Trib. Minorenni Bari, ordinanza 11/03/2025
TRIBMIN Bari
Ordinanza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI
Via Antonino Scopelliti, n. 8 Bari
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5741731
N. 1360/ 24 Min
Il giudice delegato,
letti gli atti del procedimento emarginato in epigrafe a tutela del minore , nato a [...] il Persona_1
30.06.2017, di e;
Persona_2 Persona_3
sentiti i genitori all'odierna udienza;
rilevato che il presente procedimento è stato promosso dal P.M. in sede in data 07.08.24 a seguito di un grave episodio di violenza domestica che ha portato all'arresto del padre del minore;
considerato che per detta condotta, e per le ulteriori condotte di violenza e maltrattamento endofamiliare che la genitrice ha denunciato, il padre ha riportato una condanna in primo grado ad anni due e mesi due di reclusione, ed è attualmente ristretto in misura cautelare agli arresti domiciliari presso l'abitazione materna;
considerato che la madre del minore, in seguito alla denuncia sporta, ha avviato interventi di sostegno psicologico con il competente CF e con il CAV ed ha, inizialmente, manifestato il convincimento di voler avviare un percorso di autonomia dal al fine di assicurare a se stessa ed ai figli condizioni di vita serene Per_1
che, invece, non riesce ad assicurare quando il onvive con loro;
Per_1
considerato che ad oggi la genitrice sembra aver mutato il proprio intendimento laddove, sia ai servizi socio- sanitari del territorio che in sede di udienza, ha rappresentato la volontà di riunire la famiglia e di riavviare la convivenza con il padre del minore, laddove il ovesse avviare un percorso di cura presso il SERD e Per_1
superare il problema della dipendenza dalle sostanze stupefacenti;
considerato che la genitrice, quanto alla sua pregressa condizione, ha ribadito in udienza che il è Per_1
abituale assuntore di cocaina e che, durante la loro convivenza, erano frequenti le liti tra loro ed i maltrattamenti del i suoi danni, ogni qualvolta la genitrice (che disponeva di somme guadagnate con Per_1
l'attività di parrucchiera e di badante, necessarie per il sostentamento della famiglia) negava al compagno il denaro necessario all'acquisto dello stupefacente;
considerato che, sebbene la genitrice durante l'ascolto abbia cercato di sminuire la gravita dei maltrattamenti e delle violenze subite per mano del durante la loro convivenza, ha comunque messo in luce la Per_1
condizione di grave pregiudizio in cui versava il piccolo (minore fragile, anche alla luce della
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