Trib. Minorenni Roma, sentenza 08/04/2024, n. 175

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Roma, sentenza 08/04/2024, n. 175
Giurisdizione : Trib. Minorenni Roma
Numero : 175
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei Giudici:
dott. D F Presidente
dott. A V Giudice relatore
dott. R D B G Oio
dott. Carmine Di Gesu' Giudice Onorario nel procedimento n. 133 del 2021 per l'accertamento dello stato di abbandono del minore Per_1
, nato a ROMA il17/03/2020 ha pronunciato la seguente
[...]
SENTENZA
Con decreto in data 27/30 marzo 2020, emesso nell'ambito del proc. a 635/20 VG questo Tribunale ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Fiumicino, con incarico di collocare la minore, unitamente alla madre, in Casa-Famiglia, con divieto di prelievo per chiunque e con possibilità di visita secondo le modalità concordate fra il Servizio sociale e la casa-famiglia.
Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, il Collegio, con decreto in data 27 ottobre 2020, disponeva, nelle more dell'accertamento della effettiva sussistenza di una valida rete familiare che potesse adeguatamente supportare la madre della bambina nelle funzioni genitoriali, la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, in ragione delle fragilità mostrate dalla madre della minore nell'autonoma gestione della figlia e nel suo accudimento;
dello scarso interesse mostrato dal padre della minore e della precarietà delle condizioni di vita dello stesso.
In ragione della necessità di espletare una verifica della effettiva e concreta presenza della rete familiare materna, costituita dai genitori di e dai parenti entro il quarto grado Parte_1
residenti in Germania, il Tribunale disponeva la urgente convocazione dei nonni materni della minore.
Rilevato, inoltre, che -sulla base delle risultanze acquisite nel corso di detto procedimento e, in particolare, della relazione del 29.9.2021 trasmessa a questo Tribunale dal Servizio Sociale di
Fiumicino- il P.M. in sede, con ricorso in data in data 12.10.2021 chiedeva che questo Tribunale procedesse, ai sensi dell'art. 8 e ss. della legge n. 184/1983 all'apertura del presente procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono della minore, indicata in epigrafe, con richiesta di trasferimento della bambina in una casa famiglia specifica per minori, come proposto dal servizio sociale.
Con decreto di questo Tribunale del 19 ottobre 2021 veniva disposta l'apertura del procedimento di abbandono con collocamento della minore in Casa famiglia, senza la madre, e previsione di incontri con i genitori e i nonni materni.
Alla udienza del 20 giugno 2022 i nonni chiedevano di poter vedere la nipote, ritenendo che i problemi di salute di (epilessia) fossero stati causati dall'allontanamento dalla madre. Per_1
Il Servizio Sociale riferiva che i nonni non potevano essere una risorsa in quanto già si devono occupare anche della figlia che non riescono a contenere, anche perché non hanno mai assunto la consapevolezza dei suoi problemi.
Il Tribunale disponeva l'estensione della valutazione della idoneità parentale anche ai nonni materni
e rinviava alla udienza del 17 ottobre 2022.
Con relazione depositata il 28 settembre 2022, il dava atto che: “Il percorso di Org_1
valutazione della signora e del signor non è stato concluso in quanto la coppia Pt_2 Pt_1
al primo incontro ha interrotto il colloquio, durato solo venticinque minuti, ancor prima che terminasse. La coppia si presenta all'appuntamento all'orario concordato, sfoggiando un vestiario informale e un atteggiamento inizialmente collaborativo. I signori durante la narrazione hanno spesso utilizzato una modalità confusiva, soprattutto perché la versione sugli eventi che hanno coinvolto i genitori della minore fornita da uno dei nonni, non sempre trovava riscontro nelle parole di frasi dell'altro. Inoltre, a rendere difficile la comprensione concettuale di quanto riportato è stato
l'utilizzo di frasi fatte o di proverbi che, peraltro, risultavano non appropriati al contesto e al concetto stesso che volevano esprimere….la mancata adesione al percorso valutativo da parte della coppia non permette quindi di fornire elementi specifici del funzionamento e delle capacità accuditive, ma si configura come un indicatore di debole motivazione e scarsa consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti”.
In relazione alle competenze genitoriali il invece, rilevava: “In conclusione, dal Org_1
percorso valutativo è emersa una fragilità personale del sig. che impatta negativamente sulle Per_1
sue competenze genitoriali in quanto non gli consente di attivare risorse sufficienti a riconoscere che
i bisogni della figlia sono più complessi dell'avere un'abitazione idonea (che peraltro allo stato attuale il signore non ha ancora reperito). Il sig. non riesce a comprendere l'importanza Per_1
dell'assunzione in prima persona della responsabilizzazione paterna che è alla base della funzione protettiva genitoriale nonché di guida socio-educativa e di riferimento affidabile. Il signore tende ad attribuire all'esterno tutta la responsabilità degli eventi, a contare sull'aiuto degli altri e a non riuscire ad andare oltre la situazione contingente per attivare adeguate capacità progettuali. La compromissione delle sue competenze genitoriali sembra purtroppo essere aggravata dall'estrema fiducia che lui ha delle competenze genitoriali della compagna alla quale delegherebbe in toto
l'accudimento della figlia in quanto lui è estremamente assorbito dall'opportunità lavorativa che è riuscito trovare. Tale fiducia contrasta con quanto emerso dalla valutazione delle competenze
Co genitoriali della sig.ra come da report inviato all .GG: in data 12.04.2022 che mette Pt_1
in luce importanti fragilità anche nelle competenze genitoriali della signora e dalla quale, peraltro, emergono alcune contraddizioni rispetto a quanto riferito dal sig. sia
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi