Trib. Minorenni Bolzano, sentenza 18/01/2024, n.
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Testo completo
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLZANO
RG 164/22 Reg. Tut.
Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
Dott. B B Presidente
Dott.ssa L G Giudice relatore
Dott.ssa F C Giudice onorario
Dott. F L Giudice onorario
nel procedimento riguardante il minore nato il 14.10.2006 in Albania, Persona_1
rappresentato dal tutore dott. Persona_2
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Motivazione della decisione
Con ricorso di data 27.10.2022, depositato in Cancelleria il 03.11.2022, il P.M.M. ha chiesto che questo
Tribunale per i Minorenni voglia ratificare ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 18.8.2015 n. 142 le misure di accoglienza predisposte in favore del minore di cui in oggetto, assumendo altresì tutti gli altri provvedimenti necessari per la sua tutela, oltre che di volergli nominare un tutore.
In data 22.11.2022 il giudice delegato ha dichiarato aperta la tutela e nominato il dott.
[...]
quale tutore. Persona_2
Dalla relazione del Servizio Integrazione Sociale e dall'audizione del minore, avvenuta il giorno
01.12.2022, unitamente al tutore, ad un operatore del CPA e con l'ausilio di una mediatrice culturale, è emerso che egli ha scelto di venire in Italia “perché in Albania ha sofferto” e aveva sempre sentito che in Italia ci sono comunità per minori, per cui ha preso la decisione di partire. Per_ I genitori sono separati e viveva con il padre, disoccupato e con problemi di alcool.
Il viaggio lo avrebbe pagato con i proventi del suo lavoro in ambito agricolo e con una somma donatagli dalla madre, che vivrebbe da anni in Kosovo, ove si sarebbe rifatta una vita dopo la separazione.
Il minore in Albania è andato a scuola per otto anni, interrompendo poi gli studi per contribuire al sostentamento della famiglia.
Non è chiaro se la madre lo abbia accompagnato in traghetto fino all'Italia o se sia giunto da solo. In ogni caso avrebbe dapprima trascorso alcuni giorni a Bari, per poi salire su un pullman con targa albanese
che lo avrebbe portato fino a un paese di cui non sa indicare il nome. Da qui avrebbe proseguito il viaggio fino a Bolzano a piedi. Avrebbe vissuto in strada sino al 21.10.2022, giorno in cui è stato accolto presso il CPA . Il 25.10.2022 è stato accolto presso il CPA . Org_1 Org_2
Non ha contatti con i genitori e non desidera averne.
Il minore, all'epoca della sua audizione innanzi al giudice, veniva descritto come un ragazzo tranquillo, corretto e rispettoso, che talvolta dimostrava un lato insicuro e introverso. Dal punto di vista sanitario non presentava alcun problema, anche se la difficile situazione familiare sembrava potesse essere causa del suo stato d'animo. Stava frequentando corsi di lingua italiana ed in particolare il corso Org_3
16+, dove studiava italiano, tedesco e inglese. Si impegnava molto nello studio e stava conseguendo ottimi risultati nell'apprendimento dell'italiano.
Il suo desiderio era di studiare e poi trovare lavoro, per rendersi autonomo e decidere della propria vita.
Il programma di accoglienza prevedeva, oltre alla prosecuzione dell'accoglienza presso idonea struttura
e il suo accompagnamento educativo per quel che riguarda la vita quotidiana, l'ulteriore apprendimento della lingua al fine di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Con decreto di data 14.12.2022, rispondendo le misure di accoglienza approntate per il minore alle indicazioni contenute nell'art. 19 D.lgs. 18.8.2015 n. 142, questo Tribunale per i Minorenni le ha ratificate.
In considerazione della volontà espressa dal minore, si è auspicato un suo rapido inserimento nel mondo del lavoro.
In data 15.12.2023 è pervenuta una relazione da parte del Servizio Sociale in cui viene rappresentato un netto peggioramento della situazione del minore nel corso del periodo di accoglienza: il minore ha interrotto il percorso scolastico 16+” a causa di rimandi negativi da parte della scuola e Org_3
scarso impegno, ha rifiutato il sostegno psicologico offertogli ed in comunità ha mostrato una forte immaturità, non accettazione di limiti e regole e atteggiamenti di sfida. Solo in ambito lavorativo (corso
FSE e tirocinio presso una carrozzeria) il minore ha mostrato impegno.
