Trib. Minorenni Bologna, sentenza 07/10/2024, n. 246
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, così composto:
Dott.ssa A FO Presidente
Dott.ssa C I Giudice relatore
Dott.ssa D D F Giudice onorario
Dott. S BO Giudice onorario
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis co 22 c.p.c la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 433/2023 relativo alla minore n. in Persona_1
Marocco il 3/8/2006, rappresentata e difesa dal curatore speciale Avv.Puri M E del foro di Bologna
PROMOSSO DALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
BOLOGNA
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
E (genitori residenti in marocco), contumaci Controparte_1 CP_2
E
E CP_3 Controparte_4
, nato in Marocco il 22.12.1981 e nata in Marocco il 04.03.1980, zii
[...] CP_4 materni (zio materno e moglie di questi, soggetti che avrebbero in custodia la minore mediante l'istituto della c.d. “ ”), contumaci Per_2
Oggetto: filiazione dei minori. Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.333 c.c. e art.5 bis L.n.184/1983.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Voglia il Tribunale, ai sensi degli artt.473bis.13
e 330, 333 c.c., art.5 bis L.n.184/1983 pronunciare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, provvedere alla nomina di un tutore provvisorio per la minore, all'affido della predetta al servizio sociale territorialmente competente al fine di mantenere la sua attuale collocazione in ambito comunitario, verificandone l'idoneità in tutti i modi più opportuni;
monitorare la situazione e vigilare
sulle condizioni di salute della minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
attuare gli interventi ritenuti opportuni nel suo interesse;
anche con la collaborazione delle competenti Autorità
Sanitarie predisporre tutti gli interventi, anche di tipo psicologico, ritenuti opportuni;
fornire alla minore ogni ulteriore sostegno educativo, ricreativo, sportivo e formativo adeguato alla sua età e alle sue esigenze.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre
l'affidamento della minore , come sopra generalizzata, alla Comunità Persona_3 familiare “Mano nella mano”, corrente in via Lavino n. 102, Calderino – Monte San Pietro (BO), nominando un tutore o altra figura equivalente al fine del compimento di tutti gli atti giuridici necessari nel migliore interesse della predetta minore, non esclusa la costituzione di parte civile nel giudizio penale nei confronti degli zii, fissando altresì udienza ex art. 473 bis n. 4 e 5 c.p.c. per l'ascolto della minore, convocando altresì un interprete di lingua araba;
in particolare all'udienza del 22.4.2024 il curatore speciale ha chiesto in via principale il proseguo amministrativo come e in subordine ai sensi Pt_1 dell'art.25 RD 1404/1934;
in ulteriore subordine che il Tribunale incaricasse il servizio sociale tutela minori di affiancare il servizio sociale adulti per una progettazione a tutela del percorso della minore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18.08.23 il Pubblico Ministero ai sensi degli artt.473bis.2, 473bis.13 e
473bis.15 c.p.c. chiedeva la nomina di un tutore provvisorio per la minore, l'affido della predetta al servizio sociale territorialmente competente al fine di mantenere la sua attuale collocazione in ambito comunitario, verificandone l'idoneità in tutti i modi più opportuni;
monitorare la situazione e vigilare sulle condizioni di salute della minore, verificandone lo stato fisico, psicologico ed emotivo;
attuare gli interventi ritenuti opportuni nel suo interesse;
anche con la collaborazione delle competenti Autorità
Sanitarie predisporre tutti gli interventi, anche di tipo psicologico, ritenuti opportuni;
fornire alla minore ogni ulteriore sostegno educativo, ricreativo, sportivo e formativo adeguato alla sua età e alle sue esigenze.
2.Con decreto del 21.8.2023, il Presidente, visto l'art.473bis.14 cpc, nominava il giudice relatore, fissava udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini prescritti dalla legge, nominava curatore speciale ai sensi dell'art.473bis.8 c.p.c. l'avv.M E Puri del foro di Bologna.
All'udienza del 20.11.2023 venivano sentiti la minore e il curatore speciale, mentre non si presentavano né i genitori né gli zii materni.
Con decreto emesso ai sensi dell'art.473bis.22 c.p.c. in pari data, il Giudice delegato- in ragione del grave pregiudizio allegato dal Pubblico Ministero – evidenziava che era stata Persona_3
affidata in Kafalah dai genitori biologici alla famiglia dello zio materno, S. , nato in Marocco CP_3 il 22.12.1981, formata dal predetto, dalla di lui moglie nata in Marocco il 04.03.1980 e dal CP_4
loro figlioletto di pochi mesi e con loro abitava sul territorio italiano;
che la giovane si era trasferita Per_1 dal Marocco ove la famiglia di origine, composta dai genitori e da due - fratelli di 14 e 7 anni, viveva in
assoluta povertà;
affidata agli zii, questi ultimi, in base a quanto riferito da e confermato da altri due Per_1
testimoni, non avevano consentito alla nipote di andare a scuola, le avevano imposto di stare a casa a badare
al cuginetto e ad aiutare con i lavori domestici;
la minore, come confermato dalla stessa anche in sede di ascolto all'udienza del 20.11.2023, riportava altresì una elevata conflittualità ed episodi in relazione ai quali era stato aperto un procedimento penale, attualmente in fase di indagini, a carico degli zii;
a seguito dell'aumento dei conflitti fra e gli zii, in data 21.06.23 le Forze dell'Ordine richiedevano l'intervento Per_1 del Pronto Intervento Sociale di Bologna e successivamente, col consenso scritto della madre, veniva Per_1
affidata dapprima ad un centro di prima accoglienza e, in un secondo momento, alla Comunità familiare
“Mano nella mano”, corrente
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