Trib. Minorenni Milano, sentenza 02/12/2024, n. 649

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 02/12/2024, n. 649
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 649
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 60000155/2022 CP_1
N. 60000154/2022 CP_1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
Presidente rel. dott. Elly Marino
Giudice dott. AN Iaquinta
Giudice Onorario dott. Giulia Matilde Rollier
Giudice Onorario dott. Fabio Zago
ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 16 L. 184/1983
nel procedimento ai sensi degli artt. 8 ss L.184/83 e successive modifiche promosso dal
P.M. sede con ricorso in data 18.11.22 a tutela di
nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2

Con la rappresentanza e assistenza dell'avv.to Andrea Cascio del Foro di Monza, curatore speciale
FI di
, nata a [...] il [...], residente a [...] con Avv.to Massimo Apricena del Foro di Milano
E
, nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_2 con avv.to Maria Cibelli del Foro di Napoli
pagina 1 di 14
Con l'intervento di :
✓ nata a [...] il [...] e nato a Persona_2 Parte_3
Napoli il 11.11.1984 residenti in [...] con Avv.to Maria Cibelli del
Foro di Napoli in qualità di zii paterni

nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_3 Parte_4
Livenza (TV) il 4.11.1965 residenti in [...] b rappresentati e difesi dall'Avv.to Massimo Apricena del Foro di Milano come da costituzione in data 5 giugno 2024 in qualità di nonni materni
con la partecipazione del P.M. sede

CONCLUSIONI DELLE PARTI e PARERI
Il curatore: Voglia l'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
- accertato e ritenuto che non sussistono i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dei minori e dichiarare che non Parte_1 Parte_2 vi è luogo a provvedere;

- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 330 c.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre signora su entrambi i figli minori;
Persona_1

- disporre l'affido dei minori e all'Ente Parte_1 Parte_2 territorialmente competente, con limitazioni delle responsabilità genitoriali relativamente alle decisioni in materia di collocamento, salute, istruzione ed educazione;

- disporre il collocamento dei minori presso gli zii paterni, signori e Persona_2

Parte_3
- incaricare i servizi sociali dell'ente affidatario di:
- avviare ogni opportuno percorso educativo e/o di sostegno in favore degli zii collocatari;

- avviare e garantire la presa in carico psicologica, nonché ogni percorso di supporto psico-educativo ritenuto opportuno, in favore di entrambi i minori;

- regolamentare le visite dei minori con il padre, con le sorelle , e Per_2 Per_4
AN, nonché con i nonni paterni, se richiesti, in spazio neutro ovvero comunque con modalità osservata e protetta, secondo le modalità e tempistiche ritenute più opportune a tutela dei minori, con possibilità di graduale liberalizzazione, se ritenuta nell'interesse dei minori, e con facoltà di sospensione/interruzione in caso di pregiudizio per gli stessi;

- regolamentare le visite dei minori con i nonni materni, se richiesti, in spazio neutro ovvero comunque con modalità osservata e protetta, secondo le modalità e tempistiche ritenute più opportune a tutela dei minori, con possibilità di graduale liberalizzazione, se ritenuta nell'interesse dei minori, e con facoltà di sospensione/interruzione in caso di pregiudizio per gli stessi;

pagina 2 di 14 - assicurare un attento monitoraggio sull'intero nucleo familiare, sulla condizione psico- fisica dei minori e sull'attuazione dei provvedimenti di codesto Ill.mo Tribunale;

- favorire la presa in carico psicologica del signor , nonché l'avvio di Controparte_2 un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di sostenere il padre nell'acquisizione/rinforzo delle capacità genitoriali nonché disporre, se ritenuto opportuno, un monitoraggio tossicologico dello stesso. Con vittoria di spese e compensi professionali. In ogni caso, stante l'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, liquidare i compensi spettanti all'Avv. Andrea Cascio per le prestazioni professionali dallo stesso espletate, nell'interesse dei minori, nel procedimento in epigrafe indicato. Con riserva di depositare, in via telematica, l'istanza per la liquidazione dei compensi spettanti allo scrivente curatore speciale e difensore, stante la delibera di ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già depositata con la comparsa di costituzione nel presente procedimento.

La Madre: insiste per la dichiarazione di adottabilità dei minori nel loro principale interesse non ritendendo adeguate le figure di riferimento del nucleo famigliare paterno.

Il Padre: chiede che:

1. Il Sig. venga reintegrato nell'esercizio della responsabilità genitoriale avendo Per_2 lo stesso terminato positivamente i percorsi e mantenuto un comportamento assolutamente collaborativo cui nulla può imputarsi in termini di comportamento pregiudizievole sotto il profilo delle competenze genitoriali;



2. I bambini vengano riaffidati al padre;



3. Il Sig. venga supportato dal Servizio Sociale con interventi assistenziali Per_2

e di sostegno;

4. In subordine nel caso in cui il Tribunale ritenesse che i minori debbano rimanere collocati presso gli zii paterni si chiede che gli stessi abbiano una funzione di supporto e sostegno per il padre.


