Trib. Minorenni Salerno, sentenza 13/12/2024, n. 144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Salerno, sentenza 13/12/2024, n. 144
Giurisdizione : Trib. Minorenni Salerno
Numero : 144
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 883 2024

TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno, riunito in camera di
consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati e giudici onorari:
dott. Piero Avallone Presidente
dott.ssa Giancarla D'Avino Giudice del.
dott.ssa Daniela Grimaldi Giudice onorario
dott. Andrea Fronzino Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Su ricorso de potestate iscritto il 17.09.2024 al n. 883/2024 con il quale è stata formulata richiesta di decadenza della signora
[...]
madre del minore, dalla responsabilità genitoriale nei CP_1 confronti del figlio minore, ex art. 330 c.c.;

PROPOSTO DA
, nato ad [...] il [...];
CF: Parte_1
difeso di fiducia dall'avvocato Carmine C.F._1
D'Andrea presso il cui studio, in Eboli (SA), alla Via U. Nobile n. 14 ha eletto domicilio;

Ricorrente
1
NEI CONFRONTI
DI nata a [...], il [...], C.F. : Controparte_1
difesa di fiducia dall'avvocato Carmela Trotta C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio, in Battipaglia (SA), al Viale della Libertà n.14;

Resistente
Con la partecipazione necessaria del P.M. in sede dell'avvocato Rosaria Pederbelli, curatrice speciale del minore
, nato a [...] l'[...], Persona_1 nominata con decreto del 17.09.2024 che ha designato se stessa Difensore della curatela;

Concisa esposizione dello svolgimento del procedimento Il procedimento in oggetto, afferente il minore Persona_1
, figlio di ed è originato da
[...] Parte_1 Controparte_1 un ricorso del padre del minore con il quale veniva formulata richiesta di decadenza della signora dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, ex art. 330 c.c., per le criticità palesate nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Nel ricorso de quo il esponeva che la con la quale _1 CP_1 aveva contratto matrimonio essendo nato dalla relazione sentimentale il minore , non fosse adeguata ed Persona_1 idonea all'esercizio della funzione genitoriale avendo, peraltro, rivestito anche in costanza di convivenza un comportamento distaccato ed anaffettivo nei confronti del bambino, non essendo in grado di comprenderne i bisogni, essendo peraltro ella affetta “da un disturbo della personalità, con notevole componente ptiaca” come da certificazione medica prodotta nella quale, peraltro, veniva anche rappresentato che “detta patologia fosse mutevole con il variare delle stagioni e delle condizioni ambientali / culturali che avrebbero potuto dare corso a condizioni di imprevedibilità con conseguenze drammatiche”.
A seguito della proposizione del ricorso de quo il Giudice del. alla trattazione ed istruzione del procedimento, con decreto del 17.09.2024, disponeva la comparizione delle parti innanzi al T.M. in composizione collegiale per l'udienza del 9.12.2024 ore 9.30, presso
2
la sede di questo T.M. procedendo, nel contempo, alla nomina del curatore speciale del minore.
Nelle more, poi, della trattazione del procedimento il Giudice del disponeva l'acquisizione di informazioni sulle condizioni del minore, sulle attuali condizioni di vita familiari e personali di ciascuno dei genitori, ed ancora dei nonni materni del minore medesimo ove il minore all'indicata data si trovava essendo stato a seguito di un litigio fra i genitori del minore, con il consenso del sig. , _1 affidato ai nonni materni ove vi era anche la signora che si CP_1 era trasferita insieme al figlio presso i propri genitori. I S.S.T. venivano, altresì, onerati di specificare se il Parte_1 incontrasse il figlio e nell'affermativa con quali tempi e modalità ed ancora quali fossero i rapporti fra la coppia genitoriale.
Nelle more il curatore veniva onerato da parte del Giudice del. di attivarsi per conoscere il minore e verificarne le condizioni.
Prima ancora, pertanto, della comparizione delle parti il Giudice del. sulla base anche delle relazioni dei S.S.T. all'uopo pervenute e delle note del curatore costituitosi, nominando se stesso difensore della curatela, cui per il dettaglio si rinvia, è intervenuto con numerosi provvedimenti che si abbiano per richiamati, noti alle parti, constando un'alta conflittualità fra la coppia genitoriale, avendo la Difesa del ricorrente addotto, anche con la produzione di pertinente documentazione, che la signora – come anticipato - CP_1 presentasse dei seri problemi di salute dal punto di vista mentale. La Difesa del ricorrente, pertanto, istava anche per una modifica del collocamento del minore chiedendo che fosse affidato al padre ovvero ai nonni paterni, sia pure in via temporanea, cui il bambino era molto legato, in ragione proprio della prospettata inidoneità a rivestire la funzione genitoriale della madre;
peraltro constava che la nonna materna, pure affidataria del minore, stesse l'intera settimana fuori in quanto dedita all'insegnamento rientrando presso l'abitazione solo nel fine settimana. Il Giudice del. pertanto a fronte di quanto esposto ed onde evitare qualsivoglia pregiudizio al minore onerava i S.S.T., in uno alla curatela, di procedere ad uno stringente monitoraggio verificando se sussistessero ragioni di pregiudizio per il minore che imponessero un intervento tempestivo da parte del T.M., invitando la coppia genitoriale a rivestire una condotta collaborativa, ad evitare di rivestire comportamenti che avrebbero potuto creare
3
pregiudizio al minore specificando, altresì, che fosse garantito nella massima espansione possibile l'esercizio della bigenitorialità sulla base di accordi fra i genitori;
nel contempo i S.S.T. venivano anche invitati a programmare un incontro fra i genitori del minore con la loro presenza proprio per un ampliamento degli incontri del minore con il padre eventualmente anche attraverso una calendarizzazione di essi. Nel procedimento così instaurato la si è costituita a mezzo CP_1 del Difensore di fiducia con memoria in atti allegata e con successiva integrazione, contestando quanto ex adverso dedotto ed anche quanto riportato in alcune relazioni da parte dei S.S.T. adducendo, altresì, che il minore vivesse in un ambiente sereno, si presentasse bene accudito, documentando che non rispondesse al vero che il padre non veniva reso partecipe della vita del figlio, delle sue condizioni di salute come comprovato, fra l'altro, dai messaggi intercorsi fra la coppia genitoriale allegati alla memoria integrativa del 7.11.2024. La Difesa della madre del minore rappresentava, altresì, che la donna fosse stata vittima di una serie comportamenti svalutanti da parte del , “manipolatori e di controllo, intensificatisi _1 durante la gravidanza e la maternità e successivamente dopo la nascita del figlio;
inizialmente il rapporto di coppia era stato sereno sino a quando il non le aveva rimproverato di dedicare _1 poco tempo al bambino ed alla famiglia cosicchè la signora aveva interrotto il percorso di praticantato presso lo studio legale;
la situazione, nondimeno, non era migliorata, rivestendo il predetto sempre comportamenti maggiormente svalutanti soprattutto durante la campagna elettorale del che si era candidato a _1

