Trib. Minorenni Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 50

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Taranto, sentenza 10/12/2024, n. 50
Giurisdizione : Trib. Minorenni Taranto
Numero : 50
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale per i Minorenni di Taranto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto, in data 9 dicembre 2024 riunito in Camera di Consiglio in composizione dei seguenti Magistrati:
PAOLA MORELLI PRESIDENTE EST
SILVIA NASTASIA GIUDICE
FRANCESCO PAOLO ROMEO GIUDICE ONORARIO
MARIDA GIULIANI GIUDICE ONORARIO
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DELLO STATO DI ADOTTABILITA'
(art 15 l. 184/1983)
Nell'interesse di nato il [...] a [...] figlio di (3509801274) nato il Parte_1 Per_1
30.4.1983 a Taranto rappresentato e difeso di ufficio dall'Avv. Immacolata Caricasulo con domicilio eletto ai sensi del codice di procedura penale presso lo studio dell'Avv Marino Galeandro e di Parte_2 nata il [...] a [...] (cell ) attualmente ospite presso la Comunità alloggio P.IVA_1
Piccolo Principe in Taranto rappresentata e difesa d'ufficio dall'Avv Giuseppe Castaldo genitori entrambi residenti in [...], di fatto senza fissa dimora (ultima conosciuta in Taranto Via Gorizia
n. 21),
• sentito il PMM che ha chiesto, con parere scritto del 21.10.2024 di dichiarare lo stato di adottabilità del minore
• sentito il tutore-difensore Avv Gabriello D'Onghia del minore che ha depositato memoria scritta il
16.10.2024 chiedendo declaratoria di adottabilità e futuro mantenimento dei legami affettivi di origine con la zia paterna e il suo ristrtto nucleo familiare Parte_3
• invitati i difensori di ufficio nominati in favore della madre Avv Giuseppe Castaldo costituitosi in giudizio
e del padre, Avv Immacolata Caricasulo non costituito ad esprimersi e scaduti i termini concessi senza che siano state depositate note difensive 1


OSSERVA


1. in diritto

− Ferma in via prioritaria la tutela del diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (anche allargata) sancita dall'art 1 della legge 5 maggio 1983 n. 184, ai sensi del comma 1 dell'art.
8 della citata legge sono dichiarati in stato di adottabilità i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono in quanto privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti (entro il 4° grado) tenuti a provvedervi, e sempre che tale mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
− La Suprema Corte alla luce del principio cardine per cui la dichiarazione di adottabilità deve costituire per il giudice procedente la soluzione estrema che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, ha tracciato linee di principio interpretative dell'articolato di legge ormai consolidate e convergenti con quella tracciate dalla Corte Costituzionale e della Corte Europea dei
Diritti dell'uomo in base alle quali:
- il diritto del minore a restare inserito nell'ambito della famiglia di origine non ha carattere assoluto ma bilanciabile con l'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata, incontra, cioè, i suoi limiti là dove i genitori non siano in grado di assicurare un armonico sviluppo della sua personalità considerato non in astratto ma in concreto cioè in relazione al suo vissuto alle sue caratteristiche fisiche e personologiche alla sua età al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità (cfr Cass 23 aprile 2019 n. 11171;
Cassazione civ ordinanza n. 24717 del 14.9.2021);

- va considerata situazione di abbandono oltre al rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una condizione obiettiva del minore che anche a prescindere dagli intendimenti e dalla imputabilità della condotta dei genitori o dei parenti, impedisca o ponga in pericolo comunque il suo sano sviluppo psicofisico per il non transente difetto di assistenza materiale e morale Cassazione sent n. 8877 del 14.4.2006;
Cass n. 1838 del 26.1.2011;
sez 1 n. 4097 del 20.2.2018)
- per causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea ad escludere lo stato di abbandono deve intendersi un ostacolo esterno posto dalla natura, dall'ambiente, da un terzo che soverchia la volontà del genitore e che alla luce del preminente interesse del minore deve essere necessariamente correlato al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso (cfr Cassazione Sez 1 sentenza n. 9949 del 18.6.2012)
- la valorizzazione del legame naturale che ispira la legge impone al giudice un particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono che non può fondarsi sul mero apprezzamento della inidoneità dei genitori biologici alla cura e alla educazione ma sull'accertamento che essa nonostante i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e di altre forme di sostegno abbia provocato o possa provocare danni gravi ed irreversibili per la crescita equilibrata del minore (cfr Cassazione Sent sez 1 n. 1837 del 26.1.2011)
- il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso a prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità e competenze genitoriali entro tempi compatibili con l'esigenza del minore di poter conseguire una crescita equilibrata in un contesto familiare stabile e funzionale: se il percorso di recupero delle abilità genitoriali è di esito incerto, a prescindere dagli intendimenti e dalla buona volontà manifestata, esso può risolversi in un grave pregiudizio per il minore che non può attendere l'evoluzione dell'adulto di riferimento a tempo indeterminato (cfr da ultimo Cassazione Civ Sez.

1 -Ordinanza n. 21554 del 27/07/2021;
Cassazione Civile sez 1 sent n. 40495 del 16.12.2021);

- ove i genitori siano considerati irreversibilmente privi della capacità genitoriale risulta preminente per il minore la verifica estesa alla sussistenza di figure vicariali dei parenti più stretti a condizione che essi abbiano instaurato e coltivato rapporti significativi con lui, si siano resi disponibili alla sua cura ed
2
educazione e siano giudicabili oggettivamente idonei non essendo sufficiente una mera dichiarazione di intenti (cfr Cassazione Civile sez I ord 14.9.2021 n. 24717;
Cassazione Civ 18.6.2018 n. 16062)


2. in fatto


• determinando l'apertura della procedura contenziosa n. 939/23 reg cont, il PM aveva formulato ricorso ex 330 cc e contestuale richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili ed urgenti (di collocamento in comunità madre-minore) che il Giudice delegato aveva emesso in conformità in data 26.11.2023 facendone seguire, prima della udienza di prima comparizione, provvedimento di conferma il 30.11.2023
• in particolare le circostanze di fatto che inducevano al provvedimento indifferibile del collocamento in comunità madre ) e figlio (il neonato nonché Parte_2 Per_2
l'urgente invio di ciascuno dei due genitori al SERD e al CSM di rispettiva competenza territoriale erano così sintetizzabili:
• il servizio sociale ospedaliero aveva comunicato la nascita, il giorno 16.10 us, presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, del piccolo segnalando che dai riferiti della madre Pt_1 la coppia genitoriale poteva dirsi vivere in condizioni abitative personali grandemente precarie e preoccupanti: la , originaria di Oria, a seguito dell'avvio della relazione Parte_2 sentimentale con , aveva a suo dire interrotto i rapporti con la propria famiglia, Persona_3 trasferendosi in Taranto, ove per diverso tempo era stata senza fissa di dimora;

• dopo le dimissioni ospedaliere il neonato veniva di fatto affidato alle cure della zia paterna
[...] la quale, dopo aver constatato la totale inadeguatezza dell'ultima abitazione in Via Parte_3
Gorizia della coppia genitoriale per i bisogni del neonato e la enorme trascuratezza igienica della madre manifestata durante il periodo di gravidanza aveva ritenuto di intervenire offrendosi di accogliere il piccolo presso la propria abitazione e con l'accondiscendenza dei genitori;

• padre e madre del neonato per
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