Trib. Minorenni Milano, sentenza 03/12/2024, n. 654

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 03/12/2024, n. 654
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 654
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. 60000036/2023 R. Gen. ADS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, in persona di:
Dott. Alberto Viti Presidente
Dott. Ciro Iacomino Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Adele Testa Giudice onorario
Dott. Stefano Ricotta Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 8 e segg. L.184/83 per l'eventuale dichiarazione di adottabilità del minore:
nato a [...] il [...];
rappresentato e difeso dal curatore Persona_1 speciale nominato nella persona dell'avv. Serena Rossi del Foro di Milano;
figlio di nato a [...] il [...], residente in [...];
difeso Persona_2 dall'avv. Gallina Anna del Foro di Como
e di
nata in [...] il [...], residente in [...];
Controparte_1 difesa dall'avv. Claudia Cornacchia del Foro di Varese.

CONCLUSIONI DELLE PARTI- PARERI EX ART. 15 L. 184/1983

IL P.M: parere favorevole circa la dichiarazione di adottabilità.
L'Ente tutore, Comune di Tradate: Esprime parere favorevole in merito all'adottabilità del minore, da considerarsi in stato di abbandono;

Il difensore del padre: dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità;

Il difensore della madre: chiede procedersi a CTU sulle capacità genitoriali della madre e di incaricare i Servizi di relazionare in aggiornamento, anche disponendone la convocazione a chiarimenti;
solo all'esito pronunciarsi sull'adottabilità.
Il curatore speciale: dichiararsi l'adottabilità del minore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/03/2023 il P.M. in sede ha chiesto dichiararsi l'adottabilità del minore e disporsi in via di urgenza in merito all'affido dello stesso all'ente territoriale, al suo idoneo
1


collocamento, all'attivazione di opportuni interventi di sostegno in suo favore e alla nomina di un tutore provvisorio e/o curatore speciale.
Si rivela utile, in questa sede, riportare, per estratto, il decreto provvisorio assunto da questo
Tribunale in data 15/3/2023, per dare contezza delle ragioni di apertura del procedimento e della progettualità implementata in favore del minore nell'immediatezza del ricorso:
“Considerato che La situazione di pregiudizio si evince dalla relazione dell' allegata al Controparte_2 ricorso, da cui risulta che sia la madre che il minore sono risultati positivi alla cocaina, all'esito del drug test somministrato in ospedale;
entrambi i genitori vivono una situazione di abuso di sostanze stupefacenti nonché di disagio economico, anche atteso il loro stato di disoccupazione e l'assenza di una rete familiare di supporto.

Il Servizio Sociale ospedaliero, con nota del 07/03/2023 ha rappresentato che fino a quella data i genitori si sono presi cura del bambino in modo adeguato e continuativo, comprendendo e accettando da subito le regole del reparto e comportandosi sempre in modo rispettoso, come è avvenuto anche nel periodo successivo. Il bambino, peraltro, è stato visitato anche dalla nonna paterna ed entrambi i genitori hanno effettuato, in data 28/02/2023, un primo colloquio con il Pt_1 di Tradate per la relativa presa in carico.

Ritenuto che
In ragione di quanto dedotto, apparendo evidente la situazione di pregiudizio del minore, stante la storia di tossicodipendenza dei genitori, la verosimile attuale dipendenza da sostanze di entrambi e in particolare della madre, come dimostra la positività alla nascita del neonato, si rende necessario limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con riferimento alle scelte in materia di collocamento, cura, educazione, istruzione, sfera sanitaria ed incarichi da conferirsi all'ente territoriale affidatario, che le assumerà in luogo dei genitori, da individuarsi nel Comune di
Vedano Olona ovvero nel diverso Comune, nel quale dovesse essere eventualmente trasferita la residenza del minore.
A tutela del neonato, deve prevedersi che l'ente affidatario, per il tramite del suo Servizio Sociale, provveda a valutare il più idoneo collocamento del minore, all'atto delle dimissioni ospedaliere, collocamento che, allo stato, deve individuarsi in un adeguato contesto comunitario, anche di tipo terapeutico, unitamente alla madre;
oppure del solo minore, in idonea famiglia affidataria ovvero in adeguata famiglia professionale, qualora la madre si rifiuti di andare in comunità, se ne allontani o mantenga comportamenti pregiudizievoli;
a regolamentare i rapporti del minore con il padre, con la madre in caso di collocamento del solo neonato, con gli altri familiari se richiedenti, in regime di Spazio Neutro, con modalità protette e osservate, tenendo sempre conto dello stato psicofisico dei genitori, con facoltà di liberalizzare e ampliare gli incontri o, viceversa, di sospenderli, a seconda del loro andamento;
a favorire l'invio di entrambi i genitori al Ser.T. competente per una valutazione e presa in carico, per la disassuefazione dalle sostanze stupefacenti, con costante monitoraggio dell'astensione dal consumo attraverso il periodico esame delle urine e del capello;
a svolgere un'inchiesta psico-socio-familiare, estendendola anche alla rete allargata;
ad effettuare un'indagine psicodiagnostica sui genitori, per accertare il loro funzionamento di personalità e le loro capacità genitoriali;
a relazionare a questa A.G. entro quattro mesi, salvo urgenze, e con tempestiva e immediata relazione circa il collocamento del minore.

2 Il Tribunale reputa utile procrastinare l'audizione dei genitori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 Legge 184/83 al sopraggiungere di una prima relazione del Servizio Sociale, per avere contezza dell'evoluzione della situazione nell'immediato.
Deve, infine, essere confermata la nomina del curatore speciale effettuata in via di urgenza dal Presidente, nonché dichiarata l'efficacia immediata del presente provvedimento, ai sensi dell'art.
741 c.p.c., stante l'urgenza, trattandosi di provvedimento che riguarda un minore.”
***
In data 05/05/2023, il Servizio relazionava questo Tribunale in merito al collocamento del minore unitamente alla madre presso la Comunità Educativa mamma-bambino della Cooperativa
Impresa Sociale “Irene” di Borgomanero (NO) reputata soluzione più opportuna
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