Trib. Minorenni Caltanissetta, sentenza 29/04/2024, n. 36
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA
Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, in persona dei signori:
Dott. U Z Presidente rel. est.
Dott.ssa R P Giudice
Dott.ssa D F Giudice onorario Dott. S. P Giudice onorario all'esito della camera di consiglio del 23.4.2024 ha emesso la seguente SENTENZA
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Premesso che con ricorso avanzato in data 26.1.2024 nata a Fes ( Marocco) il Parte_1
01/11/1993, residente in San Cataldo via Alessandro Scarlati n 5, C.F. , C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. V M sito in Caltanissetta via Rampolla n 5, c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in C.F._2 calce all'atto di costituzione, chiedeva dichiararsi nato in Marocco il Controparte_1
15/05/1991 e residente in San Cataldo via Alessandro Scarlati n 5, decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla minore , n. a Canicattì (AG) il 26/08/2018, figlia di entrambi, Persona_1 con affidamento della stessa alla ricorrente, deducendo gravi e pregiudizievoli comportamenti per la bambina da parte del convenuto, il quale in particolare si era assolutamente disinteressato della figlia sin dalla separazione con la madre, non provvedendo neppure al suo mantenimento;che con decreto in data 29.1.2024 il GD fissava udienza per la comparizione personale delle parti nonché incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di dare corso ad approfondita inchiesta socio-ambientale e psicologica sulle condizioni della minore, specificando il rapporto mantenuto con ciascuno dei genitori ed osservandone la personalità, verificando l'eventuale esistenza di situazioni di pregiudizio a carico ed individuando le soluzioni più opportune per l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita con il genitore non affidatario ;che alla udienza del 23.4.2024, seppur regolarmente citato, non compariva il convenuto, e veniva sentita la madre, la quale confermava il contenuto del ricorso ed insisteva in domanda;che veniva acquisita la relazione richiesta ai servizi incaricati : tutto ciò posto, il Collegio
OSSERVA
Ritiene il Tribunale, a seguito dell'istruttoria svolta, doversi accogliere la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla figlia formulata dalla madre nei confronti del padre, disponendosi il definitivo affidamento della minore alla ricorrente, e ciò per i motivi che seguono.
Ed invero, deve innanzitutto precisarsi, in sede di teoria generale, che la decadenza dalla responsabilità dei genitori si configura come una misura preposta essenzialmente alla tutela del minore non avendo finalità sanzionatoria ed essendo volta a promuovere il pieno sviluppo psicofisico del minore stesso (così, Trib. Minor. Salerno 21-3-2002).
Sussistono in particolare le condizioni previste per la declaratoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale qualora vengano accertati l'incapacità di un genitore di stabilire una valida relazione affettiva con i figli e/o il pregiudizio che a quest'ultimi deriva dai comportamenti del padre (v. Trib. Minor. Perugia 29.12.1998 e (Trib. Minor. Roma 30.6.1992).
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La condotta del genitore gravemente pregiudizievole alla prole può quindi consistere, non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse ed in incapacità di attuare un comportamento assistenziale ed oblativo verso i figli (Corte Appello Bologna 11.5.1988).
Nella specie, appare comprovato come il convenuto non abbia mai stabilito una relazione affettiva con la figlia, dimostrando in special modo disinteresse ed apparendo non in grado di tenere comportamenti assistenziali ed oblativi verso la bambina, e ciò quantomeno dalla separazione dei genitori avvenuta quando la minore aveva appena cinque mesi.
Ed infatti, dalla relazione in atti del SS incaricato si evince effettivamente che la minore non ha alcun ricordo del padre, così dimostrando chiaramente la delusione e la frustrazione vissute a causa del comportamento del genitore nei suoi confronti.
Il disinteresse concreto del padre verso la minore è anche dimostrato dal fatto che il convenuto non solo non ha inteso (v. relazione in atti del SS incaricato) intrattenere rapporti affettivi ed adeguati con la figlia ma non risulta anche avere mai contribuito al mantenimento della stessa dal momento dell'avvenuta separazione con la madre.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ( v. la sentenza n. 26587/2009) ha avuto modo di evidenziare come l'inadempienza all'obbligo di mantenere i figli, protratta per anni, da parte di un genitore è certamente contraria all'interesse dei minori e giustifica l'affidamento esclusivo all'altro, in quanto incide non solo sul piano strettamente materiale, impedendo ai minori la possibilita' di sfruttare al meglio le proprie potenzialita' formative, ma incide, ancora di piu', sotto il profilo morale essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli e dimostra una carenza di responsabilizzazione nei loro confronti
e di inidoneita' del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenita' familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita.
Peraltro, lo stesso convenuto, senza alcuna plausibile giustificazione, non si è neppure presentato innanzi al GD all'udienza di comparizione, e ciò nonostante l'importanza del presente procedimento.
Di converso, dalla medesima relazione emerge invece la adeguatezza della madre ad assumere le responsabilità genitoriali nonchè il fatto che la stessa per la bimba rappresenta un chiaro punto di riferimento affettivo e materiale.
La madre ha in special modo dato dimostrazione di interesse nei confronti della figlia, impegnandosi in maniera adeguata nella sua educazione e nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali.
In definitiva, le suddette condotte paterne di abbandono e delega ad altri dell'espletamento delle funzioni genitoriali e di inottemperanza ingiustificata all'obbligo di mantenimento determinano la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la dichiarazioni di decadenza della responsabilità genitoriale del padre della bimba, di cui all'art. 330 c.c..
In virtù, come già detto, della comprovata capacità della mamma di prendersi cura anche per il futuro della figlia, potendo per le ragioni sopra indicate garantire alla stessa in futuro adeguato ambiente familiare, va disposto l'affidamento della minore alla genitrice.
II
Il padre comunque, seppur decaduto, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della figlia, trattandosi questo di un imprescindibile dovere previsto dalla normativa vigente in materia.
A tal proposito, va precisato, come detto anche dalla giurisprudenza di merito, che la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo per il mantenimento dei figli minori può venir
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correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attivita' professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Un genitore, quindi, ancorchè sia disoccupato e non percepisca alcun reddito, non puo' sottrarsi all'obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita (Cfr. Trib. Lodi, 2.10.2006, in Fam. e min. n.2/2006, pag.
79).
Questo Tribunale - tenuto conto in special modo delle spese che presuntivamente appaiono Pers necessarie per assicurare un dignitoso tenore di vita ad una bimba dell'età di - ritiene nella fattispecie sufficiente che il padre corrisponda alla ricorrente, per il mantenimento della figlia, una somma mensile pari ad euro 300,00 nonché il 50% dell'importo delle spese straordinarie da sostenere per la stessa.
III
Per quanto riguarda le spese processuali, ritiene il collegio che le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. trovino applicazione analogica anche nel procedimento di cui si discute e di cui, con precipuo riferimento alla domanda della madre, non può essere posta in dubbio la natura contenziosa, essendo lo stesso diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, nel pieno contraddittorio tra le parti e con il rispetto del diritto di difesa, ed il cui provvedimento conclusivo non si esaurisce in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisce su posizioni soggettive in contrasto ( in tal senso v. Cass. 1-7-2004, n.
12021;Cass. 21-3-1989, n. 1416;Cass. 9-4-1983, n. 2514).
Pertanto, tenuto conto della natura giurisdizionale contenziosa del presente procedimento, essendo ravvisabile la soccombenza del padre e tenuto conto del suo comportamento, occorre provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio secondo i principi generali di cui agli artt. 90 e seguenti cod. proc. civ., in applicazione dei quali lo stesso va condannato a rifondere le spese in discorso nella misura liquidata in dispositivo.
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