Sindaco, soffrendo la per un senso di frustrazione e per la CP_1 scarsa attenzione che le era stata rivolta facendo, il predetto, persino fatto istallare le telecamere in casa inizialmente giustificate per motivi di sicurezza”;
concludeva per la declaratoria di incompetenza funzionale di questo T.M. a statuire sulla richiesta di cui al ricorso introduttivo pendendo fra le stesse parti giudizio di separazione e cessazione degli effettivi civili del matrimonio innanzi al T.O.;
nel merito per il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo per infondatezza. Come innanzi anticipato prima ancora della effettuata comparizione delle parti innanzi al Collegio sono pervenute numerose relazioni da parte dei S.S.T. rimesse a questa A.G., in uno alle note della Difesa
4
della curatela, le prime delle quali non consentivano di rilevare una situazione di pregiudizio per il minore il quale, anche in occasione degli accessi effettuati presso l'abitazione ove si trovava insieme alla madre, quella dei nonni materni, si presentava bene accudito. Il Giudice del., pertanto, interveniva con provvedimento del 2.10.2024 nel quale esponeva che fossero pervenute le informazioni richieste ai S.S.T. onerati di verificare, anche con il coinvolgimento del nominato curatore speciale del minore, avvocato Rosaria Pederbelli, quali fossero le condizioni del minore, affidato ai nonni materni presso la cui abitazione in Battipaglia (SA) si trovava, accertando nel contempo se il minore fosse esposto ad una situazione di criticità. Dalla relazione dei S.S.T. pervenuta il 2.10.2024, emergeva che alla
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi