Trib. Minorenni Lecce, sentenza 14/10/2024, n. 114
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Testo completo
Proc. N. 759/2024 RMIN
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Ida Cubicciotti Presidente rel
Dott.ssa Maria Cristina Mattei Giudice
Dott. Massimiliano Macagnino Giudice Onorario
Dott.ssa Laura Polimeno Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 759/2024 RMIN, avente ad oggetto: “Domanda ex art 36 l. n 184/1983” relativamente al minore , nato ad [...] ( NO AI) il Persona_1
20/7/2012;
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, osserva:
con ricorso depositato il 27/8/2024 i coniugi nato ad [...] ( NO AI) il Parte_1
22/3/1980 e , nata a [...] ( CABA) il 5/11/1977, residenti Parte_2
in IU de NO AI, Colombres 1565, esponevano che: - erano coniugati;
- erano residenti in
Argentina da oltre tre anni pur essendo cittadini italiani;
- con provvedimento del giudice argentino del
5/2/2018 avevano adottato in maniera legittimante il minore ;
- costituiva interesse Persona_1 del minore e dei coniugi il riconoscimento in Italia del suo status di figlia adottiva.
Tanto premesso concludevano per il riconoscimento in Italia dell'adozione, da parte degli istanti, del minore sopra generalizzato ai sensi dell'art. 36 l n 184/1983.
Allegavano alla domanda certificato di residenza all'estero, provvedimento del giudice straniero che pronunciava l'adozione legittimante con traduzione giurata, attestazione comprovante la loro cittadinanza italiana.
Deve evidenziarsi come la Corte Costituzionale, con ordinanza n 76/2016, abbia statuito che l'adozione
pronunciata dalla competente autorità di un Paese Straniero ad istanza di cittadini italiani, ivi residenti e
dimoranti da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, ribadendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 41 l n 218/95 in ragione della deroga da tale norma operata in favore delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, adducendo la competenza del TM come enucleabile anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
Ai sensi dell'art. 36 l. n 184/1983 “l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può
avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
1
L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né
firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad
una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive
siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c)
siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità
all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla che provvede a quanto CP_1
disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.”
La L. n. 218 del 1995, art. 41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di
adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge per
il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di
giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all'estero di minori italiani, di
adozioni all'estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo
comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Tali disposizioni sono quelle dettate dalla L. n. 184 del 1983, e segnatamente l'art. 29 e ss. (Titolo III,
dell'adozione internazionale), che disciplinano l'adozione di minori stranieri (vale a dire l'adozione
internazionale, laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall'adozione c.d. "straniera" ovvero interna al
Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno
due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di
abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell'art.36 comma 4 della stessa legge, sempre
all'interno del Titolo III), stabilendo che
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Ida Cubicciotti Presidente rel
Dott.ssa Maria Cristina Mattei Giudice
Dott. Massimiliano Macagnino Giudice Onorario
Dott.ssa Laura Polimeno Giudice Onorario
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 759/2024 RMIN, avente ad oggetto: “Domanda ex art 36 l. n 184/1983” relativamente al minore , nato ad [...] ( NO AI) il Persona_1
20/7/2012;
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, osserva:
con ricorso depositato il 27/8/2024 i coniugi nato ad [...] ( NO AI) il Parte_1
22/3/1980 e , nata a [...] ( CABA) il 5/11/1977, residenti Parte_2
in IU de NO AI, Colombres 1565, esponevano che: - erano coniugati;
- erano residenti in
Argentina da oltre tre anni pur essendo cittadini italiani;
- con provvedimento del giudice argentino del
5/2/2018 avevano adottato in maniera legittimante il minore ;
- costituiva interesse Persona_1 del minore e dei coniugi il riconoscimento in Italia del suo status di figlia adottiva.
Tanto premesso concludevano per il riconoscimento in Italia dell'adozione, da parte degli istanti, del minore sopra generalizzato ai sensi dell'art. 36 l n 184/1983.
Allegavano alla domanda certificato di residenza all'estero, provvedimento del giudice straniero che pronunciava l'adozione legittimante con traduzione giurata, attestazione comprovante la loro cittadinanza italiana.
Deve evidenziarsi come la Corte Costituzionale, con ordinanza n 76/2016, abbia statuito che l'adozione
pronunciata dalla competente autorità di un Paese Straniero ad istanza di cittadini italiani, ivi residenti e
dimoranti da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, ribadendo l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 41 l n 218/95 in ragione della deroga da tale norma operata in favore delle leggi speciali in materia di adozione dei minori, adducendo la competenza del TM come enucleabile anche dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
Ai sensi dell'art. 36 l. n 184/1983 “l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può
avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
1
L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né
firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici ad
una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive
siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c)
siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità
all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla che provvede a quanto CP_1
disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princìpi della Convenzione.”
La L. n. 218 del 1995, art. 41, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di
adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge per
il riconoscimento dell'efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di
giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica (ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all'estero di minori italiani, di
adozioni all'estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri), facendo tuttavia salve, al secondo
comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Tali disposizioni sono quelle dettate dalla L. n. 184 del 1983, e segnatamente l'art. 29 e ss. (Titolo III,
dell'adozione internazionale), che disciplinano l'adozione di minori stranieri (vale a dire l'adozione
internazionale, laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall'adozione c.d. "straniera" ovvero interna al
Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno
due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di
abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell'art.36 comma 4 della stessa legge, sempre
all'interno del Titolo III), stabilendo che
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