In considerazione del lungo periodo di accoglienza presso il CPA e della necessità di Org_2
trasferire il minore presso una comunità più strutturata e con maggiore sostegno educativo, in data
13.11.2023 è stato accolto presso la comunità ”, sita a Vaiano Cremasco, Persona_1 Org_4
gestita dalla . Controparte_1
Il tutore del minore in data 13.01.2024 ha presentato relazione finale e contestuale richiesta di esonero dall'incarico in considerazione della lontananza territoriale, che non gli consente più di seguire il minore.
Il minore ha percepito 500,00.- euro quale compenso per il tirocinio svolto ed ha un conto corrente acceso presso la con un saldo pari ad euro 316,75.- alla data del 28.12.2023. Ha speso la differenza CP_2
per effettuare piccole spese personali.
La richiesta del tutore di esonero va accolta, con chiusura della tutela e trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio ove il minore è collocato.
La competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni deve infatti essere ancorata ad un elemento di stabilità da individuarsi, nel caso in esame, nel luogo di accoglienza ove il minore stabilisce ciò che corrisponde al suo domicilio, inteso come sede principale dei suoi interessi, e che coincide ora con la sede della comunità ”, sita a Vaiano Cremasco, gestita dalla Org_4 Controparte_1
, ove il minore è ospitato.
[...]
Il D.lgs. n. 142/2015 non prevede nessuna deroga alla regola generale secondo cui il foro generale per le cause di tutela del minore, con rito camerale, deve essere individuato con riferimento al luogo di domicilio del minore.
A rafforzare tale convincimento concorre, non ultimo, anche il fatto che lo stesso D.lgs. n. 142/2015 individua nella sede della struttura di accoglimento il luogo di domicilio agli effetti di notifiche e/o comunicazioni e di ogni altro atto relativo alle procedure di accoglienza.
Tale luogo deve pertanto avere valore anche per l'individuazione della competenza.
Sino alla nomina di un nuovo tutore da parte del competente Tribunale per i Minorenni di Brescia, il minore è rappresentato dal tutore provvisorio nella persona del direttore e legale rappresentante pro tempore della struttura di accoglienza ex art. 6, co. 3 L. 47/2017, cui si trasmette il presente decreto.
Il conto presentato dal tutore non presenta irregolarità o lacune e viene approvato.
RG 164/22 Reg. Tut.
Il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
Dott. B B Presidente
Dott.ssa L G Giudice relatore
Dott.ssa F C Giudice onorario
Dott. F L Giudice onorario
nel procedimento riguardante il minore nato il 14.10.2006 in Albania, Persona_1
rappresentato dal tutore dott. Persona_2
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Motivazione della decisione
Con ricorso di data 27.10.2022, depositato in Cancelleria il 03.11.2022, il P.M.M. ha chiesto che questo
Tribunale per i Minorenni voglia ratificare ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 18.8.2015 n. 142 le misure di accoglienza predisposte in favore del minore di cui in oggetto, assumendo altresì tutti gli altri provvedimenti necessari per la sua tutela, oltre che di volergli nominare un tutore.
In data 22.11.2022 il giudice delegato ha dichiarato aperta la tutela e nominato il dott.
[...]
quale tutore. Persona_2
Dalla relazione del Servizio Integrazione Sociale e dall'audizione del minore, avvenuta il giorno
01.12.2022, unitamente al tutore, ad un operatore del CPA e con l'ausilio di una mediatrice culturale, è emerso che egli ha scelto di venire in Italia “perché in Albania ha sofferto” e aveva sempre sentito che in Italia ci sono comunità per minori, per cui ha preso la decisione di partire. Per_ I genitori sono separati e viveva con il padre, disoccupato e con problemi di alcool.
Il viaggio lo avrebbe pagato con i proventi del suo lavoro in ambito agricolo e con una somma donatagli dalla madre, che vivrebbe da anni in Kosovo, ove si sarebbe rifatta una vita dopo la separazione.
Il minore in Albania è andato a scuola per otto anni, interrompendo poi gli studi per contribuire al sostentamento della famiglia.
Non è chiaro se la madre lo abbia accompagnato in traghetto fino all'Italia o se sia giunto da solo. In ogni caso avrebbe dapprima trascorso alcuni giorni a Bari, per poi salire su un pullman con targa albanese
che lo avrebbe portato fino a un paese di cui non sa indicare il nome. Da qui avrebbe proseguito il viaggio fino a Bolzano a piedi. Avrebbe vissuto in strada sino al 21.10.2022, giorno in cui è stato accolto presso il CPA . Il 25.10.2022 è stato accolto presso il CPA . Org_1 Org_2
Non ha contatti con i genitori e non desidera averne.