Gli zii paterni intervenuti: chiedono 1. Di rimanere come figure di riferimento per i nipoti e che sostengano il padre nella gestione dei figli;

2. In subordine nel caso in cui il

Tribunale ritenesse che i nipoti debbano rimanere collocati presso gli zii paterni come sorta di risorsa positiva per i minori che il padre abbia il reintegro nell'esercizio della responsabilità genitoriale a pieno titolo senza limitazioni

I Nonni materni intervenuti: non luogo a provvedere sulla dichiarazione di adottabilità.

Il P.M. (parere espresso in data 07.10.24): esprime parere favorevole alla dichiarazione di NLP sul ricorso per adottabilità, alla pronuncia della decadenza della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e della limitazione del padre, con affido dei minori all'ente territorialmente competente e incarico all'ente di individuare il collocamento più idoneo
(allo stato presso gli zii paterni), e regolamentare gli incontri con il padre e ti attivare gli interventi psico-educativi necessari e opportuni a sostegno dei minori.
pagina 3 di 14
L'Ente affidatario si è espresso nella relazione del 20.5.2024 in senso sfavorevole ad una pronuncia di adottabilità e in senso favorevole al collocamento dei minori presso gli zii paterni con tutti i sostegni necessari a cura dei servizi territoriali e con passaggio di competenze, previo trasferimento anagrafico, al nuovo Comune di residenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il P.M. sede con ricorso del 18.11.2022 ha disposto l'apertura di procedimento ex artt. 8 ss L. adoz. a tutela dei minori con richiesta di dichiararne lo stato di abbandono e disporne l'idoneo collocamento, in concomitanza con la richiesta di convalida (procedimento 2777/22 VG) del provvedimento di inserimento degli stessi in struttura comunitaria da soli, provvedimento adottato ex art. 403 c.c. dal Sindaco di Cormano il 16.11.2022, convalidato in data 18.11.2022 dal Giudice Delegato con il provvedimento che si riporta integralmente:
“ In data 17.10.22 la madre dei minori si presentava presso la Stazione CC di Cormano per denunciare maltrattamenti perpetrati ai suoi danni dal compagno – padre dei bambini – a far tempo dall'agosto 2022 fino al 17.9.2022, data in cui la donna, temendo per la propria incolumità e per quella dei minori, si era determinata a scappare da Quarto (NA) con i figli trovando ospitalità a Cormano dai propri genitori.
La signora rappresentava di essere stata destinataria di minacce di morte, aggressioni fisiche mai refertate né denunciate, anche con frequenza inizialmente ogni 2/3 volte alla settimana e negli ultimi mesi con frequenza giornaliera;
non indicava ragioni specifiche alla base delle condotte maltrattanti che il compagno poneva in atto anche per futili motivi in quanto alterato dall'assunzione smodata di sostanze alcoliche e stupefacenti.


La signora dichiarava che l'ultimo episodio risaliva al 17 agosto 2022 quando a seguito dell'ennesima discussione, perchè era tornata tardi a casa dal lavoro così ritardando la preparazione della cena, il aveva tentato di percuoterla Per_2 con una bottiglia di vetro, non riuscendo grazie all'intervento del figlio Pt_1 che aveva iniziato ad urlare. Precisava infatti che spesso le violenze erano avvenute alla presenza dei figli minori al punto che non voleva più vedere il padre. Pt_1

La esprimeva la propria preoccupazione per il fatto che il era Per_1 Per_2 stato più volte ristretto in carcere e che la sua famiglia di origine era legata alla camorra.

Dalla attività istruttoria avviata dagli inquirenti risultava che i genitori della signora erano stati tenuti all'oscuro delle vicende riguardanti la figlia fino al 17 settembre c.a. giorno in cui la si era rifugiata presso di loro descrivendo Per_1
pagina 4 di 14 numerosi episodi di violenze fisiche e psicologiche a lei inflitte dal anche Per_2 alla presenza dei bambini. In sede di s.i. rese il 24.10.22 riferivano che la figlia all'età di 16 anni aveva sofferto di “disturbi psicologici dovuti ad insicurezze personali” per i quali era stata presa in carico da una psicoterapeuta, percorso che si era interrotto il 1.4.2015 allorquando la giovane era scappata da casa senza dare notizie di sè per circa due settimane (con conseguente denuncia di scomparsa). Avevano poi appreso che si era recata a Quarto dove aveva avviato la convivenza con il Per_2

La il 25.10.22 in sede di s.i. integrava le proprie dichiarazioni, riferendo Per_1 che in passato (all'età di 17 anni) non aveva avuto un buon rapporto con i propri genitori con i quali era solita litigare a motivo di una precedente relazione da lei intessuta con altro uomo, dal quale era stata sequestrata e violentata con
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