Trib. Minorenni Milano, sentenza 08/08/2024, n. 452

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Milano, sentenza 08/08/2024, n. 452
Giurisdizione : Trib. Minorenni Milano
Numero : 452
Data del deposito : 8 agosto 2024

Testo completo

N. 60000076/2023 R.G. ADS.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dott.ssa P O Presidente delegato
Dott.ssa R M Giudice
Dott.ssa S M Giudice Onorario
Dott. A D L Giudice Onorario
nel procedimento n. 60000076 2023 ADS, ex artt. 8 e ss. della L.184/1983 relativo alla minore:
, nata a MILANO, il 16/11/2021, Parte_1 rappresentata e assistita dal curatore speciale, avv. C_1 figlia di:
, nata a Milano, il 21/01/1985 Persona_1 residente a VIA SAINT BON 6/L, MILANO (MI) assistita e difesa, di fiducia, dall'avv. A F, del foro di Milano, presso il cui studio ha eletto domicilio
e di
Parte_2 residente a Novara, via Adamello 12/A, P.6 assistito e difeso, d'ufficio, dall'avv. M R del foro di Milano,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
C O N C L U S I O N I:
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per il curatore speciale del minore: - Ritenuto sussistente lo stato di abbandono morale e materiale di essendo accertata l'incapacità dei genitori della bambina di Parte_1 svolgere il proprio ruolo genitoriale e l'impossibilità di acquisirla in tempi brevi e compatibili la crescita della figlia, nonché l'inesistenza di figure vicarianti, si chiede dichiararsi lo stato di adottabilità della Minore.
per il difensore della madre: …(omissis) Tutto ciò premesso, la difesa, ritenuto allo stato insussistente lo stato di abbandono della minore,chiede che il Tribunale Voglia disporre
CTU psichiatrica e psicologica sullo stato di salute e sulla capacità genitoriale della madre signora , che esplori la struttura della sua personalità e Persona_1 indaghi sulle sue competenze genitoriali, mettendo in luce eventuali sostegni specifici e mirati possano essere messi in atto e la presumibile durata di tale percorso;
disporre CTU psichiatrica-psicologica sula minore, con particolare attenzione alla valutazione del miglior interesse della minore stessa con riferimento alla ripresa o meno della relazione con la madre. Nelle more di tali accertamenti, mantenuto l'affidamento della minore all'Ente con collocazione della bambina in comunità ovvero presso una famiglia disponibile ad accoglierla, disponga la possibilità per la madre di vedere la figlia con modalità protetta in Spazio
Neutro con i tempi che il Tribunale Vorrà indicare;
e in ogni caso: accertare e dichiarare
l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori, e per l'effetto dichiarare il non luogo
a provvedere sull'istanza di adottabilità della minore, eventualmente disponendo
l'affidamento come indicato ai punti precedenti
In caso di rimessione al Collegio si chiede comunque termine per il deposito di memorie conclusionali.
per il difensore del padre: nessuna conclusione presentata;

P A R E R I:
P.M.: “ In relazione al fascicolo in epigrafe e letti gli atti, la Pubblico Ministero esprime parere favorevole sulla dichiarazione di adottabilità della minore. Tutore provvisorio, Servizi Sociali del Comune di Milano: …dagli elementi sin qui raccolti sino ad ora in merito alla condizione della minore in oggetto e della sua situazione genitoriale, il progetto adeguato per la bambina pare essere quello adottivo per cui il servizio scrivente esprime parere favorevole per la dichiarazione di adottabilità della piccola . Pt_1
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Comunità ospitante: “…si spera che a breve la piccola possa vivere in maniera Pt_1 definitiva in un ambito familiare che si dedichi finalmente a lei in modo esclusivo. tutto ciò premesso si esprime parere favorevole all'adottabilità”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
[1] visto e richiamato il Decreto Provvisorio n. 5534/2023, con il quale questo Tribunale così disponeva:
Visto il ricorso del 25/05/2023 con il quale il P.M. così si esprimeva;

“A tutela della minore vi è già una VG aperta (n. 2767/22 R.Gen.E), nella quale è stato disposto l'affido all'ente e il collocamento in comunità madre/bambino. Il SS affidatario rileva come la madre, che aveva in ogni caso manifestato comportamenti inadeguati versi la figlia, ha abbandonato la comunità già da due mesi, lasciando sola la figlia.
RITENUTO che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'apertura di un procedimento ex artt. 8 e ss. legge 184/83, valutata anche la necessità di verificare le competenze dei familiari, con l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse della minore.
In particolare, appare necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti come di seguito specificato:

1. dichiarare lo stato di adottabilità della minore, con tutte le conseguenze di legge, con collocamento unitamente ai genitori presso l'abitazione familiare con copiosa ADM, ovvero con collocamento in struttura comunitaria madre-minore;

2. nominare tutore provvisorio e curatore speciale alla minore;

