Trib. Minorenni Bari, sentenza 10/01/2025, n. 6

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Bari, sentenza 10/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Minorenni Bari
Numero : 6
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:
1) dott. Valeria Montaruli Presidente
2) dott. Rosella Politi Giudice rel.
3) dott. Francesco Fallacara Giudice Onorario
4) dott. Daniela Zagaria Giudice Onorario
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 343/24 Min avente ad oggetto la domanda di provvedimenti ex artt 333 cc, art 5 bis L 184/83, avanzata dal P.M. in sede con ricorso del 19.02.24 in favore dei minori:
Per_
- (nato il [...]) (nata il [...]) ( nata il [...]) e Parte_1 Per_1
(nato il [...]), di difesi dall'avv.to GIUSEPPE Per_3 Parte_2
OTTOLINO;

Contro

:
- e - Difesi dall'avv.to FRANCESCO REGINA Parte_2 Parte_2

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il presente procedimento è stato promosso con ricorso del P.M. in sede del 19.02.24 - a seguito di segnalazione del SS di Sammichele - che di seguito si riporta:
ritenuto che le allarmanti notizie fornite dal S.S. di Sammichele di Bari ( affidatario dei minori giusta decreto di codesta A.G. nr. 2102 /2023 nell'ambito del proc. 1215/21 V.G.) con relazione del 9/2/24 prospettano la sussistenza di una situazione di grave pregiudizio inerente la sfera familiare di appartenenza dei minori , il cui padre è attualmente detenuto e la cui madre, da sempre disoccupata ed oppositiva con i servizi anche a causa dello scarsissimo livello socio-culturale e del traumatico vissuto familiare, ha subito l'ennesimo sfratto esecutivo, si rivolge ai servizi solo per rappresentare in modo aggressivo inaccoglibili pretese di tipo economico ed abitativo , senza però ascoltarne i consigli ed attivarsi concretamente sul piano amministrativo per vederle soddisfatte ed attualmente girovaga con al seguito i figli presso non meglio precisate abitazioni di amici e parenti, così interrompendo tutti i loro impegni educativi ( frequenza scolastica, frequenza della Npia
e del Cap , educativa domiciliare ) e rifiutando da sempre la pur prescritta frequenza del C.F., per lei da ritenersi invece assolutamente necessaria, attese le scarsissime capacità genitoriali;

considerato che

gli interventi previsti dall'art. 1 co. 1-2-3 L. 184/83 si sono dunque rivelati inefficaci o comunque insufficienti e che vi è urgenza di provvedere;
visti gli artt. 333 c.c. e 5 bis L. 184/1983, chiede che il Tribunale, previa nomina di un curatore speciale, voglia confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale Parte_1 territoriale perché, previe loro ricerche, li collochi, anche con l'ausilio della Forza pubblica, presso idonea struttura di accoglienza, eventualmente con la genitrice ove questa intenda seguirli , ponendo in essere ogni azione di sostegno coordinata con gli altri Servizi, compresi quelli socio-sanitari , nonchè tutti gli interventi di supporto amministrativo, psicologico e di sostegno alla genitorialità ritenuti necessari, con correlate prescrizioni alla madre, che potrà essere altrimenti sospesa dalla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi