Trib. Minorenni Bologna, sentenza 28/06/2024, n. 175

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bologna, sentenza 28/06/2024, n. 175
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bologna
Numero : 175
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

N. 11000298/22 RG


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna in Bologna, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Giudici sottoindicati:
Dott.ssa G T Presidente
Dott.ssa A F Giudice
Dott.ssa A A Giudice Onorario
Dott. T F Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

Letto il ricorso presentato da in atti generalizzata, rappresentata dall'avv. Parte_1
Consuelo T T del foro di Bologna;
per l'adozione ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83 della minore nata a Bologna Persona_1
il 5.12.2009;
sentita la ricorrente;
acquisito il consenso della madre, in atti generalizzata;
Parte_2
sentita la minore adottanda;


OSSERVA
La ricorrente e sono legate da tempo da una relazione sentimentale che Parte_2
hanno suggellato con una stabile convivenza iniziata nel 2006. Nel 2008 le due donne di comune accordo decidevano di avviare un progetto di genitorialità rivolgendosi ad una clinica specializzata in Spagna. Pertanto, nel 2009 , a seguito di positivo tentativo di procreazione medicalmente assistita, nasceva dalla Bologna la piccola . Parte_2 Per_1
La minore ha vissuto con la madre e con la alla nascita fino al 2015 allorché il rapporto Pt_1
di coppia si incrinava e le due donne si separavano.
Con l'odierno ricorso la ntende dare riconoscimento giuridico alla sua genitorialità sociale Pt_1
avendo continuativamente svolto un ruolo materno nei confronti della bambina.
1
La ha prestato il consenso all'adozione della minore da parte della che Parte_2 Pt_1
considera figura di riferimento per la figlia avendola peraltro designata come tutore della figlia per il caso di sua morte, con scrittura privata dinanzi ad un notaio nel 2014.
La minore, ultraquattordicenne, ha altresì espresso il proprio consenso all'adozione riferendo di aver sempre considerato la lla stregua di una madre ed ha anche richiesto di poter aggiungere Pt_1 al suo, posponendolo, il cognome dell'adottante.
Dalla relazione psicosociale trasmessa dai servizi competenti si evince come la ostituisca Pt_1
un valido punto di riferimento affettivo ed educativo per la minore la quale, pur successivamente alla separazione delle due donne, mantiene un rapporto equilibrato con entrambe. Risulta dunque come la formalizzazione del legame sia certamente funzionale all'interesse della ragazza.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio rileva come la richiesta di adozione avanzata dalla ricorrente possa essere accolta.
E' infatti ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che la richiesta di adozione ex art 44 lett. d) L. 184/1983 fa riferimento alla possibilità di adozione in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, da interpretarsi non già, restrittivamente, come impossibilità “di fatto”, bensì come impossibilità “di diritto”, così da comprendere anche minori non in stato di abbandono ma relativamente ai quali sia nato l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialità;
sussiste, in questo caso, l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962).
È opportuno rammentare che l'interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dal citato orientamento ermeneutico della Suprema Corte, ma anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale
7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la ratio dell'effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l'adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori
“non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini sulla effettiva situazione familiare diano esito positivo sul fatto che l'adozione risponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, deve riconoscersi la possibilità di accedere all'adozione, come disciplinata dall'art 44 lett.
d) L. 184/83, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt.
117 Cost. e art 8 CEDU.
Con la pronuncia di adozione si produrrà l'automatica espansione del legame parentale tra il figlio adottivo e i familiari dell'adottante, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 28 marzo
2022, n 79, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.55 del L.184 del 1983 nella parte in cui, mediante rinvio all'art.300, secondo comma del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non producesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. ,
2
privando il minore della rete di tutele personali e patrimoniali derivanti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizione, di fatto realizzando un trattamento discriminatorio del minore adottato in casi particolari rispetto all'unicità dello status di figlio. Tanto premesso si verifica l'automatica espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite con la conseguenza che, trovando applicazione l'art.74 c.c. , potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili tra l'adottato
e i parenti dell'adottante.
Tanto premesso, dunque, anche nel caso di specie l'adozione della minore da parte di Per_1 [...] produce come effetto l'espansione del legame parentale tra il figlio adottivo e i familiari Parte_1 dell'adottante.
Il Collegio ritiene, pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta, che la presente adozione risponda pienamente al superiore interesse della minore, consentendole di godere della continuità affettiva ed educativa nella relazione stabile con il genitore sociale.
Sussistono giustificati motivi per accogliere l'accordo delle parti in ordine al cognome della minore adottanda.
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