Trib. Minorenni Torino, sentenza 28/11/2024, n. 591
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Testo completo
N. 533/24 cont.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Torino - C.so Unione Sovietica n. 325
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 26 novembre 2024 nelle persone di
Dott. I T Presidente est
Dott. G P Gdice
Dott. S B Giudice onorario
Dott. C D Giudice onorario
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella procedura proposta dal Pm sede ex art. 330 c.c. nell'interesse dei minori
Nato il 25-11-2011 In CUNEO Persona_1
K , Nato il 21-02-2016 In CUNEO Parte_1
K , Nata il 29-04-2018 In CUNEO Parte_2
nei confronti del sig.
Controparte_1
-padre resistente- con la partecipazione del curatore speciale nominata dal TM avv. M P
- litisconsorte -
e della madre dei minori , con l'avv. U V Persona_2
-litisconsorte-
lette le conclusioni delle parti:
curatore speciale: chiede la decadenza del padre, il collocamento dei minori con la madre nell'ambito del percorso di autonomia proposto dai Servizi, la conferma delle prese in carico fino a che necessarie e il divieto di avvicinamento del padre ai minori, con eventuale futura attivazione di incontri solo in luogo neutro alla presenza di personale educativo a condizione di collaborazione alle prese in carico dei Servizi e previa valutazione dell'interesse dei minori madre: chiede le dimissioni dalla comunità, il collocamento dei minori presso la madre, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, associandosi per il resto alle ulteriori richieste del CS padre: non costituito pubblico ministero: non ha formulato conclusioni dopo il ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Il PM ha chiesto, con ricorso dei primi di febbraio 2024, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale dopo la messa in protezione dei minori con la madre a seguito, in estrema sintesi, della denuncia della madre di maltrattamenti da parte del padre.
A fine febbraio 2024, a fronte di segnalazione dei Servizi circa la mancata collaborazione del padre per il trasferimento della scuola dei bambini ed il venir meno del suo consenso nel protrarsi dell'allontanamento dei minori, è stato emesso un provvedimento inaudita altera parte formalizzando il collocamento dei minori in struttura