Trib. Minorenni Campobasso, ordinanza 18/12/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Minorenni Campobasso, ordinanza 18/12/2024
Giurisdizione : Trib. Minorenni Campobasso
Numero :
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo


Tribunale per i Minorenni di Campobasso

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:
Dr. Prospero Petti Presidente
Dr.ssa Maria Paola Vezzi Giudice est.
Dr.ssa Irene Di Stefano Componente privato
Dr. Giuseppe Marino Componente privato ha emesso, nel procedimento proc. n. 524/2024 R.G. riguardante il minore
[...]
, di e , nato ad [...], il [...], residente Persona_1 Persona_2 Parte_1
a Castiglione Messer Marino, via Istonia, n. 130, la seguente
ORDINANZA
- richiamato il contenuto dei provvedimenti sin qui emessi nell'ambito del presente procedimento ed in particolare l'ordinanza dell'11/7/2024, con la quale è stata confermata la sospensione della dalla responsabilità genitoriale sul figlio , Parte_1 Persona_1 disponendo esclusivamente incontri protetti tra i due e rimettendo al padre i loro contatti telefonici, incaricandolo altresì di sorvegliare sugli stessi;
con la medesima ordinanza è stata anche disposta la prosecuzione del percorso psicoterapico della genitrice presso il competente
CSM, con invito alla stessa ad osservare le prescrizioni sanitarie degli specialisti che la seguono e disponendo che il Servizio Sociale e lo stesso comunicassero Per_1 tempestivamente la nascita del secondo figlio;

- lette le relazioni successivamente trasmesse dal competente ATS di Agnone, l'atto di costituzione della genitrice in data 7/11/2024 ed i relativi allegati, il verbale d'udienza dell'11/11/2024, le memorie depositate dalle parti entro il 21/11/2024, nonché tutti gli altri atti presenti al fascicolo;

OSSERVA
- successivamente alla pronuncia di cui sopra, il si è trasferito con il figlio Per_1 presso l'abitazione dei genitori, in Castiglione Messer Marino e ha anche spostato la loro residenza dal 9/8/2024, provvedendo altresì a cessare il contratto di affitto dell'abitazione familiare in Agnone;

1
- ciò ha comportato la chiusura del percorso psicologico avviato dall'ATS di Agnone in favore del minore , con la Dottoressa che aveva anche Persona_1 Controparte_1 segnalato l'opportunità che il bambino proseguisse i suoi studi presso il predetto centro, al fine di garantirgli quantomeno la continuità scolastica;

- l'impossibilità per il padre di permanere in Agnone, stante il suo impegno lavorativo
e la necessità di ricevere supporto dai genitori per l'accudimento del figlio, ha inevitabilmente comportato l'iscrizione del bambino presso il diverso istituto scolastico di Castiglione Messer
Marino, dove è stato avviato, dall'ATS di Monteodorisio, su richiesta del padre, un percorso di supporto psicologico domiciliare in favore di , al fine di accompagnarlo in Persona_1 tale fase di profondi cambiamenti;

- la genitrice, precedentemente ricoverata presso la struttura di riabilitazione psichiatrica di Sant'Agapito, a seguito della nascita del secondogenito della coppia, è stata trasferita presso la comunità educativa “L'aquilone per tornare a volare” sita in Ripa Teatina
(CH), in data 28/10/2024, con il neonato, in ottemperanza all'ordinanza emessa il 17/10/2024 nell'ambito del distinto procedimento n. 843-1/2024 R.G., iscritto dunque a tutela del minore
nato il [...];
Persona_3
- non è
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