Trib. Minorenni Milano, sentenza 09/12/2024, n. 681

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 09/12/2024, n. 681
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 681
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. 370 /2024 RG/min
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Riunito in camera di consiglio in persona di
Dott. M. Cogliandolo Presidente est.
Dott. P. Ortolan Giudice
Dott. M.D. Maggi Giudice On.
Dott. A. Corradi Giudice On.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 8 e ss. L. 184/83 relativo al minore
nato a [...] il [...] Persona_1
Figlio di nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 5, difesa di ufficio ex art. 10 L. 184/83 dall'avv. Marcello IANTORINO

curatore speciale del minore: avv. Luisa FRANCIOLI
CONCLUSIONI DELLE PARTI-PARERI EX ART. 15 L. 184/1983
IL P.M:, letti gli atti insiste nelle richieste di cui al ricorso;

Il difensore di ufficio della madre : non ha concluso. ente affidatario: parere favorevole circa la dichiarazione di adottabilità del minore stesso;

Il curatore speciale del minore: dichiarare lo stato di adottabilità del minore Persona_1 Confermare l'attuale collocamento del minore presso la famiglia affidataria.
[...]
Confermare tutti gli interventi a supporto del minore attualmente in essere.
FATTO E DIRITTO
Con decreto depositato il 23.1.2024 il Presidente di questo Tribunale per i Minorenni ha disposto l'apertura del presente procedimento relativo all'accertamento dello stato di abbandono del minore come richiesto dal PM in sede con ricorso del 20.1.2024 .
Esponeva il Pm a sostegno del ricorso che dalla relazione del servizio sociale del 24.2.2023
e dall'aggiornamento dell'UONPIA del 22.6.2023 risultava la condizione di abbandono del minore in quanto la madre ha spesso disertato gli incontri con il figlio, adducendo a volte scuse francamente poco credibili. Ella inoltre non appare assolutamente in grado di occuparsi adeguatamente del minore, neppure con riguardo alle esigenze più basilari. La donna non si è presentata all'udienza del 19.7.2023 né a quella del 5.6.2023. Le carenze materne si riflettono sullo stato emotivo del minore in maniera pesante. Il bambino, stanti le sue fragilità, necessita di particolari attenzioni e appare opportuno il suo celere radicamento definitivo in un nuovo nucleo familiare.


Con decreto provvisorio del 24.1.2024 questo Tribunale, dato atto che il minore risultava da tempo in carico al Tribunale, essendo stato oggetto di tutela nell'ambito del procedimento n. 2333/19 VG, (procedimento del quale si disponeva la chiusura stante la diversa richiesta del PM) e del fatto che, alla data dell'ultima relazione trasmessa dal servizio sociale -ovvero 24.10.2023- la madre non incontrava più il figlio dal precedente 25.11.2022 (incontro quest'ultimo che si era svolto dopo numerosissimi incontri mancati e rinvii dovuti a disorganizzazione e impedimenti della madre) confermava l'affido del minore all'ente già disposto nel procedimento de potestate e confermava il suo collocamento presso la famiglia affidataria -dove risultava essere collocato dal novembre del
2021- disponendo contestualmente la convocazione della madre ai sensi dell'art.12 L. 184/83 e, in altra data, della coppia collocataria del minore. All'udienza indicata al 5 febbraio 2024 la madre non compariva senza addurre alcun legittimo impedimento. Gli affidatari comparivano invece all'udienza fissata e venivano ampiamente ascoltati.
Successivamente il Tribunale, in assenza di alcun ulteriore aggiornamento, richiedeva all'ente affidatario con
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