Il minore, all'epoca della sua audizione innanzi al giudice, veniva descritto come un ragazzo tranquillo, corretto e rispettoso, che talvolta dimostrava un lato insicuro e introverso. Dal punto di vista sanitario non presentava alcun problema, anche se la difficile situazione familiare sembrava potesse essere causa del suo stato d'animo. Stava frequentando corsi di lingua italiana ed in particolare il corso Org_3
16+, dove studiava italiano, tedesco e inglese. Si impegnava molto nello studio e stava conseguendo ottimi risultati nell'apprendimento dell'italiano.
Il suo desiderio era di studiare e poi trovare lavoro, per rendersi autonomo e decidere della propria vita.
Il programma di accoglienza prevedeva, oltre alla prosecuzione dell'accoglienza presso idonea struttura
e il suo accompagnamento educativo per quel che riguarda la vita quotidiana, l'ulteriore apprendimento della lingua al fine di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Con decreto di data 14.12.2022, rispondendo le misure di accoglienza approntate per il minore alle indicazioni contenute nell'art. 19 D.lgs. 18.8.2015 n. 142, questo Tribunale per i Minorenni le ha ratificate.
In considerazione della volontà espressa dal minore, si è auspicato un suo rapido inserimento nel mondo del lavoro.
In data 15.12.2023 è pervenuta una relazione da parte del Servizio Sociale in cui viene rappresentato un netto peggioramento della situazione del minore nel corso del periodo di accoglienza: il minore ha interrotto il percorso scolastico 16+” a causa di rimandi negativi da parte della scuola e Org_3
scarso impegno, ha rifiutato il sostegno psicologico offertogli ed in comunità ha mostrato una forte immaturità, non accettazione di limiti e regole e atteggiamenti di sfida. Solo in ambito lavorativo (corso
FSE e tirocinio presso una carrozzeria) il minore ha mostrato impegno.
In considerazione del lungo periodo di accoglienza presso il CPA e della necessità di Org_2
trasferire il minore presso una comunità più strutturata e con maggiore sostegno educativo, in data
13.11.2023 è stato accolto presso la comunità ”, sita a Vaiano Cremasco, Persona_1 Org_4
gestita dalla . Controparte_1
Il tutore del minore in data 13.01.2024 ha presentato relazione finale e contestuale richiesta di esonero dall'incarico in considerazione della lontananza territoriale, che non gli consente più di seguire il minore.
Il minore ha percepito 500,00.- euro quale compenso per il tirocinio svolto ed ha un conto corrente acceso presso la con un saldo pari ad euro 316,75.- alla data del 28.12.2023. Ha speso la differenza CP_2
per effettuare piccole spese personali.
La richiesta del tutore di esonero va accolta, con chiusura della tutela e trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio ove il minore è collocato.
La competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni deve infatti essere ancorata ad un elemento di stabilità da individuarsi, nel caso in esame, nel luogo di accoglienza ove il minore stabilisce ciò che corrisponde al suo domicilio, inteso come sede principale dei suoi interessi, e che coincide ora con la sede della comunità ”, sita a Vaiano Cremasco, gestita dalla Org_4 Controparte_1
, ove il minore è ospitato.
[...]
Il D.lgs. n. 142/2015 non prevede nessuna deroga alla regola generale secondo cui il foro generale per le cause di tutela del minore, con rito camerale, deve essere individuato con riferimento al luogo di domicilio del minore.
A rafforzare tale convincimento concorre, non ultimo, anche il fatto che lo stesso D.lgs. n. 142/2015 individua nella sede della struttura di accoglimento il luogo di domicilio agli effetti di notifiche e/o comunicazioni e di ogni altro atto relativo alle procedure di accoglienza.
Tale luogo deve pertanto avere valore anche per l'individuazione della competenza.
Sino alla nomina di un nuovo tutore da parte del competente Tribunale per i Minorenni di Brescia, il minore è rappresentato dal tutore provvisorio nella persona del direttore e legale rappresentante pro tempore della struttura di accoglienza ex art. 6, co. 3 L. 47/2017, cui si trasmette il presente decreto.
Il conto presentato dal tutore non presenta irregolarità o lacune e viene approvato.
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