Trib. Minorenni Firenze, sentenza 01/10/2024, n. 200
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
n.11000176/2023
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio nelle persone di
dott. ssa M S F presidente dott.ssa E T giudice relatore dott.ssa B Z giudice on. dott. R L giudice on.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura instaurata ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184/83 su ricorso proposto, in data
19/04/2023 da ata a Ginvera (CHE) il 30/09/1982 , residente Parte_1
a Roma, Via della Reginella n. 2, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti M G
e L d G, del foro di Milano, che la difendono congiuntamente e disgiuntamente
CP_1
Con il ricorso in epigrafe, la signora ha chiesto, a norma Parte_1 dell'art. 44, primo comma, lett. d) della legge n. 184/1983, di adottare il minore nato il 18/12/2022 a Persona_1
M, figlio biologico della propria compagna di vita, unita civilmente il 4/11/2017,
nata a Roma il 30/11/1983, residente a Petroio (SI), Piazza San Giorgio n. 2 Persona_2
Nel ricorso si esponeva che:
La sig.ra conosce nel luglio del 2016 la sig.ra ed è iniziata la loro relazione Per_1 Parte_1 affettiva culminata nell'unione civile celebrata a Roma il 4.11.2017. A completamento del loro rapporto la ricorrente e la compagna hanno deciso di mettere al mondo un figlio ed hanno pertanto iniziato un percorso medicalmente assistito in Spagna grazie al quale, in data 18/12/2022 è nato il Per_ piccolo . Il nucleo vive a Petraio, in provincia di Siena e la ricorrente si è sempre curata, sin dalla nascita, della crescita del piccolo rappresentando un sicuro punto di riferimento per il minore.
I colloqui con gli operatori dei Servizi Sociali hanno evidenziato la particolare cura rivolta all'esperienza omogenitoriale in corso, tenendo in primaria luce la dimensione della vita di relazione che presenta una dinamica aperta e flessibile con il coinvolgimento delle reciproche famiglie di origine. Il servizio sociale esprimeva parere positivo sulla coppia e sulle capacità di accudimento della ricorrente. ( in particolare si dice: “ I coniugi dimostrano un'ottima conoscenza reciproca e traspare la stima e l'amore che nutrono l'uno verso l'altro” – “Complessivamente si ritiene la coppia adeguata e capace di svolgere il ruolo di genitore con competenza e allo stesso tempo consapevoli delle difficoltà che possono verificarsi in futuro.”
La Sig.ra chiedeva quindi di potere adottare il minore figlio biologico della Sig.ra Parte_1 Per_1
in ragione anche del profondo legame instaurato fra i due, presentando ricorso Persona_2 presso questo TM ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. 184/1984.
Nel corso della loro audizione del 19/01/2024 (presente il difensore) entrambe le donne confermavano quanto esposto in ricorso e la richiesta di adozione e esponevano la loro organizzazione di vita dopo Per_ l'arrivo del bambino: “è finalmente è arrivato e la nostra vita è cambiata.
Le nostre famiglie d'origine abitano a Roma. Nel suo primo anno di vita ci siamo organizzate in base agli impegni di lavoro. La mattina sta generalmente con entrambe. Il spesso sta con me, Per_3 ora abbiamo trovato una baby sitter che ci potesse dare una mano. Io la sera stavo prevalentemente Per_ con , perché lei dovendo gestire la cucina era più impegnata. A settembre 2023 abbiamo fatto la prescrizione al nido e dal 01 marzo comincerà l'inserimento;lo abbiamo iscritto con orario dalle
9,30-16,30 valutando però come orario ampio ipotizzando di lasciarlo almeno all'inizio per minor tempo, e se lui poi avesse desiderio di rimanere per più tempo potremmo lasciarlo di più
A Siena ci siamo costruite delle amicizie molto forti che ci hanno spesso aiutato e se abbiamo bisogno ci hanno dato sempre la loro disponibilità. E comunque siamo abbastanza vicine a Roma, le famiglie la possiamo raggiungere senza difficoltà così come loro possono venire da noi.
Lui è il dodicesimo nipote, ha 11 cugini. Siamo una grande famiglia. Ci frequentiamo molto. Abbiamo preso una casa grande proprio per ospitare i nostri amici e parenti, casa nostra è molto frequentata.
è un bambino buono, molto socievole, allegro e sorridente. Non è un bambino capriccioso, Per_4 sta volentieri con tutti. E' molto attaccato a noi ma non ha problemi a stare con gli altri.”
La ricorrente e la compagna dichiaravano, poi : “Relativamente al cognome chiediamo che il bambino si denomini come come già precisato nell'istanza nel ricorso.” Controparte_2
Il PM il 19/03/2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Il ricorso, pertanto, sulla base degli atti istruttori sopra riportati e della documentazione prodotta è stato esaminato e deciso dal collegio nella camera di consiglio del 17/009/2024.
Lo stesso va accolto alla luce della giurisprudenza in merito all'adozione ex art. 44 lett. d) da parte di persone unite civilmente al genitore naturale degli adottandi che è ormai consolidata sul riconoscimento della possibilità giuridica di consentire e realizzare l'adozione, nella forma prevista dall'art. 44 lett. d) della legge n. 184/83, con gli effetti dell'adozione in casi particolari disciplinata nel titolo IV di tale legge, nell'ipotesi in cui ad avanzare la richiesta sia il partner del genitore biologico del minore, in particolare, per quanto ora interessa, nell'ambito di una coppia formata da persone del medesimo sesso.
Non si ritiene necessario ripercorrere in modo approfondito l'iter argomentativo che si conclude con tale possibilità riconosciuta ormai dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
La giurisprudenza formatasi sull'art. 44 privilegia l'interpretazione 'estensiva' della lettera d) dell'art. 44 invocato dalle ricorrenti, secondo la quale, ai fini dell'inverarsi della condizione di cui alla lett. d) dell'art. 44, è sufficiente l''impossibilità giuridica o di diritto' dell'affidamento preadottivo, la quale può verificarsi anche in mancanza di una situazione di abbandono e che hanno posto a fondamento di tale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 44 lette D della legge 184/1983 (si richiama la prima sezione civile della Corte di Cassazione sentenza n. 12962 del 22/06/2016 rv.
640133-01) partendo da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383 del 1999,
secondo cui '… l'art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per
i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell'adozione legittimante, consentendo l'adozione dei minori anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art.
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