.ra aveva assunto in maniera non sempre regolare terapia metadonica, nel R_ gennaio 2014 era stata reclusa presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo e successivamente inserita presso la comunità psichiatrica a doppia diagnosi Villa Fanny, fino alla revoca degli arresti domiciliari a settembre dello stesso anno;
era seguito un periodo discontinuo di accesso alle cure fino al 2020 quando, nel periodo della gravidanza di aveva effettuato un ER unico controllo delle urine risultato positivo ad oppiacei e cannabinoidi;
nello stesso periodo, la donna, non effettuava l'esame del capello concordato con il Servizio;
da Gennaio 2021 l'afferenza al Servizio era stata altalenante, inizialmente disponibile alle cure, le aveva poi rifiutate se non fossero state prescritte dal TM.
Con decreto in data 21/06/2021, ex art 333, a fronte della segnalazione del Servizio sociale e del Ser.t di Bordighera, il Servizio sociale veniva incaricato di predisporre tutti gli opportuni sostegni e controlli, anche attraverso un affido educativo domiciliare e il Ser.t di attivare un monitoraggio sulla madre ed effettuare un adeguato programma di controllo sull'assunzione di stupefacenti/alcool, se del caso predisponendo un adeguato percorso psicoterapeutico o programma di recupero per la stessa, vigilando sull'andamento dell'intervento e attivando una presa in carico, anche da parte della psicologa del Servizio, al fine di svolgere un accurato accertamento psicodiagnostico sulle caratteristiche di personalità della madre del minore si prescriveva ad entrambi i genitori ER di collaborare agli interventi proposti, avvisandoli che la violazione delle prescrizioni poteva comportare, persistendo o aggravandosi la situazione di pregiudizio, l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Part Sulla base di questo dispositivo a Luglio 2021 la donna si era ripresentata al T, dove si era impostata una terapia che veniva però assunta in maniera discontinua e anche i controlli dei cataboliti
urinari ad uso clinico erano stati incostanti e avevano rilevato positività a cannabinoidi, cocaina, oppiacei, benzodiazepine e alcool. Sei mesi più tardi il Servizio sociale di Vallecrosia, subentrato nella gestione del caso al Comune di
Bordighera, segnalava il persistere delle problematiche di dipendenza della SI.ra , Persona_3 come da aggiornamenti allegati dell'ASL1, Dipartimento Integrato Salute Mentale e delle Dipendenze del 24.08.21 e 31.12.2021 e a cura dell'ASL1 Dipartimento Materno Infantile datato 31.12.202: la SI.ra malgrado gli interventi specialistici offerti sul territorio, tra cui il R_ monitoraggio e la presa in carico psichiatrica ( a suo carico era stata posta una diagnosi di “disturbo di personalità borderline, con notevole componente affettiva”, in ragione della quale le era stato nominato un amministratore di sostegno), presentava un'alta sporadicità e discontinuità al Part monitoraggio del t, era risultata costantemente positiva ai cannabinoidi e alternativamente a oppiacei, benzodiazepine, alcool e cocaina e, nonostante le fosse stato più volte richiesto, non aveva effettuato l'esame del capello e aveva sospeso la terapia farmacologica prescritta in sede psichiatrica. La storia familiare della SInora presentava problematiche ancora irrisolte e destabilizzanti, R_ particolarmente “vive” nella relazione con la madre, anch'ella paziente del Ser.t e della Salute Mentale a causa di una cronicità nella dipendenza alcoolica che l'aveva portata negli anni a perdere ogni stabilità di vita. Il padre del minore, occupato a tempo pieno come ferraiolo a Monaco (FR), risultava essere persona precedentemente sconosciuta ai Servizi, che non manifestava problematiche di dipendenza né risultava avere a carico precedenti penali. La coppia genitoriale conviveva presso l'alloggio di proprietà della nonna paterna del minore, SI.ra pensionata sessantasettenne, Per_4 dedita alla coltivazione di frutta e ortaggi nelle campagne di proprietà, attività che la impegnava per l'intera giornata, sì la SI.ra trascorreva le giornate da sola con il bambino ed Persona_3 esplicitava stanchezza ed eccessivo carico di lavoro in quanto a suo dire delegata alla gestione della casa e dei pasti, oltre a doversi occupare da sola del figlio;
la SI.ra lamentava, inoltre, R_ un'eccessiva ingerenza della SI.ra nella vita di coppia quale effetto di una convivenza e di Per_4 un forte legame con il figlio . Il padre del minore – che non si era recato in udienza, quando Per_2 convocato, per asseriti problemi di lavoro – era parso ignaro dei contenuti del precedente decreto e inconsapevole e disinformato delle problematiche di dipendenza, ancora attuali, della compagna.
Dalla relazione in data 31/12/2021 della Struttura di Psicologia del Dipartimento materno infantile dell'ASL1 emergeva che la frequenza dei colloqui della SI.ra con la psicologa era incostante R_
e gli appuntamenti spesso disattesi;
il piccolo appariva curato, ma mostrava un'eccessiva ER tendenza ad affidarsi a figure pressoché sconosciute, quali gli operatori, per ottenere conforto e accudimento, aspetto potenzialmente indicativo di difficoltà nella relazione di attaccamento madre figlio;
la SInora aveva manifestato in più occasioni il proprio stato di
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