3. adottare i provvedimenti provvisori ex art. 10 L. 184/83, in particolare disporre l'affido della minore all'ente territorialmente competente, con idoneo collocamento pre-adottivo. CHIEDE
Che codesto Tribunale voglia procedere ex artt. 8 e ss. legge 184/83 nell'interesse della minore in oggetto, adottando all'uopo ogni opportuno urgente provvedimento a tutela della stessa, come sopra evidenziato, riservandosi altresì questo PM di meglio ed ulteriormente precisare le proprie richieste nel prosieguo dell'istruttoria”.
Ritenuto che:
- la minore era già stata oggetto di tutela nell'ambito del proc. R.G. 2767/2022 V.G., nell'ambito del quale il P.M. depositava il ricorso dal seguente tenore:
• “Letti gli atti, in particolare la segnalazione dei SS del 18/10/2022;

• Premesso che il fascicolo trae origine dalla CNR della Questura di Milano del 16/05/2022, dalla quale emergeva che definito all'epoca dalla sig.ra quale padre biologico C_2 Per_1 della minore, durante una visita aveva colpito la sig.ra la sig.ra e la minore;
Per_1 Pt_3
• Rilevato che in data 11/10/2022 perveniva segnalazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, ove si dava atto che la sig.ra aveva portato la minore in Per_1 PS a seguito di percosse da parte del sig. In tale sede emergeva inoltre che sia C_3 il sig. che la sig.ra si trovavano in regime di detenzione domiciliare presso Parte_1 Per_1 l'abitazione del sig. a Novara e che era il padre biologico e anagrafico della Parte_1 Parte_1 minore;

• Rilevato che data l'inopportunità che la sig.ra continuasse a scontare gli arresti domiciliari Per_1 presso l'abitazione del sig. data la situazione di violenza e in assenza di altra risorsa Parte_1
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abitativa, la sig.ra e la minore venivano ricoverate presso il reparto di pediatria Per_1 dell'Ospedale;

• Rilevato che a seguito di provvedimento di scarcerazione nei confronti della sig.ra la stessa Per_1 unitamente alla minore faceva rientro presso l'abitazione della sorella sita in Milano in via Ludovico il Moro n. 159, disponibile ad ospitarle.
• Si rappresenta inoltre che la sig.ra ha già un figlio, n. 8/2/2008, già Per_1 Persona_2 affidato all'ente e collocato in comunità con provvedimento definitivo del TM di Milano n. cron. 4001/2021 del 8/4/21. Sussistendo pertanto, nel caso di specie, i presupposti per l'apertura di un procedimento ex artt. 330 e seguenti c.c., con l'adozione dei provvedimenti urgenti più opportuni nell'interesse del minore, CHIEDE
❑ disporre la limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione, il collocamento;

❑ disporre l'affido della minore all'Ente territorialmente competente, con collocamento in comunità , anche alla luce della incertezza abitativa della madre e della necessità di una Parte_4 osservazione diretta del rapporto madre/figlia;

❑ disporre valutazione psicodiagnostica per la madre della minore;

❑ disporre indagini psico-sociali sul padre della minore;

❑ mandato al SS di regolamentare gli incontri tra il padre e la minore se non pregiudizievoli”.
e nella pendenza del quale perveniva l'aggiornamento del 27/04/2023 dal quale si evinceva che la madre si era allontanata dalla comunità, lasciando la minore da sola alle cure degli educatori, rendendo necessaria la chiusura di quel procedimento e l'apertura di questo, di più incisiva tutela, a favore della piccola;

- appare condivisibile quindi una nuova rivalutazione della situazione giuridica della minore ai fine di apprestarle la migliore tutela in prospettiva futura, con mandato specifico al difensore della minore, di valutare – in accordo con il tutore – se promuovere l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in quanto emerge chiaramente dagli atti che quello indicato come padre legale non è il padre biologico e che la bimba avrebbe conosciuto e frequentato regolarmente il padre biologico, che avrebbe anche provveduto al suo Persona_3 mantenimento;

- appare pertanto necessario adottare provvedimenti incisivi sulla responsabilità dei genitori, con la sospensione della responsabilità, la nomina di un tutore e la conferma dell'avv. quale CP_1 difensore della minore, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti di supporto e sostegno per la stessa oltre agli aggiornamenti di indagine che si vanno a delegare;

- quanto al collocamento, viste le criticità presenti nella minore, conseguenti al disfunzionale rapporto con la madre finchè la stessa è stata presente e in via di parziale miglioramento soltanto grazie al quotidiano e intensivo supporto educativo che sta facendo acquisire a delle routine Pt_1 giornaliere stabili e migliorando la sua capacità di fidarsi di adulti più responsivi, andrà privilegiato quello prospettato dai servizi che hanno in carico la bambina, in una comunità di tipo familiare, che la accompagni gradualmente nell'introiettare un legame più esclusivo che ancora vive con disagio, ma che permetta un accudimento più ristretto rispetto a quello comunitario attuale, in linea con i suoi bisogni evolutivi attuali;

P. Q. M

.
Visti gli artt. 10 co. 3 L. 184/1983, 330 e ss. c.c. e 741 c.p.c.,
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