Trib. Minorenni Bari, sentenza 08/11/2024, n. 350
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 295/23 cont. N. Cron.
Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio e composto da:
1) Dott.ssa Valeria Montaruli Presidente
2) Dott.ssa Antonia Salamida Giudice relatore
3) Dott.ssa Valentina Stallone Giudice onorario
4) Dott. Daniele Martinelli Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 295/23 contenzioso, promosso dal PM in sede con ricorso depositato il
27.06.2023, in favore dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] di Persona_2 Parte_1
e , rappresentati dal curatore avv. Anna Lucia Celentano e assistiti dal difensore Parte_2 Parte_3 avv. Maria Emilia De Martinis
Contro
:
e , entrambi costituiti in giudizio con l'avv. Giulio Scapato Parte_2 Parte_3
Conclusioni: come da atti e verbali di causa;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.06.2023 il pubblico ministero in sede ha chiesto, previa nomina di un tutore, la sospensione dalla responsabilità genitoriale di , l'allontanamento dei minori dalla casa familiare Parte_2
e il divieto di avvicinamento del padre ai luoghi frequentati dai minori per mesi tre.
Con decreto in medesima data il Presidente ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti nominando il giudice relatore e il curatore speciale per i minori.
Con decreto del 29.6.23, il collegio adottava provvedimento indifferibile ed urgente 473bis n. 15, 40 c.p.c.. rimettendo le parti per la comparizione personale all'udienza del 26.10.23 già indicata con decreto presidenziale del 27.6.2023.
Si riporta di seguito il contenuto del ridetto provvedimento:
“Visti gli atti relativi ai minori , nato a [...] il [...], , nata Foggia il 13.8.2016 e Persona_2 Persona_1
, nato a [...] il [...] di e ;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rilevato
che con decreto del 27 giugno 2023 il Presidente ha fissato udienza per la comparizione delle parti nominando il giudice relatore e il
curatore speciale per i minori;
che nelle more della comparizione delle parti ricorre la necessità di adottare provvedimenti indifferibili, in ragione della nota dell'08.06.2023 e relativi allegati trasmessa dalla Procura Ordinaria presso il Tribunale per i Minorenni di Bari che prospetta una condizione di pregiudizio dei minori e in conseguenza di presunti abusi posti in essere in loro danno dal padre, Per_1 Persona_2 con la connivenza della madre;
rilevato che a tutela di detti minori è stato già adottato da questo TM decreto n. 1927 del 17.3.2023 emesso nell'ambito del procedimento
contenzioso rubricato al n. 10/23, il cui contenuto di seguito si riporta:
“Letto il decreto in data 2.3.2023, in favore dei minori , nato a [...] il [...] e , Persona_2 Persona_1 nata Foggia il 13.8.2016, di e , con cui è stato convalidato il collocamento in struttura comunitaria ex art. 403 cc Parte_2 Parte_3 dei predetti minori nell'ambito del procedimento rubricato al n. 10/23;
rilevato che in data 14.3.2023 si procedeva all'ascolto delle parti;
tenuto conto che le attività istruttorie compiute - alcune provenienti dall'autorità giudiziaria ordinaria non ostensibili e inserite in plico separato soggetto a secretazione - consentono una valutazione ponderata dell'interesse dei minori, rispetto al pericolo di vederli esposti ad
azioni abusanti come quelle allegate al ricorso del PM ovvero al pregiudizio di un allontanamento che, separandoli dai soggetti accudenti
ed emarginandoli in contesti estranei all'ambiente familiare, possa nel tempo indurre nei minori inspiegati sentimenti abbandonici o colpevolizzanti (ciò che, allo stato, è escluso secondo la valutazione che ne ha fatto la psicologa della comunità che ne ha sottolineato
l'assenza di consapevolezza e di sentimento di colpa rispetto al loro allontanamento da casa);
nondimeno vanno valorizzate ai fini del giudizio sommario di questa fase le dichiarazioni della genitrice che contrastano una proposizione
accusatoria, anche nel descrivere il profondo attaccamento affettivo tra entrambi i minori e il padre, visto come punto di riferimento accudivo
e non come soggetto intimorente, oltre che l'assetto emotivo dei minori, giudicati adeguati dal punto di vista comportamentale e non portatori, almeno in forma evidente, di disagio nel rapporto con l'adulto, riconosciuto come altro di cui potersi fidare (si veda la citata relazione della comunità);
che, in detto bilanciamento di interessi, entrambi meritevoli di tutela, rispetto al provvedimento di allontanamento dei minori in comunità, appare preferibile un allontanamento che salvaguardi le relazioni con la famiglia allargata e con un ambiente che è proprio dei minori,
adottando le misure che comunque evitino eventuale esposizione a pregiudizio;
che a tal fine va valorizzata la disponibilità dei nonni all'accoglienza, ritenendo che gli stessi possano garantire la tutela necessaria,
limitandosi gli incontri fra i minori e genitori ai soli orari diurni;
ritenuto di compensare le spese in considerazione delle ragioni della decisione;
PQM
Visto l'art. 403 c.c., così provvede in via definitiva:
1) conferma il provvedimento del giudice delegato in data 2.3.2023, sostituendo il collocamento in comunità con il collocamento presso i nonni
materni, incaricando gli stessi di assicurare la regolare frequenza scolastica dei minori e le altre condizioni utili alla loro serena crescita;
2) autorizza incontri diurni liberi fra i minori e i genitori prescrivendo che ove i minori si trattengano con i genitori fuori dall'abitazione dei
nonni materni entrambi i genitori siano presenti;
3) prescrive ai genitori di non fare alcun riferimento alla vicenda nel tempo in cui avverranno gli incontri;
4) dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
5) Compensa le spese.
Rimette al PMM in sede per le ulteriori iniziative ritenute necessarie
(…)”;
considerato che, con l'odierno ricorso, il PMM in sede chiede emettersi ordine di protezione a tutela dei minori, dei quali richiede il collocamento in struttura comunitaria, deducendo, tra l'altro, che le testimonianze dei minori appaiono condizionate dagli interventi dei genitori e della nonna , richiamandosi in particolare il tenore diverso nel tempo delle dichiarazioni del minore ;
CP_1 Persona_2 considerato, tuttavia, che l'attuale intervento adottato da questo Tribunale a tutela dei minori ed individuato nel loro collocamento presso
l'abitazione dei nonni materni appare, ancora allo stato, la soluzione maggiormente adeguata a cautelare il loro benessere, nella misura in cui la lettura degli atti ne fa trasparire una condizione di serenità nella loro collocazione presso i nonni (si veda sul punto la relazione del
SS del 06.4.2023 e la relazione di consulenza tecnica a firma della dott.ssa ove si legge “Della collocazione dei minori presso la CP_2 casa dei nonni, i bambini si ritengono sereni rispetto alla loro permanenza presso la loro abitazione”), che dunque appare, in quel
bilanciamento di interessi che già nella precedente sede è stato oggetto di valutazione, la soluzione meno incisiva ed incidente sulla integrità
psico-fisica di e ;
Per_1 Per_2 considerato, d'altro canto, che, esulando dalle competenze di questo TM la prospettazione di un pericolo di inquinamento delle prove in sede penale che l'autorità giudiziaria ordinaria potrà assicurare con i mezzi propri, il paventato condizionamento dei minori da parte dei parenti e quindi anche dei nonni va letto in chiave di potenziale condizionamento psicologico, cosicchè la non evidenza di alterazione delle
relazioni familiari venutesi a creare dopo la permanenza dei minori presso i nonni e anzi il clima sereno che è venuto colà a costituirsi, costituiscono elementi tranquillizzanti di un pericolo di compromissione psicologica dovuta a condizionamento esterno, tanto non
ravvisandosi né nelle dichiarazioni della minore - la quale sentita alcuni giorni dopo il trasferimento presso i nonni, non per Per_1 questo ha rivisto il suo racconto dei fatti - né in quelle del minore , il quale, nella medesima circostanza, ha piuttosto modificato Persona_2 la propria iniziale versione degli occorsi;
parimenti, le conclusioni della consulenza a firma della dott.ssa non inducono ad CP_2 ipotizzare detto condizionamento nei termini in cui espressamente riferiscono “I minori mostrano un atteggiamento genuino e spontaneo.
E' da escludere la possibilità di un condizionamento esterno, soprattutto in virtù del tenore delle dichiarazioni rese”;
considerato, d'altro canto, che in aggiunta alle valutazioni che hanno avuto sfogo nel provvedimento ex art. 403 c.p.p., va oggi considerato come elemento nuovo la conferma da parte del minore degli apprezzamenti negativi delle condotte genitoriali già Persona_2 stigmatizzate dalla sorella, modificando in tal senso le precedenti dichiarazioni e così avallando di contenuto pregiudizievole la permanenza
di contatti tra i minori stessi e i genitori;
ritenuto che
la condizione di pregiudizio così accertata è suscettibile di evoluzione positiva solo a seguito di una revisione critica degli agiti
che oggi appaiono essere imputabili ai genitori, in rispetto ai quali il corso delle indagini penali si apprezza dirimente;
considerato che
analoga necessità di protezione non si ravvisa nei confronti del minore , peraltro particolarmente bisognoso delle Pt_1 cure materne per la sua condizione sanitaria;
che, prevista normativamente la possibilità di emettere provvedimenti indifferibili in capo al Presidente o al giudice da costui delegato, analoga potestà va riconosciuta al collegio quale organo decidente, ai sensi dell'art. 473bis n. 1 c.p.c.;
che, assunto dal collegio il decreto indifferibile, non ricorre la necessità di conferma e la revisione della presente pronuncia, oltre che ai casi di modifica per sopravvenute circostanze ai sensi dell'art. 473bis n. 23 c.p.c., va riservata al reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 473bis n. 24, co.2